Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Gestione delle emergenze: risposte e chiarimenti sulla normativa

Gestione delle emergenze: risposte e chiarimenti sulla normativa
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

25/03/2015

Una raccolta di FAQ dell’ULSS 9 Treviso raccoglie le risposte a quesiti formulati sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Focus sulla gestione delle emergenze con riferimento alla normativa e alla formazione e aggiornamento degli addetti.

Gestione delle emergenze: risposte e chiarimenti sulla normativa

Una raccolta di FAQ dell’ULSS 9 Treviso raccoglie le risposte a quesiti formulati sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Focus sulla gestione delle emergenze con riferimento alla normativa e alla formazione e aggiornamento degli addetti.

 
Tra i compiti assegnati agli SPISAL, i Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro, c’è anche quello di sviluppare attività di informazione, formazione e promozione della salute in materia di sicurezza e salute e fornire assistenza alle aziende  per l’attuazione delle misure di prevenzione. Proprio partendo da questi compiti l’  Azienda ULSS 9 Treviso ha pubblicato sul proprio sito alcune   risposte ai quesiti formulati dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e inoltrate allo sportello informativo dello SPISAL dell'Ulss 9. Riportiamo oggi i quesiti e le risposte pubblicate in materia di gestione delle emergenze.

Pubblicità
Cassetta di primo soccorso FarmaStar con sfigmomanometro digitale
Videocorsi in USB - Cassetta di primo soccorso FarmaStar con sfigmomanometro digitale
Ricarica per cassetta di primo soccorso FarmaStar con contenuto previsto per aziende dei Gruppi A e B (oltre 2 dipendenti)

 
3 - GESTIONE DELLE EMERGENZE
 
D. Con la presente vorrei gentilmente richiedere delle delucidazioni in merito alla formazione degli addetti al primo soccorso. La nostra è un’azienda che opera nel settore dei sistemi di sicurezza (installazione e manutenzione di impianti antifurto, rilevazione incendio, videocontrollo, etc.), quindi ricade nel codice ATECO F43 (43.21.0 Installazione di impianti elettrici ed elettronici - inclusa manutenzione e riparazione) che ha un indice % di infortuni classificato come superiore al 4% e quindi ricadente nelle attività ad alto rischio. Abbiamo circa 10 dipendenti, muniti di cellulare aziendale e formati come preposti, che possono lavorare in squadre composte da 2 o più persone, ma anche da soli in caso di manutenzione degli impianti o durante interventi di service presso il committente; nella maggior parte dei casi non ricadiamo nella direttiva cantieri, ma in condizione di semplice appalto diretto; le interferenze avvengono solo con le attività normalmente svolte dal cliente, il quale, prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ci fornisce tutta la documentazione sulla sicurezza (DUVRI, piano di emergenza, struttura e recapiti per il primo soccorso , etc.). che viene divulgata, sottoposta per presa visione e consegnata a tutti i ns. lavoratori coinvolti. La mia domanda è se devo procedere alla formazione al primo soccorso per azienda ad alto rischio di :
1. un numero minimo dei lavoratori impiegati, in quanto posso usufruire del servizio e strutture di primo soccorso organizzate dal committente?
2. almeno uno per squadra allo scopo di avere una copertura sufficiente per il primo soccorso?
3. tutti i dipendenti in quanto a volte possono svolgere tali mansioni da soli ? (ma in caso di necessità si autosoccorre?)
 
R. La normativa non precisa il numero degli addetti da formare ma prevede che venga sempre garantita la presenza di un addetto al Primo Soccorso adeguatamente formato (ciò tenendo conto anche di malattie, ferie, turni etc.); la responsabilità della scelta del numero di persone da formare è del datore di lavoro. La soluzione più pratica, anche per comporre le squadre, è che siano tutti formati (e almeno uno di quelli che restano in sede, se ci sono impiegati) e dotati dei materiali previsti dal DM 388.
Se lavorano in cantieri esterni presso un committente, possono fruire del servizio di primo soccorso del committente purché sia chiaramente previsto dal contratto e sia garantita la costante presenza di un addetto (adeguatamente formato e dotato dei materiali, in questo caso per la tipologia A delle aziende con un corso di 16 ore e cassetta di pronto soccorso).
Quanto all’auto soccorso, è una questione delicata; dipende anche dal luogo ove ci si trova ad operare. Finché si resta in ambiente urbano o in presenza di altre persone, si può sempre fare conto su un’assistenza, almeno per far intervenire il soccorso pubblico. Il caso è diverso quando si opera in ambienti isolati; in questi casi (ricordiamo che è obbligatorio disporre di un mezzo di comunicazione) bisogna studiare e valutare bene ciò che può succedere e organizzarsi (sorveglianza, sistemi automatici di chiamata, etc) nel modo più opportuno e funzionale per allertare tempestivamente chi può intervenire (vedi anche normativa sui luoghi confinati) in caso di eventi gravi in cui non è possibile l’autosoccorso.
 
D. chiedo la seguente informazione: in merito all'incarico di personale per la gestione delle emergenze antincendio - evacuazione e primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - in una azienda composta da tre addetti: 1 Titolare - 1 Dipendente - 1 Collaboratore familiare, può essere designato e partecipare ai corsi di formazione il collaboratore familiare?
 
R. Specifichiamo che il collaboratore familiare non è il familiare assunto con formale contratto, nel qual caso vi sarebbe vincolo di subordinazione e la piena equiparazione a lavoratore dipendente. Altresì, ai sensi dell’art. 2, c.1, lett. a) del D.Lgs. 81/08, il lavoratore è una “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro [..omissis..], con o senza retribuzione [..omissis..]”.
Conseguentemente l’art. 18, c.1, lett. b), che stabilisce l’obbligo del Datore di lavoro di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, [..omissis..]”, formalmente può essere soddisfatto anche con la nomina di un collaboratore familiare.
E’ però indispensabile che la persona designata presti attività lavorativa, garantisca la sua presenza durante tutto l’orario di lavoro e abbia frequentato gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 81/08. Spetterà quindi al datore di lavoro valutare, in assenza di un’effettiva subordinazione e dell’obbligo del rispetto di un orario di lavoro, l’opportunità di orientarsi in tal senso.
 
D. L'obbligatorietà dell'aggiornamento della formazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio è indicata nel DLgs 81/2008 e s.m.i. ma non viene definito un termine temporale di validità dell' “abilitazione” come può essere invece oggi quella per RSPP d.d.l., lavoratori, preposti … Finché non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale un provvedimento che ne definisca la periodicità di aggiornamento ed in assenza di modifiche aziendali sostanziali, si può ritenere la formazione acquisita valida a prescindere da quando essa sia stata conseguita?
 
R: Il comma 9 dell’art. 37 del DLgs 81/08, che pone l’obbligo di somministrare “adeguata e specifica formazione ……. ai lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio” ed un aggiornamento periodico, in effetti non ne stabilisce la periodicità, ma rimanda alle disposizioni che verranno emanate da un successivo Decreto Ministeriale.
Sempre il comma 9 dell’art. 37 recita che fino a tale emanazione “continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998”, che non prevede alcun esplicito obbligo di aggiornamento. In assenza di una norma specifica il mancato aggiornamento non è sanzionabile; tuttavia ricordiamo che i programmi di formazione sono in generale dei “minimi” e spetta sempre al datore di lavoro verificare che la formazione sia “adeguata”.
 
D. In qualità di RSPP trovo che i lavoratori incaricati al primo soccorso hanno ricevuto la prima formazione DM 388/2003 ma non hanno poi ripetuto l’aggiornamento nel termine di 3 anni previsto dall’art. 3 co. 5 del predetto decreto. Per tali lavoratori è possibile avvalersi dell’aggiornamento (4 o 6 ore) oppure è necessario ripartire con l’intero corso da 12/16 ore previsto dal DM 388/03 in base al gruppo di appartenenza (A, B o C) ?
 
R: Secondo quanto indicato dall’art 3 c 5 del DM 388/03, ogni tre anni la formazione deve essere ripetuta, almeno nella sua componente pratica; la scadenza dei 3 anni decorrere a partire dalla data di svolgimento. Pertanto, in caso di mancato aggiornamento, si ritiene necessario provvedere alla formazione degli addetti al primo soccorso aziendale per quanto concerne la parte pratica; fino a completamento di tale formazione l’incaricato al primo soccorso aziendale non potrà svolgere il suo incarico. Inoltre nel DLgs 81/08 art. 37 si precisa che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente; ciò è ribadito anche dagli accordi Stato regioni in tema di formazione che assegnano al datore di lavoro l’obbligo di valutare se la formazione pregressa è sufficiente.
 
 
Il link relativo allo sportello informativo dello SPISAL dell’ULSS 9 Treviso
 
 
RPS


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Davide Barbieri immagine like - likes: 0
25/03/2015 (08:44:23)
Ricordo che in materia di aggiornamento della formazione antincendio esiste una circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Direzione Centrale per la formazione del 23 febbraio 2011 che riporta i contenuti e la durata minimi degli aggiornamenti in relazione al livello di rischio incendio dell'azienda
Rispondi Autore: Davide immagine like - likes: 0
25/03/2015 (09:35:56)
Non mi risulta che la circolare VVF citata dal collega sia una normativa applicabile e soprattutto sanzionabile in caso di mancato adempimento.
Da interpelli fatti anche da ordini professionali la stessa risulta essere solo un indirizzo tecnico e non un obbligo, pertanto come correttamente specificato dal faq dell'articolo sino a modifica del D.M. 10.3.98 non risulta obbligo di aggiornamento.
Certo, chi vende corsi di formazione probabilmente la interpreta in modo diverso, ma voglio pensare e sperare che tra professionisti prevalga sempre il buon senso lasciando ai Datori di Lavoro la scelta se fare o meno gli aggiornamenti e non l'aspetto commerciale.
Rispondi Autore: andrea immagine like - likes: 0
25/03/2015 (09:42:29)
sicuramente fare un po' di aggiornamento ogni tre anni può solo essere utile!
Rispondi Autore: Fabio Varesio immagine like - likes: 0
25/03/2015 (11:08:43)
Concordo con Davide in quanto non esiste al momento alcun riferimento normativo sull'obbligatorietà dell' aggiornamento degli addetti alla lotta antincendio. Tutto il resto sono solo interpretazioni ad esclusivo vantaggio di chi cerca di produrre corsi...
Altra cosa sarebbe fare aggiornamento per una reale necessità di addestrare gli addetti (prove pratiche di utilizzo dispositivi, prove di evacuazione, ecc.), cosa peraltro molto complicata per tutta una serie di motivi.
Rispondi Autore: Alberto Paggetti immagine like - likes: 0
25/03/2015 (15:51:42)
Il Datore di Lavoro può integrare i propri lavoratori designati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e antincendi incaricando soggetti esterni dotati di apposita esperienza e formazione?
Rispondi Autore: Fabio Varesio immagine like - likes: 0
26/03/2015 (10:45:48)
Il datore di lavoro può fare tutto quello che ritiene necessario rispettando però l'obbligo di cui all'articolo 18 lettera b)del D. Lgs. 81/08: quindi se ne deduce che è necessario avere tra il proprio personale un numero minimo di addetti alla lotta agli incendi. Il numero minimo di questi addetti non è numericamente quantificabile in quanto da stabilire in base al tipo di attività, al numero di persone presenti e alla valutazione del rischio incendi.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Eventi idrogeologici: mitigazione del rischio e sistemi di allerta preventivi

Safety Expo Prevenzione Incendi 2025: i corsi organizzati da AiFOS

Crans Montana: riflessioni su prevenzione, rischi e cultura delle emergenze

La prevenzione incendi e la sicurezza nei bar e ristoranti


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

23APR

Approvata la proposta di ridurre i livelli massimi di residui di pesticidi pericolosi

22APR

Convegno SAFAP 2026

21APR

Impatti dei cambiamenti climatici e resilienza dei cittadini europei

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
24/04/2026: Inail – Quaderno esperienze applicative di prevenzione infortuni in appalti di opere e manutenzioni - versione 2026
24/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 34535 del 07 agosto 2023 - Infortunio con il carroponte. Comportamento abnorme del lavoratore o omissioni del datore di lavoro? La Corte annulla con rinvio.
23/04/2026: Imparare dagli errori – Gli infortuni nelle attività di sanificazione e pulizia – le schede di Infor.mo. 5256 e 7421.
23/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez.IV - Sentenza n.50095 del 15 dicembre 2023 - Appalto per l'assemblaggio di carpenteria in ferro e morte dell'operaio saldatore durante l'utilizzo di un carroponte presente in azienda
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHIO ESPLOSIONE, ATEX

Esplosione da polveri: le misure tecniche per la prevenzione e protezione


PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

Parapetti anticaduta permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025


INFORTUNI IN ITINERE

Parapetti anticaduta permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025


MOVIMENTI RIPETITIVI E SOVRACCARICO

Valutare il sovraccarico biomeccanico nella produzione di carni e prosciutto


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità