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Formazione: le novita’ del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

29/04/2008

Sono diversi gli elementi innovativi del Testo Unico in relazione alla formazione. Una breve analisi delle principali novità. La definizione di formazione, la formazione continua, la formazione dei preposti, dei datori di lavoro e dei RLS. Prima parte.

Formazione: le novita’ del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Sono diversi gli elementi innovativi del Testo Unico in relazione alla formazione. Una breve analisi delle principali novità. La definizione di formazione, la formazione continua, la formazione dei preposti, dei datori di lavoro e dei RLS. Prima parte.

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Come già anticipato dal presidente dell’Aifos, se nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro non è presente un apposito Titolo dedicato alla “formazione”, sono però evidenti i passi in avanti riguardo a questa importante tematica.
 
Il nuovo decreto colma, infatti, diverse lacune precedenti e sottolinea l’importanza della formazione nel mondo del lavoro.
Importanza che, ad esempio, è ribadita nel momento in cui, tra le “gravi violazioni” che diventano il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, viene inserita (allegato I del Testo Unico) proprio la “mancata formazione e addestramento”.
 


 
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Per affrontare le novità relative alla formazione, partiamo da una breve analisi della sua definizione; definizioni che spesso nei decreti legge nascondono i veri intenti del legislatore.

 

Intanto nell’articolo 2 (definizioni) non si parla solo di “formazione”, ma si definisce anche il significato di informazione (“complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”) e di addestramento (“complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”) così da sottolineare meglio le differenze tra queste attività e meglio chiarire il significato specifico di formazione.
 
Nel Testo Unico alla lettera aa) del comma 1 dell’articolo 2 la “formazione” viene definita come quel “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
 
Si parla, in questo caso, di “processo” il che fa pensare ad una pluralità di momenti e ad una sorta di aggiornamento  periodico nell’ottica di una formazione continua.
Concetto che è ribadito anche al comma 6 dell’articolo 37 dove si ricorda (analogamente a quanto in parte già indicato nel D. Lgs. 626/94): “La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
 
Nella definizione di “formazione” non si parla solo di lavoratori ma anche degli “altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale”, estendendo, in modo dichiarato, la necessità della formazione ad altri attori nell’ambito dell’azienda.
Infatti le novità del Testo Unico riguardano anche l’obbligo formativo e aggiornamento di datori di lavoro, dirigenti e preposti.
 
Riguardo ai preposti è dedicato ad esempio il comma 7 dell’articolo 37 : “I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.
Non è una novità che i preposti siano soggetti, in quanto lavoratori, a formazione; ma ora vengono specificati i contenuti della formazione e gli obiettivi che risultano più adeguati ai compiti anche organizzativi di questo ruolo.

 

Per la formazione dei datori di lavoro il Testo Unico (art. 34) stabilisce solo un intervallo di ore da 16 a 48 lasciando alla Conferenza Stato Regioni il compito di fissare la gradualità che probabilmente sarà legata al settore di attività, così come è stato fatto per gli RSPP.
 
Fino alla pubblicazione del suddetto Accordo, conserva la validità della formazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del Decreto ministeriale 16 gennaio 1997 che fissa in 16 il numero minimo di ore di formazione per i datori di lavoro.
 
Cambia anche la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che hanno diritto ad una “formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.
Una formazione un po’ più specifica e un po’ meno nozionistica, rispetto a quanto indicato dall’art. 22 del D.Lgs. 626/94, con una durata che parte da un minimo di 32 ore iniziali, di cui “12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento“.
 
Inoltre è previsto un aggiornamento periodico obbligatorio non inferiore a 4 ore annue (per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori) o a 8 ore annue (per le imprese che occupano oltre i 50 lavoratori).
 
In un prossimo articolo, PuntoSicuro analizzerà gli elementi innovativi del Testo Unico in relazione al libretto formativo del cittadino, alla formazione per le attività di prevenzione incendi e per i lavoratori stranieri.
 
 
Tiziano Menduto


 
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