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Formazione: la normativa e le responsabilità dei formatori

Formazione: la normativa e le responsabilità dei formatori

Un intervento di Lorenzo Fantini sulla formazione alla sicurezza. La normativa, la giurisprudenza, l’effettività ed efficacia della formazione, la qualificazione del docente e la responsabilità dei formatori.

Roma, 13 Feb – Se nei luoghi di lavoro la formazione dei lavoratori, uno degli elementi più importanti per ogni strategia di prevenzione, deve essere concepita alla stregua di una vera e propria misura di sicurezza, è evidente che questa misura che deve essere necessariamente “efficace” nella reale tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ed è la stessa giurisprudenza a ricordarci, con diverse sentenze, che tale formazione oltre ad essere “documentata” ma deve anche essere “effettiva” ed “efficace”.

 

Per ragionare su questi temi, sul senso dell’efficacia della formazione – un tema cui il nostro giornale ha dedicato in questi anni diversi articoli e interviste – si è tenuto a Roma il 6 dicembre 2017 un convegno dal titolo “L'efficacia della formazione alla sicurezza. Rapporto AiFOS 2017”. Un convegno organizzato dall’Associazione AiFOS che ha presentato i risultati di una specifica ricerca sul tema, raccolti e analizzati nel Rapporto AiFOS 2017.


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Intervento su formazione e responsabilità del formatore

Ci soffermiamo oggi su un intervento dell’avvocato Lorenzo Fantini, ex dirigente del Ministero del Lavoro e Direttore dei Quaderni della Sicurezza AiFOS su cui è stato pubblicato il rapporto relativo alla ricerca.

 

Attraverso l’intervento di Fantini, dal titolo “L’efficacia della formazione e la responsabilità del formatore” ci possiamo soffermare sulla situazione attuale, dal punto di vista normativo e giurisprudenziale, della formazione alla sicurezza.

 

Le regole legali della formazione e la Conferenza Stato-Regioni

Nell’intervento si indica che le regole che disciplinano la formazione dei datori di lavoro/RSPP, RSPP, lavoratori, dirigenti e preposti “sono puntualmente delineate agli articoli 32 (RSPP e ASPP), 34 (DL/RSPP) e 37 (per lavoratori, dirigenti e preposti) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni”.

E in queste disposizioni legislative si può trovare l’esplicitazione di principi generali come quelli per cui:

  • “la formazione in materia di salute e sicurezza è misura di prevenzione essenziale che va, innanzitutto, ‘mirata’ alla valutazione dei rischi;
  • la formazione va svolta e aggiornata in relazione al cambio di attività e/o di esposizione ai rischi in azienda;
  • la formazione va aggiornata.

 

Inoltre in ossequio al principio generale per cui la salute e sicurezza è materia a competenza «ripartita» tra Stato e Regioni – aspetto che non è variato a causa dell’esito del Referendum costituzionale del 2016 - al momento abbiamo “ben 5 diversi Accordi in Conferenza Stato-Regioni che integrano (ma talvolta anche modificano) le regole legali”:

 

La formazione è un processo educativo  

Si sottolinea che la reale finalità della formazione “viene colta più che in ogni altra sede nelle sentenze relative a questioni nelle quali gli infortuni sul lavoro sono causati da comportamenti imprudenti, negligenti e/o imperiti del lavoratore o del preposto”.

In simili casi – continua Fantini - la giurisprudenza “non si limita ad un controllo formale sulla formazione irrogata (verificando l’esistenza di un attestato coerente con le previsioni di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni) ma si interroga sulla ‘effettività’ ed ‘efficacia’ della formazione, vale a dire sul suo effetto finale in termini di cambiamento della condotta del discente”. E questo indirizzo è coerente con la definizione che il “Testo Unico” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) fornisce della «formazione», “intesa come vero e proprio ‘processo educativo’, nel quale, quindi, essenziale è l’aumento del bagaglio di conoscenze del discente (lavoratore su tutti)”.

 

La qualificazione del docente

L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma sui «titoli» del docente.

Infatti gli accordi “non definiscono le ‘caratteristiche’ dei soggetti formatori (intesi come docenti)” che sono state individuate dalla Commissione consultiva”.

E il documento di riferimento è stato approvato in data 18 aprile 2012 ed è stato recepito nel decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

Dopo aver riportato alcune indicazioni sui criteri, Fantini ricorda che è “compito del docente dare evidenza (e non solo ‘autodichiarare’) del possesso dei requisiti normativi. La dimostrazione va fornita con ogni mezzo idoneo allo scopo”. E va garantita “evidenza anche all’aggiornamento”.

 

La responsabilità del docente formatore

Si segnala che non esiste nel Testo Unico un reato che “possa essere commesso dal docente”. Tuttavia esistono reati “che vanno ascritti a chi ha un ruolo (es.: preposto) in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dunque il docente può rispondere penalmente di un fatto ove abbia una ‘posizione di garanzia’ (esempio: Cass. pen., n. 15009/2009, che condanna un preposto come docente).

In ogni caso civilisticamente “il docente va ritenuto un ‘professionista’ (articolo 1176 c.c.)” e come tale “può rispondere per svolgimento di attività qualitativamente inadeguata al livello professionale di riferimento”.

E conclude, infine, “sicuramente potrebbe derivarne una responsabilità risarcitoria a favore del committente, ma non si può escludere una responsabilità penale (in casi particolari, quando l’omesso o erroneo svolgimento di funzione professionale abbia inciso, anche solo in parte, sulla causalità dell’evento infortunistico) che concorra con quella di altri (tipicamente il datore di lavoro)”.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

L’efficacia della formazione e la responsabilità del formatore”, a cura dell’avvocato Lorenzo Fantini (Direttore dei Quaderni della Sicurezza AiFOS), intervento al convegno “L'efficacia della formazione alla sicurezza. Rapporto AiFOS 2017” (formato PDF, 528 kB).



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Rispondi Autore: patrizio madaschi - likes: 0
18/02/2018 (10:45:38)
un dubbio che di recente mi è venuto....secondo voi il docente dei corsi relativi alla qualificazione degli addetti antincendio deve essere in possesso dei requisiti previsti per i formatori dal decreto del 6 marzo 2013 ?

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