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Formazione degli RLS: la normativa, i contenuti e la modalità e-learning

Formazione degli RLS: la normativa, i contenuti e la modalità e-learning
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

19/05/2017

Una panoramica sulla formazione particolare per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I primi passi della contrattazione collettiva nazionale per la possibilità dell’utilizzo della modalità e-learning.

Formazione degli RLS: la normativa, i contenuti e la modalità e-learning

Una panoramica sulla formazione particolare per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I primi passi della contrattazione collettiva nazionale per la possibilità dell’utilizzo della modalità e-learning.

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Corso online di aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per lavoratori che operano in attività di ufficio, personale commerciale, commessi, venditori, informatori

 

Brescia, 19 Mag – In questi anni molti articoli, convegni e pubblicazioni hanno messo in rilievo l’importanza, per un’efficace gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Un ruolo che è stato valorizzato anche nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 81/2008) che, ad esempio, richiede a datori di lavoro e dirigenti la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito a diversi aspetti, a volte anche molto delicati come quelli inerenti alla valutazione dei rischi.

 

È evidente, tuttavia, che un tale ruolo necessita anche di una specifica e idonea formazione.

 

Che formazione deve essere erogata all’RLS? Quali sono le novità normative in ambito formativo che lo riguardano? Quale aggiornamento è previsto? Si può utilizzare per la formazione la modalità in e-learning?

 

Per rispondere a queste domande è necessario innanzitutto fare riferimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008.

 

Il Testo Unico stabilisce - con l’art. 37 - che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui andrà ad esercitare la propria rappresentanza. La formazione deve essere poi tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi stessi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

Si indica poi che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza saranno stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto, tuttavia, dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

Veniamo alla durata minima dei corsi che ‘è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori’.

 

Ricordando che l’articolo 48 del Testo Unico disciplina anche la formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, veniamo poi ad alcune novità e precisazioni contenute nell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che non solo individua i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, ma precisa e modifica altri aspetti della formazione alla sicurezza.

 

Si specifica, ad esempio, che ‘per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva’.

E oltre a fornire nuove indicazioni per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning, che viene estesa anche per le aziende a rischio basso, l’accordo si sofferma anche sulla formazione degli RLS nell’allegato V (Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione). L’allegato chiarisce che la formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è erogabile in modalità e-learning solo se ciò è indicato all’interno della contrattazione collettiva nazionale.

 

Ma ci sono contratti collettivi nazionali che affrontano il tema e rendono possibile la formazione in e-learning?

 

Ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 è in vigore un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per Dipendenti dei settori del commercio controfirmato da ANPIT (Associazione Nazionale per l’Industria e Terziario), UNICA (Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato), CONFIMPRENDITORI (Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti) e CISAL Terziario (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo).

 

Nel contratto si indica in particolare che “tenuto conto delle previsioni introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la ‘formazione base’ per i R.L.S. e i successivi corsi di aggiornamento potranno essere erogati anche in modalità e-learning”. E che la formazione “dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel predetto Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti organizzativi, tecnici e didattici”.

Si ricorda ad esempio che il soggetto formatore del corso dovrà:

- essere soggetto previsto al punto 2 (‘Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento’) dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016;

- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologia e del monitoraggio continuo del processo (LMS - Learning Management System);

- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning, quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);

- garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente, in modo da assicurare costantemente l’assistenza, l’interazione, l’usabilità e l’accessibilità (help tecnico e didattico)”.

 

Sempre in questo contratto, con riferimento all’Accordo Stato-Regioni, si indica che il soggetto formatore “dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:

- lo svolgimento e il comportamento delle attività didattiche di ciascun ente;

- la partecipazione attiva del discente;

- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;

- la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);

- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;

- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali, realizzabili anche in modalità e-learning”.

 

Si segnala poi che il progetto formativo “deve rispondere ad una serie di requisiti, quali:

- conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali standard di riferimento;

- coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;

- pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell’organizzazione aziendale”.

 

Infine nel presente CCNL, con riferimento sempre alle previsioni dell’allegato V del citato Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 riguardo alla valutazione degli apprendimenti, le Parti “individuano nella forma del colloquio e/o del test una valida modalità di valutazione della formazione del R.L.S.”.

 

 

Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008).

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

 

ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario - CISAL, “ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dipendenti dei settori del commercio” (formato PDF, 2.76 MB).

 

 

RTM



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Rispondi Autore: Massimo Saccoman immagine like - likes: 0
19/05/2023 (15:36:05)
Non trovo riscontro della necessità di avere un soggetto formatore accreditato. Sembra che basti un formatore qualificato.
Nel testo si scrive:
Si ricorda ad esempio che il soggetto formatore del corso dovrà:
- essere soggetto previsto al punto 2 (‘Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento’) dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016;
Ma questo si applica solo all'RSPP
Grazie

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