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Formazione: cosa cambia per i coordinatori della sicurezza nei cantieri?
In questi ultimi mesi l’entrata in vigore del nuovo Accordo in Conferenza Stato-Regioni – “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza” – ha portato alla pubblicazione di numerosi contributi, note ufficiali, sul tema della formazione. Ha, insomma, riaperto un dibattito che ha riguardato le varie caratteristiche della formazione in relazione ai ruoli, alle competenze necessarie, dei vari attori della sicurezza.
Dopo aver già pubblicato, nei giorni scorsi, un contributo sul tema della formazione dei datori di lavoro, ci occupiamo ora di un altro tema delicato, quello della formazione dei coordinatori alla sicurezza.
E per parlare di questo argomento pubblichiamo una “strana” intervista scritta da Fabrizio Lovato, Presidente nazionale di Federcoordinatori. Una intervista semiseria, su una questione molto seria, tra “Fabrizio Coordinatore” e “Lovato Presidente”, dal titolo “Cosa cambia davvero per noi Coordinatori?”.
Buona lettura
Cosa cambia davvero per noi Coordinatori?
Intervista semiseria… su una questione molto seria tra Fabrizio Coordinatore e Lovato Presidente
Dal 24 maggio 2025 è cambiato qualcosa di importante per chi lavora come Coordinatore della Sicurezza nei cantieri. E siccome anche io, come tanti, svolgo questo lavoro tutti i giorni, mi sono fatto una serie di domande molto pratiche.
Per fortuna, ho potuto chiederle direttamente… a me stesso.
O meglio: a me stesso nella veste di Presidente Nazionale di Federcoordinatori.
L’intervista
Fabrizio Coordinatore: Presidente, andiamo dritti al punto. È vero che adesso dobbiamo dimostrare in modo più rigoroso di essere aggiornati?
Fabrizio Presidente: Assolutamente sì. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore il 24 maggio, conferma l’obbligo di aggiornamento quinquennale da almeno 40 ore, ma introduce una novità sostanziale: la verifica dell’aggiornamento deve avvenire prima di ogni incarico. In pratica, ogni volta che ricevi un incarico come CSP o CSE, devi poter dimostrare – in modo tracciabile – di avere le 40 ore nei 5 anni precedenti.
Coordinatore: Ok, quindi non è cambiato l’obbligo in sé, ma il modo di dimostrarlo?
Presidente: Esattamente. Finora era sufficiente aver fatto i corsi. Ora è indispensabile poterli dimostrare, con documentazione chiara, ordinata e pronta all’uso. Gli organi di vigilanza lo verificheranno, ma è il committente stesso, già al momento del conferimento dell’incarico, che dovrebbe richiederlo.
Coordinatore: E se uno non ha fatto aggiornamento da tanti anni?
Presidente: Se non hai fatto aggiornamento negli ultimi 10 anni, perdi l’abilitazione e per riottenerla, devi rifare l’intero corso da 120 ore. Non si scherza più: si vuole garantire che chi opera oggi sui cantieri abbia competenze aggiornate, non solo un attestato datato.
Coordinatore: Parliamo del famoso “quinquennio mobile”…
Presidente: È il vero punto di svolta. Ora ogni incarico “accende” un nuovo quinquennio di riferimento: ad esempio, se oggi (luglio 2025) prendo un incarico, devo avere almeno 40 ore svolte tra luglio 2020 e oggi e questo va dimostrato prima dell’accettazione dell’incarico. Non basta essere in regola in astratto, lo devi essere in relazione alla data esatta di ogni incarico.
Coordinatore: Come si fa, nella pratica, a tenere tutto sotto controllo?
Presidente: Con ordine e metodo. Per questo come Federcoordinatori abbiamo realizzato www.archivioattestati.it, uno strumento gratuito dove ogni Coordinatore ogni coordinatore può caricare i propri attestati, verificarne la validità e scaricare una dichiarazione di regolarità. È pensato proprio per rispondere a questa nuova esigenza.
Coordinatore: Quindi non basta avere gli attestati “da qualche parte”?
Presidente: No, non è mai bastato. Devi poterli esibire in modo chiaro, verificabile e tempestivo.
Coordinatore: E se ho incarichi già in corso alla data del 24 maggio 2025?
Presidente: In quel caso, la verifica si fa sul quinquennio precedente a quello in corso. Ma per gli incarichi successivi a quella data vale la nuova regola: controllo preventivo dei 5 anni prima e poi, chiaramente, continui ad aggiornarti nel nuovo quinquennio per restare in regola anche in futuro.
Coordinatore: Se sono anche RSPP, posso usare le stesse ore?
Presidente: Sì, le 40 ore per l’RSPP valgono anche per il Coordinatore, e viceversa. È una sinergia utile e intelligente. Ma attenzione: se sei anche docente o fai aggiornamento per docenti, questo non ti esonera dall’aggiornarti come Coordinatore. Sono percorsi formativi diversi.
Coordinatore: Quindi, in concreto, cosa mi consigli di fare adesso?
Presidente: Ti do quattro indicazioni semplici:
- Recupera tutti i tuoi attestati, anche quelli più vecchi (ma dopo il 15.05.2008).
- Digitalizzali e caricali in un tuo archivio (ad esempio ArchivioAttestati.it), così li hai sempre pronti.
- Controlla il tuo quinquennio “mobile”: hai almeno 40 ore nei 5 anni prima del prossimo incarico?
- Se ti manca qualcosa, iscriviti a un corso o a un convegno valido.
Coordinatore: Ultima domanda. Questo nuova modalità ci complica la vita?
Presidente: Solo se non ci organizziamo. Ma con gli strumenti giusti, diventa tutto più semplice e ci restituisce anche dignità professionale: dimostrando documentalmente al nostro cliente di essere aggiornati e preparati. La sicurezza è fatta soprattutto con l’esempio.
Conclusione:
In questa “intervista a me stesso” ho cercato di rispondere alle domande che ogni Coordinatore si sta facendo in questi giorni. Spero che la doppia veste con cui vivo la professione – quella operativa e quella istituzionale – possa essere utile a tanti colleghi. Come dico spesso: la formazione non è una scadenza, è una garanzia. Per noi, e per chi lavora con noi.
Fabrizio Lovato
Presidente Nazionale Federcoordinatori
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: G.Serra | 08/09/2025 (07:41:46) |
| Buongiorno, metodologia quella appena descritta che personalmente uso da sempre, e mi fa specie che non sia una prassi normale e consolidata. E mi domando, il cambiamento dove sta? Grazie per i vostri contributi, sempre molto interessanti. saluti | |
| Rispondi Autore: marisa pecchi | 08/09/2025 (12:38:33) |
| Buongiorno, non trovo, nelle ASR 2015, dove è scritta che dopo 10 anni dal corso CSP/CSE, in assenza di completamento dell'aggiornamento, lo stesso corso debba esser rifatto ex novo. Grazie | |
| Rispondi Autore: marisa pecchi | 08/09/2025 (13:02:06) |
| Buongiorno, non trovo, nelle ASR 2015, dove è scritta che dopo 10 anni dal corso CSP/CSE, in assenza di completamento dell'aggiornamento, lo stesso corso debba esser rifatto ex novo. Grazie | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 10/09/2025 (19:43:51) |
| Eccellente Auto intervista Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025 pagina 80 di 136: "L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto. | |
