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DL 146 e decreto 81: come la formazione è cambiata in questi anni

DL 146 e decreto 81: come la formazione è cambiata in questi anni

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Categoria: Informazione, formazione, addestramento

01/02/2022

Le novità in materia di formazione in relazione al decreto-legge 146/2021 e alla legge di conversione. Come è cambiata la formazione in questi anni? Ne terrà conto la rivisitazione degli accordi di formazione? A cura dell’Ing. Gian Piero Marabelli.


In relazione alle tante modifiche del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008), dovute all’azione congiunta del D.L. n. 146/2021 e della successiva legge di conversione, torniamo ad ospitare alcuni interventi e approfondimenti sul tema.

Presentiamo oggi un contributo dell’Ing. Gian Piero Marabelli, esperto formatore, che si sofferma proprio sulle novità in materia di formazione e presenta alcune utili riflessioni sulla futura rivisitazione degli accordi di formazione.


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L’approvazione in via definitiva del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” – e la conseguente legge di conversione promulgata il 17 dicembre scorso, operano la più corposa e sostanziale riforma del D.lgs 81/2008, dall’ormai lontano “decreto correttivo 106 del 2009. 

 

Le novità riguardano: il sistema istituzionale di prevenzione, la riforma delle attività di vigilanza, la totale modifica dell’art. 14 e dell’All.1 sulle fattispecie riguardanti la sospensione delle attività, la nuova figura del preposto, la formazione obbligatoria del datore di lavoro, e la (promessa) di una riforma delle attività di formazione sulla salute e sicurezza da attuare con un decreto da approvare entro il 30/06/2022.

 

Se ci soffermiamo sulla “formazione”, dobbiamo notare e ribadire la necessità di una “profonda” rivisitazione delle attività ad essa correlate. Le modalità di erogazione e di conduzione dei corsi, gli stessi programmi, al di là del rispetto del dettato normativo, sono infatti profondamente cambiati in questi anni. Questo anche in relazione ai mutamenti avvenuti nel corpo sociale e nella società che ha trasformato profondamente la “platea” a cui i formatori della salute e sicurezza si rivolgono: invecchiamento della popolazione lavorativa da una parte e dall’altra l’avvento (per fortuna) di una platea di giovanissimi cui non è semplice parlare di leggi e di regole.

 

La rivisitazione degli accordi di formazione dovrà tener conto di questo mutamento poiché i formatori e i consulenti si rivolgono a tantissime persone nel corso di un anno lavorativo. Se il formatore parla ad una platea di ragazzi giovani, nuovi assunti, etc, si accorge di dover fare uno sforzo ragguardevole per far comprendere la necessità del rispetto delle regole, dell’importanza della legge, dell’importanza delle tutele, dei diritti, parole queste che, per un certo aspetto, non sono a volte nemmeno più nel linguaggio. L’impoverimento della lingua è ad un livello così drammatico che a volte occorre spiegare il significato delle parole (non sempre per fortuna).

 

La sicurezza è, lo sappiamo, una questione primariamente culturale, ma appartiene alla sfera dei “diritti” e quindi della tutela dei lavoratori. Una parte della formazione potrebbe (dovrebbe) essere dedicata a far comprendere le “parole” che appartengono alla sicurezza sul lavoro: tutela, garanzia, diritto. Cos’è la sicurezza? È un diritto dei lavoratori. Cos’è un diritto? Quali sono le “tutele” che hanno i lavoratori? Chi le deve garantire? Tutti i lavoratori hanno le stesse tutele? Quali sono le “tutele”?  Cos’è la “tutela retributiva”? Qual è l’altra tutela che le aziende devono “garantire”?

L’altra tutela, nascosta, perché riguarda la “percezione della realtà”, è la sicurezza, cioè il diritto della persona di uscire dall’azienda alla sera, esattamente com’è entrata alla mattina (ad esempio con tutte e dieci le dita). Va spiegato bene ad esempio che la tutela della salute e sicurezza non appartiene solo ai lavoratori dipendenti, ma a tutti i lavoratori nell’accezione della definizione dell’art. 2 (stagisti, etc).

Quest’aspetto dev’essere chiarito a tutti, spiegando il significato delle parole e dedicando del tempo a chiarire anche giuridicamente i concetti delle “due tutele”, in particolare, ovviamente, quella della salute e sicurezza, che si sostanzia nella valutazione dei rischi, nella sorveglianza, sanitaria, nella formazione e nell’individuazione delle “figure della prevenzione”.

 

La formazione dovrebbe chiarire quindi innanzitutto che la salute e sicurezza non sono questioni “sganciate” dal lavoro che una persona svolge: la sicurezza è parte integrante del lavoro, è una questione che attiene il “diritto del lavoro” e non il diritto penale.

Certo se succedono gli infortuni è necessario che intervenga il diritto penale. Ma la sicurezza sul lavoro, in particolare la formazione, è troppe volte costruita (ad esempio nella formazione degli RSPP o dei dirigenti) sul “cosa posso fare per difendermi in caso di…”

 

Invece la valutazione dei rischi e la conseguente formazione devono essere costruite per capire cosa dobbiamo fare per “impedire” che le cose accadano. Quando le cose accadono (infortuni ad esempio) sono “accadute” e se accade un grave infortunio vuol dire che il sistema di prevenzione dell’azienda è “fallito”.

Chiedersi a questo punto di chi è la colpa non solo è “giusto”, ma fa parte dei diritti costituzionali garantiti in uno stato di diritto. Ma la domanda “di chi è la colpa” è una domanda processuale, cui deve rispondere il giudice penale, ma i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e ahimè anche gli Rspp, di fronte al giudice penale non ci devono andare: questa la sfida.

 

Certo nella formazione si devono chiarire i contorni, le fattispecie, il 18 comma 3 bis, i comportamenti abnormi, spiegare le sentenze, etc. Ma spiegare la sicurezza a partire dalle sentenze è profondamente errato.  Dobbiamo partire dal lavoro.

 

 

Ing. Gian Piero Marabelli

 



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Gianni - likes: 0
01/02/2022 (08:30:29)
Fino a che i corsi agli RSPP li fanno magistrati ed avvocati, non potrà che essere orientata alla lettura delle sentenze ed al loro commento. E' rato trovare un tecnico che fa corsi ai tecnici, soprattutto di aggiornamento.
Sui corsi lavoratori è semplice: il DDL chiede di "non fare perdere tempo", di "stringere", di fare i corsi di sera o Sabato e di non parlare di certi argomenti (come lo stress lavoro correlato) perchè sennò i lavoratori si montano la testa. Chiedono il corso da 16 ore "oggi per ieri" perchè il lavoratore deve entrare in cantiere. Ovviamente ci sono aziende porta a porta che offrono i corsi a peso, con attestati colorati e pieni di loghi di fantomatici enti e sigle sindacali; basta firmare un sacco di fogli ed il problema è risolto.
Rispondi Autore: Stefano Arcangeli HSE - likes: 0
01/02/2022 (08:31:43)
Sono completamente d'accordo con il collega Gian Piero Marabelli.
Mi occupo da tanti anni di sicurezza sul lavoro e sono anche formatore quando le attività me ne danno il tempo.
Il problema della formazione è grande e variegato, i lavoratori no sono tutti uguali.
Ultimamente ho tenuto un corso dove i lavoratori, tutti della stessa ditta, erano in parte italiani, in parte cinesi ed in parte (la maggioranza) pakistani. Vi lascio immaginare come possa funzionare la comunicazione in quell'azienda! Per fare un corso del genere mi son dovuto munire di due traduttori e tutto è andato ad estremo rilento. Inoltre la cultura che si portano dietro danno certo alla vita umana lo stesso valore e questo si riflette inevitabilmente sul rispetto della sicurezza in azienda.
Nelle scuole solo adesso, peraltro in pochissime sezioni delle secondarie superiori come per esempio CAT (costruzioni ambiente e territorio, ex geometri) si parla di sicurezza: e gli altri?? Sono chiamato spesso dalla Regione Toscana quale esaminatore/commissario esterno agli esami di qualifica dove tocco con mano la preparazione dei qualificandi e vi assicuro che è spesso l'occasione buona per assistere al trionfo dell'ignoranza, risposte che farebbero alzare gli ascolti ad una trasmissione come paperissima.
Bisogna quindi partire dalle basi, con una cultura della sicurezza a tutto tondo (sul lavoro, stradale, sanitaria, ecologica etc.) che arriva dalle scuole fin dalle elementari e metterla obbligatoria come la matematica: noi formatori sul lavoro arriviamo dopo e troppo tardi.
Rispondi Autore: Wolf - likes: 0
01/02/2022 (09:10:02)
Invece secondo me uno dei problemi è proprio quello di ostinarsi a considerare l'RSPP solo come un tecnico (con tutto quello che ne consegue, anche in termini di immagine 'trasmessa' alle aziende, che spesso finiscono con l'individuare l'RSPP con il tuttofare buono per tutte le stagioni).
Poi ti ritrovi gente del mestiere incapace di comprendere una norma di legge al di là dei meri aspetti tecnici, e che non riesce a capirne le implicazioni e la ratio.
Il tecnico puro poteva andare bene con l'assetto normativo ante 626. Da qualche annetto serve altro.
Rispondi Autore: Luca Palmerini - likes: 0
01/02/2022 (09:47:27)
Finalmente si parla anche di formazione obbligatoria per i DDL: attendo con trepidazione le modalità ed i contenuti della formazione per questa figura di super uomo! (almeno sino ad ora, così considerato).
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0
01/02/2022 (09:55:30)
Sono completamente con il nostro socio Ing. Marabelli. Ricordiamo che le direttive europee sono direttive sociali e non tecniche. Non serve un RSPP tecnico che si richiama ai decreti degliu anni '50 (peraltro aboliti.) Ci dobbiamo occupare del soggetto e non dell'oggetto. Poi i buoni tecnici servono lo stesso ma la formazione serve a formare le persone e a modificarne i comportamenti, Bisogna sempre partire dal lavoro e quando il lavoro cambia la formazione cambia. I limiti dei precedenti Accordi e la mancanza di flessibilità e del riferimento al lavoro. Gli schemi rigidi obbligano ad una formazione solo formale per avere un pezzo di carta e non si va alla sostanza della questione. Il formatore deve poter "fare" la formazione, assumendosi anche le responsabilità ma sviluppandone le potenzialità,
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni - likes: 0
01/02/2022 (10:12:29)
Mi auguro che le successive riforme (nuovo ASR entro fine giugno e decreto) sia fatto ascoltando i veri tecnici e non fumaioli di potere
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
01/02/2022 (11:43:54)
Mirabelli, che mi pare essere Ingegnere, dice che è difficile parlare di "leggi e regole". Forse uno dei problemi della formazione alla sicurezza è proprio questo. Corsi infarciti di citazioni normative, leggi, decreti, articoli, commi, sanzioni. E corsisti che dormono nell'ascoltare discorsi totalmente avulsi dalla loro realtà lavorativa. E se si cominciasse a parlare di sicurezza, di prevenzione?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
01/02/2022 (11:48:31)
Mi pare chiaro che la sicurezza sul lavoro sia materia fortemente interdisciplinare.
Pertanto, chi se ne occupa deve avere una formazione altrettanto interdisciplinare.
Quando nel 2014-2015 mi girarono la bozza del futuro nuovo accordo sulla formazione del RSPP, consigliai una serie di modifiche che miravano a dare al RSPP una formazione di base più orientata all'approccio interdisciplinare con l'obiettivo di sviluppare anche competenze manageriali riguardanti l'area organizzativo-strategica, economica e socio-psicologica.
Nulla di quanto proposto fu recepito.
Neanche la proposta delle 8 ore di aggiornamento annuale invece del famigerato e cervellotico "in ogni istante" .
Evidentemente non avevo capito nulla del ruolo del RSPP, pur avendo scritto già in un libro del novembre 1995 proprio su questa figura pubblicato dal Sole 24 ore e delle competenze necessarie per svolgere un ruolo efficace.
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
01/02/2022 (12:29:14)
Mirabelli, che mi pare essere Ingegnere, dice che è difficile parlare di "leggi e regole". Forse uno dei problemi della formazione alla sicurezza è proprio questo. Corsi infarciti di citazioni normative, leggi, decreti, articoli, commi, sanzioni. E corsisti che dormono nell'ascoltare discorsi totalmente avulsi dalla loro realtà lavorativa. E se si cominciasse a parlare di sicurezza, di prevenzione?
Rispondi Autore: Stefano - likes: 0
01/02/2022 (17:54:00)
Un concetto che forse sarebbe da enfatizzare è che il fatto che un soggetto sia colui che è tutelato e ha diritto alla sicurezza, nella logica della sicurezza, non implica affatto che sia soltanto un soggetto passivo e ricevente questi "benefici", ma invece che esso stesso abbia obbligatoriamente e prima di tutto un ruolo attivo verso la sicurezza propria e dei colleghi, con le relative responsabilità.
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
02/02/2022 (04:03:43)
Inmmerito alla formazione in Italia (in genere basata sul trasferimento dell'onere totale al datore di lavoro, spesso risultato troppo parco), vi invito a fare un confronto ed ipotizzare un passaggio al sistema svizzero della formazione professionale in genere: li ogni Lavoratore, prima di accedere ad un posto di lavoro, non può presentarsi ad un datore di lavoro senza prima vere conseguito una specie di "patentino di formazione" specifico per la tipologia di lavoro che andrà a fare e compio del datore di lavoro rimane solo la parte molto specifica degli utilizzi di macchine particolari
In tal modo, si prevengono tutte quella azione di bypass dll'obbligo di formazione, attraverso la tenuta di "corsi rapidi" (fin troppo spesso) e attestati rilasciati con eccessiva agilità, con il risultato che è limpido a tutti noi (ovviamente fatte le dovute rare eccezioni)
Basterebbe che uno degli Enti pubblico preposti alle varie attività in materia di sicurezza sul lavoro fosse convertito ad un unico e solo Ente pubblico preposto a organizzare la formazione per la sicurezza sul lavoro con regole ben precise.
Rispondi Autore: Roberto - likes: 0
02/02/2022 (08:34:13)
Concordo con il sig.raneri: un unico ente di formazione sul territorio nazionale che organizza a ciclo continuo su tutto il territorio nazionale corsi di base per tutti a cui far partecipare i vari disoccupati, cassintegrati, studenti e redditi di cittadinaza . Al datore di lavoro rimarrebbe l'onere della istruzione pratica su macchine operative al momento dell' assunzione.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/02/2022 (09:59:27)

Formazione e Partecipazione dei lavoratori nel sistema iso 45001
La partecipazione dei lavoratori, è uno dei requisiti richiesti dalla norma per la certificazione del sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro Iso 45001, al punto 5.4 nel capitolo della leadership.
Per molte aziende il requisito della partecipazione dei lavoratori, si esaurisce tramite l’effettuazione di normali corsi di formazione, sessioni di addestramento comprensive di test finali. Ma non è assolutamente così.
Questa idea superficiale è fortemente radicata presso aziende, figure consulenziali, secondo le quali un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, Iso 45001, è composto dalla conformità obbligatoria, da una politica, qualche obiettivo, un audit ed un riesame superficiale.

Così facendo si ignora completamente il principio sul miglioramento continuo applicato alla sicurezza sul lavoro, che non solo fonda questa norma, ma che è alla base della tanto invocata, e parole ma spesso fraintesa, cultura della sicurezza sul lavoro.
Così facendo poi, si ignorando anche quello che significa contesto aziendale ed analisi dei rischi, poiché erroneamente pensano di tratti di una specie di DVR sulla salute e sicurezza sul lavoro.
La partecipazione dei lavoratori, invece, è un requisito fondamentale e decisivo del sistema SSL (ed è pure fortemente propugnata dalla direttiva quadro 89/391): senza una consapevole ed attiva squadra di lavoratori consapevoli del ruolo, dei compiti e degli obblighi di prevenzione e protezione a loro carico, non si riusciranno a gestire efficacemente i rischi, ed ottenere miglioramenti significativi in termini di prevenzione attiva e riduzione di infortuni, incidenti, malattie professionali, near miss, sanzioni e fermi impianti.
Se i lavoratori sono partecipi sarà possibile prevenire le criticità, migliorare in qualità e quantità la produzione, ed avere un sistema di comunicazione interna evoluto.
E tuttavia non è un caso se una delle criticità che ha più impatto sul conseguimento dei requisiti per la salute e sicurezza sul lavoro, è la partecipazione attiva, così come richiesta dalla norma di certificazione Iso 45001.

Tralasciando gli aspetti catastrofici della formazione non effettuata (falsi attestati di formazione) e o effettuata in modo frettoloso, superficiale, poco o niente coinvolgente, vera piaga sociale e pure fenomeno da codice penale, di solito si pensa che era evitare infortuni bastano o corsi obbligatori.

E che così, anche ai sensi della responsabilità amministrativa e organizzativa ex d.lgs. n. 232/2001, si pensa, erroneamente, che una volta che il datore abbia organizzato i corsi formativi obbligatori (che dal 21.12.2021 però riguardano direttamente pure lui) vada tutto bene.
È proprio così? NO, perché la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sui lavoratori se non gestita adeguatamente può avere un impatto sociale, sull’ambiente di lavoro, sulla produzione aziendale e sulla continuità lavorativa dell’organizzazione e vanifica anche la formazione pur correttamente erogata.
Un altro aspetto critico è quello che spesso i corsi vengono strutturati più in funzione di chi li eroga che su misura dei discenti che devono apprendere.
E’ obbligatorio che i discenti conoscano le normative. Ovvio. Ma un addetto che lavora su dei ponteggi, otto ore al giorno, partecipi ad ore ed ore di corso dovrebbe avere di fronte come docenti professionisti che su quei ponteggi ci sia stato almeno qualche volta, per fare magari controlli e sopralluoghi.
Altrimenti il rischio è che alla fine del corso ricordi solo il nome del docente ingegnere ... la totalità delle norme, articoli, allegati, e le sentenze della cassazione degli ultimi 10 anni.
L’addetto sui ponteggi rischia la vita, e questa urgenza non è trasmessa da un corso breve di diritto (le nozioni giuridiche necessarie possono essere comunicate in modo più efficace mostrando i fatti, i casi di utilizzo di ponteggi contenuti in sentenze significative,): occorre progettare corsi di formazione adatti al contesto in cui ci troviamo.
È necessario utilizzare ed implementate nei corsi e nei comportamenti aziendali, prassi coerenti per migliorare la competenza e la partecipazione dei lavoratori, spiegando le corrette procedure e istruzioni operative di lavoro, così come previsto dal sistema salute e sicurezza, per migliorare la fruibilità e l’apprendimento dei concetti.
I preposti, devono essere l’occhio e il braccio operativo del datore di lavoro: non basta un attestato obbligatorio, occorre implementare comunicazione agile che attivi la struttura gerarchica aziendale come fusso di informazioni sulla salute e sicurezza sul lavoro;
Occorre inserire nei mansionari e nelle responsabilità la possibilità di interrompere immediatamente il lavoro pericoloso e l'obbligo di segnalazione di azioni pericolose idonee a minare i requisiti della salute e sicurezza. Si possono utilizzare vari metodi: per esempio un sistema di segnalazione confidenziale come utilizzato nello standard Brc;
Nel piano di formazione e degli incontri inserire anche riunioni con figure che non fanno parte dell’organizzazione. Questo è fondamentale per far comprendere a tutto l’organigramma aziendale che ogni realtà è caratterizzata da rischi visibili e occulti e che la partecipazione dei lavoratori è fondamentale per il rispetto dei requisiti della salute e sicurezza sul lavoro in tutte le organizzazioni. Sono pure molto importanti per creare sensibilità e consapevolezza del ruolo Ilincontri anche con soggetti che hanno subito gravi infortuni e che adesso si rendono disponibili per percorsi di sensibilizzazione.
È molto utile inserire nella formazione obbligatoria anche l’uso di video e strumenti multimediali per visualizzare efficacemente i rischi, le prassi, le azioni di mitigazione delle conseguenze degli eventi indesiderati Questo sarà sicuramente più chiaro del dire la Corte di Cassazione secondo l’articolo 1 lettera e allegato B…; Dalle sentenze viceversa è efficace estrarre e discutere il fatto che ha provocati la sentenza.
Occorre fare una valutazione che consenta di definire le migliori metodiche di apprendimento, teorico, pratico e nella lingua conosciuta dai lavoratori.
Questo vale anche per tutta la cartellonistica aziendale;
È fondanentale attivare l'ascolto non solamente le lamentele e le critiche, ma anche i consigli e le proposte provenienti da parte di chi è impegnato nelle attività lavorative.
Occorre promuovere attivamente il coinvolgimento attivo e consapevole, anche con iniziative interaziendali sulla salute e sicurezza sul lavoro e comunicandi gli obiettivi in bacheca ed i risultati.
In un’organizzazione evoluta questi principi dovrebbero sempre essere attuati,
La verifica dell’efficacia non è tanto è solo il superamento di un’esame o prova, ma piuttosto la partecipazione dei lavoratori sulle tematiche fondamentali per la prevenzione di infortuni, malattie professionali e mancato rispetto dei requisiti previsti dalla USO 45001.

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
02/02/2022 (11:53:10)
Sono d'accordo nell'escludere gli avvocati dalle docenze nei corsi di formazione visto che non sanno andare oltre la citazione di questa o quell'articolo o questa o quella sentenza.

Battute a parte, quanto riportato è la "scoperta dell'acqua calda".
Tutti aspetti che, il sottoscritto, ha ampiamente trattato anche su Puntosicuro.
Basta vedere l'elenco degli articoli scritti sulla formazione dal 2016 ad oggi.

Il problema è farlo capire al legislatore e, soprattutto, ai "consulenti" di cui si è circondato il legislatore e cioè soggetti che hanno una visione alquanto ristretta del problema essendosi occupati per tutta la loro vita professionale di commentare questo o quell'articolo o questa o quella pronuncia della cassazione.

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