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Attrezzature di lavoro: nuovo accordo per la formazione

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

29/02/2012

Approvato l’Accordo Stato Regioni, in attuazione del D.Lgs. 81/08, in merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione: i requisiti minimi della formazione, anche in e-learning.

Attrezzature di lavoro: nuovo accordo per la formazione

Approvato l’Accordo Stato Regioni, in attuazione del D.Lgs. 81/08, in merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione: i requisiti minimi della formazione, anche in e-learning.

La Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio scorso ha approvato un nuovo accordo che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. L’accordo definisce inoltre i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori.
 
L’Accordo fa parte dei numerosi provvedimenti attuativi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che ancora mancano per la sua completa attuazione (si veda il riepilogo delle attività in corso di elaborazione dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e l’intervista di PuntoSicuro al Dott. Lorenzo Fantini del Ministero del Lavoro in merito ai decreti attuativi attesi).
 
Il recente accordo arriva a completamento del precedente del 21 dicembre 2011 sulla formazione di base dei lavoratori, che non disciplina la formazione “prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari”. Questo accordo è quindi in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 “Informazione, formazione e addestramento” in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
 
L’Accordo dovrà ora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e secondo quanto indicato al punto 13 dell'Allegato A, entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione.
Ma è però previsto un ulteriore tempo limite di 24 mesi entro il quale i lavoratori, che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso di queste attrezzature, dovranno effettuare i corsi.
 
L’accordo riconosce infatti la formazione già effettuata solo se conforme ai nuovi requisiti (si veda il punto 9 formazione pregressa), prevedendo in caso di formazione difforme specifici corsi integrativi da svolgere entro 24 mesi.

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Le attrezzature di lavoro individuate
In merito alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori l’Accordo prevede questo elenco:
  1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  2. Gru a torre
  3. Gru mobile
  4. Gru per autocarro
  5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”
  6. Trattori agricoli o forestali
  7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  8. Pompe per calcestruzzo.
 
I soggetti formatori
Rispetto ai requisiti dei soggetti formatori fissati dall’ accordo sulla formazione dei lavoratori in attuazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, questo nuovo accordo ne prevede di più specifici. È infatti stabilito che solo alcuni soggetti formatori possono erogare la formazione:
oltre a quelli istituzionali (Il Ministero del lavoro, l’Inail, le Regioni e le Province, ecc) sono previsti anche gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, le associazioni sindacali, gli ordini e i collegi professionali, pur con alcune limitazioni previste dal punto 1 dell’accordo.
 
Sono inoltre abilitati gli enti di formazione accreditati presso i sistemi regionali con una esperienza minima di 3 anni nel settore specifico o di 6 anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Il percorso formativo
Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature.
 
Per alcuni moduli teorici è prevista la possibilità di erogare la formazione in modalità e-learning: modulo giuridico normativo (1 ora) e modulo tecnico (2, 3, 6 o 7 ore in funzione della tipologia di attrezzature).
 
Attrezzatura
modulo teorico (ore)
modulo pratico
(ore)
 
 
 
Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE)
4
4 (PLE con stabilizzatori)
4 (PLE senza stabilizzatori)
6 (PLE con e senza stabilizzatori)
Gru caricatrici idrauliche
4
8
Gru a Torre
8
4 (gru a rotazione in basso)
4 (gru a rotazione in alto)
6 (gru a rotazione in basse e in alto)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
8
4 (carrelli industriali semoventi)
4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)
4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)
8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)
Conduzione gru mobili
(corso base)
7
7
Conduzione gru mobili
(modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)
4
4
Trattori agricoli o forestali
3
5 per trattori a ruote
5 per trattori a cingoli
Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli
4
6 per escavatori idraulici
6 per escavatori a fune
6 per caricatori frontali
6 per terne
6 per autoribaltabili a cingoli
12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne
Pompe per calcestruzzo
7
7
 
 
La durata della validità dell’abilitazione e l’aggiornamento della formazione
L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestazione dell’abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.

Pietro de’ Castiglioni
 
 
 
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano -Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
 
 

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: patrizia bragoni immagine like - likes: 0
05/10/2012 (11:17:05)
Accordo Stato Regioni sulle attrezzature: le società accreditate alle Regioni, possono svolgere formazioni su determinate attrezzature non avendo esperienza minima di 3 anni ma stipulando convenzioni con Società esperte del settore? ex. gru, trattori ecc.
Oppure, possono avvalersi di docenti con esperienza documentata nel settore? Ringrazio per la risposta.
Rispondi Autore: RICCHIUTI GIUSEPPE immagine like - likes: 0
10/04/2013 (10:35:24)
SCUSATE MA UNO CHE A GIA LA MANSIONE COME OPERATORE DI MMT DA 10 ANNI HA LO STESSO BISOGNO DI QUESTA FORMAZIONE?E CHE DIFFERENZA C'E FRA UNO FORMATO NUOVO DA QUESTO CORSO E'UNO FORMATO CON ANNI DI ESPERIENZA?SE IL MEZZO E'SOLO UNO CHI HA PIU AVENTE DIRITTO?
Rispondi Autore: cippa lippa immagine like - likes: 0
10/04/2013 (13:41:31)
...una volta, quando erano stupidi, esisteva la patente per mezzi speciali...

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