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Aggiornamento sulla formazione alla luce delle linee applicative

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

20/11/2012

Indicazioni sulla formazione con riferimento al Testo Unico, agli Accordi Stato-Regioni e alle recenti linee applicative. La formazione per i rischi specifici, la data di riferimento, gli attestati di frequenza e la metodologia di insegnamento.

Aggiornamento sulla formazione alla luce delle linee applicative

Indicazioni sulla formazione con riferimento al Testo Unico, agli Accordi Stato-Regioni e alle recenti linee applicative. La formazione per i rischi specifici, la data di riferimento, gli attestati di frequenza e la metodologia di insegnamento.

Bari, 16 Nov – Come già anticipato da PuntoSicuro, il convegno " Salute e sicurezza sul lavoro: la formazione obbligatoria per tutti alla luce degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011", che si è tenuto l’11 settembre 2012 a Bari, ha dato utili informazioni sulla formazione alla sicurezza come modificata e specificata dagli accordi del dicembre 2011.
 
Nel convegno, organizzato dalla sede regionale pugliese e dalla sede provinciale di Bari dell' AIAS, con la collaborazione organizzativa e tecnica di  Porreca.it e del Centro Studi Isforp di Bari, alcuni interventi hanno ripercorso la situazione della formazione prima e dopo gli accordi approvati il 21 dicembre dalla Conferenza Stato Regioni e le correlate linee applicative pubblicate in G.U. il 18 agosto 2012.
 
L’intervento “ Aggiornamento sulla formazione degli operatori di sicurezza sul lavoro alla luce delle linee del 25/7/2012 applicative degli Accordi Stato-Regioni”, a cura di Gerardo Porreca (esperto in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e collaboratore di PuntoSicuro) si sofferma innanzitutto sui riferimenti normativi vigenti con riferimento al  Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.
 
Ad esempio si ricorda che l’art. 37 (Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti) comma 1  indica che il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione in materia di sicurezza sul lavoro sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.
In particolare la formazione dei lavoratori deve fare riferimento ai:
- “concetti generali di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.
 
Tuttavia il datore di lavoro assicura anche (comma 3) che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I.
Infatti oltre che nell’art. 37 è prevista una formazione dei lavoratori per :
- “uso di particolari attrezzature di lavoro (Titolo III art. 71);
-  uso pratico dei D.P.I. (Titolo III art. 77);
- lavori in quota mediante sistemi a funi (Titolo IV art. 116);
- montaggio e smontaggio ponteggi (Titolo IV art. 136);
- per disarmo armature provvisorie di grandi opere (Titolo IV art. 145);
- sul significato della segnaletica di sicurezza (Titolo V art. 164);
- per la  movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI art. 169);
- per l’attività di videoterminalista (Titolo VII art. 177);
- per lavori che espongono al rischio rumore (Titolo VIII art. 191);
- per lavori che espongono al rischio vibrazioni (Titolo VIII art. 203);
- per lavori che espongono a rischi chimici (Titolo IX art. 227);
- per lavori che espongono ad agenti cancerogeni (Titolo IX art. 239);
- per lavori che espongono a polveri di amianto (Titolo IX art. 258);
- per lavori che espongono rischi biologici (Titolo X art. 278);
- per lavori che espongono al rischio di esplosione (Titolo XI art. 294)”.
 
Inoltre la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: - “della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.   


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Rimandando il lettore alla lettura integrale dell’intervento (ad esempio riguardo a dirigenti, preposti, organismi paritetici, lavoratori autonomi e formatori, ...), arriviamo agli Accordi Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori, dirigenti e preposti. Accordi pubblicati in G.U. l’11 gennaio 2012 ed entrati in vigore il 26 gennaio 2012.
Riguardo a queste date le linee applicative degli Accordi Stato-Regioni precisano che in considerazione del fatto che negli Accordi a volte viene presa come data di riferimento la data di pubblicazione sulla G.U. (11/1/2012) e a volte la data della loro entrata in vigore (26/1/2012) il Governo, le Regioni e le PP.AA. convengono di fare sempre riferimento in ogni caso alla data dell’11 gennaio 2012.
 
Il relatore riprende alcune prescrizioni generali dei due accordi del 21 dicembre 2011:
- “i contenuti e la durata dei corsi di formazione stabiliti dall’accordo costituiscono uno standard minimo di riferimento;
- i soggetti formatori possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti specifici ritenuti migliorativi dell’intero percorso”;
- finché non entreranno in vigore i criteri di qualificazione della figura del formatore, elaborati dalla Commissione consultiva, i corsi “devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.
 
Inoltre per ciascun corso si dovrà prevedere:
- “l’individuazione di un responsabile del progetto formativo;
- un numero massimo di partecipanti pari a 35 unità;
- il registro di presenza dei partecipanti;
- l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste”.
Si ricorda che per il lavoratore straniero “occorre fare la verifica della comprensione e se necessario occorre la presenza di un mediatore interculturale e/o di un traduttore”.
 
Gliattestati di frequenza vengono rilasciati per i lavoratori in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione previste. Mentre per i dirigenti e preposti in base alla “frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento di una prova di verifica”. 
Questi gli elementi minimi comuni che gli attestati devono prevedere:
- “soggetto organizzatore del corso;
- normativa di riferimento;
- dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
- specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
- periodo di svolgimento del corso;
- firma del soggetto abilitato al rilascio dell’attestato”.
 
Infine in merito alla metodologia di insegnamento occorre:
- “garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni e relative discussioni, nonché lavori di gruppo;
- favorire metodologie di apprendimento interattive basate sul problem solving e applicate a simulazioni e problemi specifici; 
- prevedere dimostrazioni e prove pratiche;
- favorire metodologie di apprendimento innovative anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”.
 
 
“ Aggiornamento sulla formazione degli operatori di sicurezza sul lavoro alla luce delle linee del 25/7/2012 applicative degli Accordi Stato-Regioni”, a cura di Gerardo Porreca, esperto in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, intervento al convegno "Salute e sicurezza sul lavoro: la formazione obbligatoria per tutti alla luce degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011" (formato PDF, 1.38 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: NICO FAVALE immagine like - likes: 0
20/11/2012 (17:32:12)
Riguardo al concetto di "territorio" per i comitati paritetici deve intendersi quello provinciale e/o regionale o è obbligatorio rivolgersi ad un livello superiore se il comitato non esiste ai livelli indicati? io ritengo che sia solo una facoltà e non un obbligo del D.L. andare al livello nazionale. Cosa ne pensate?
Rispondi Autore: fabio iuspa immagine like - likes: 0
18/10/2014 (15:42:38)
Più che commentare questa pubblicazione, avrei bisogna di una risposta chiara !
Parlando di una società di persone, con i soci lavoratori, con delle figure chiare all'interno dell'azienza, ( parliamo di una impresa edile costituita da tre soci e 5 dipandenti), è obbligatorio che i soci lavoratori debbano obbligatoriamente frequentare il corso dei lavoratori, pur avendo un'esperierienza ventennale nel settore edile?

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