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Aggiornamento della formazione prevista dal d.m. 388/2003: chiarimenti dal ministero
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Con una circolare del giugno scorso, il Ministero della Salute ha risposto ad alcuni quesiti in merito all’applicazione del decreto ministeriale 388/2004 sul primo soccorso aziendale.
Il documento, in particolare, fornisce chiarimenti riguardo alla formazione degli addetti della squadra di primo soccorso.
La necessità della frequenza a specifico corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente tali funzioni sia nel caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti.
Riguardo alla validità dei corsi conclusi precedentemente all’entrata in vigore del d.m. 388/2003 (3 febbraio 2005), la circolare ribadisce che “secondo le precisazioni del comma 5 dell'art. 3 sono ritenuti validi i corsi ultimati precedentemente.”
Per quanto attiene all'obbligo di aggiornamento della formazione, con cadenza triennale almeno per quanto riguarda le capacità di intervento pratico, tale obbligo è “da ritenere immediatamente vigente con l'entrata in vigore, e ovviamente da riferire alla formazione acquisita, al fine di sopperire a carenze connesse a formazioni datate; pertanto per la ripetizione della formazione il riferimento è costituito dalla data di ultimazione dell'ultimo corso effettuato.”
Gli altri quesiti affrontati nella circolare riguardano la classificazione delle aziende e l’obbligo di fornire pacchetto di medicazione e mezzo idoneo di comunicazione. Il testo completo della Circolare è disponibile in Banca Dati.
Con una circolare del giugno scorso, il Ministero della Salute ha risposto ad alcuni quesiti in merito all’applicazione del decreto ministeriale 388/2004 sul primo soccorso aziendale.
Il documento, in particolare, fornisce chiarimenti riguardo alla formazione degli addetti della squadra di primo soccorso.
La necessità della frequenza a specifico corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente tali funzioni sia nel caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti.
Riguardo alla validità dei corsi conclusi precedentemente all’entrata in vigore del d.m. 388/2003 (3 febbraio 2005), la circolare ribadisce che “secondo le precisazioni del comma 5 dell'art. 3 sono ritenuti validi i corsi ultimati precedentemente.”
Per quanto attiene all'obbligo di aggiornamento della formazione, con cadenza triennale almeno per quanto riguarda le capacità di intervento pratico, tale obbligo è “da ritenere immediatamente vigente con l'entrata in vigore, e ovviamente da riferire alla formazione acquisita, al fine di sopperire a carenze connesse a formazioni datate; pertanto per la ripetizione della formazione il riferimento è costituito dalla data di ultimazione dell'ultimo corso effettuato.”
Gli altri quesiti affrontati nella circolare riguardano la classificazione delle aziende e l’obbligo di fornire pacchetto di medicazione e mezzo idoneo di comunicazione. Il testo completo della Circolare è disponibile in Banca Dati.
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