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Accordo Stato-Regioni 2025: cambiano le regole sui corsi a tema sicurezza

Accordo Stato-Regioni 2025: cambiano le regole sui corsi a tema sicurezza
Alice Gugliotta

Autore: Alice Gugliotta

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

01/09/2025

Scopri come cambiano le regole sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro con un quadro completo su obblighi, durate dei corsi, periodicità degli aggiornamenti e modalità di erogazione.

Accordo Stato-Regioni 2025: cambiano le regole sui corsi a tema sicurezza

Scopri come cambiano le regole sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro con un quadro completo su obblighi, durate dei corsi, periodicità degli aggiornamenti e modalità di erogazione.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni, approvato il 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio, non si limita a fissare regole generali per la formazione in materia di salute e sicurezza. Oltre a unificare la disciplina precedente e a introdurre requisiti tecnici per l’eLearning, il testo fornisce indicazioni puntuali per ogni figura professionale, con durate, modalità e aggiornamenti specifici.

In questo approfondimento faremo chiarezza sul quadro normativo in vigore, offrendo una panoramica completa sugli obblighi formativi di ogni figura della sicurezza, le durate dei corsi, la periodicità degli aggiornamenti e le modalità di erogazione della formazione.

Formazione lavoratori sulla sicurezza: durata, aggiornamenti e modalità consentite

Per i lavoratori, la struttura dei percorsi formativi rimane sostanzialmente invariata rispetto all’accordo del 2011. È sempre prevista una formazione generale di 4 ore, valida per tutti, e una formazione specifica la cui durata varia a seconda della categoria di rischio: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto.

Anche l’aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore resta obbligatorio. Ciò che cambia è l’introduzione di una verifica finale dell’apprendimento, resa obbligatoria sia per i corsi iniziali che per quelli di aggiornamento.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione, è confermata la possibilità di svolgere la formazione generale, la parte specifica rischio basso e il corso di aggiornamento in modalità eLearning. La parte specifica rischio medio e alto può essere erogata in eLearning solo se previsto con atto regionale.


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Formazione dei preposti: le novità dell’Accordo sulle durate dei corsi

Per i preposti, l’Accordo 2025 introduce un rafforzamento del percorso formativo. Il corso base passa da 8 a 12 ore e il corso di aggiornamento diventa biennale, con una durata minima di 6 ore. Entrambi i percorsi, base e aggiornamento, devono essere svolti in presenza o in videoconferenza, senza possibilità di ricorrere all’eLearning.

Chi ha superato il biennio senza aggiornamento dovrà completarlo entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.


Formazione dirigenti sulla sicurezza: modifiche alla durata dei corsi e novità per i cantieri

Il nuovo Accordo riduce da 16 a 12 ore la durata del corso base per dirigenti, introducendo però l’obbligo di un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri temporanei o mobili.

Per quanto riguarda l’aggiornamento periodico, invece, la durata minima rimane di 6 ore e la frequenza quinquennale.

Tutti i corsi (sia la formazione base che l’aggiornamento) possono essere svolti in eLearning.


Datori di lavoro: i nuovi obblighi previsti dall’Accordo

Una novità significativa è l’introduzione di un obbligo formativo per tutti i datori di lavoro.

La durata totale del corso è di 16 ore, con la necessità di aggiungere un modulo Cantieri di 6 ore per chi opera come impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili.
Sia il corso base che l’aggiornamento (almeno 6 ore ogni 5 anni) possono essere svolti integralmente in eLearning.


Datori di lavoro RSPP: requisiti, moduli e aggiornamento

Il datore di lavoro che intende svolgere anche i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP) deve frequentare un percorso specifico, aggiuntivo rispetto al corso base per datori di lavoro. Questo comprende:

  • un modulo comune di 8 ore, valido per tutti i settori, con esercitazione sulla redazione del DVR;
  • uno o più moduli tecnici, con durata variabile (12 o 16 ore) a seconda del settore di attività (Agricoltura, Pesca, Costruzioni e Chimico).

La formazione base per DL SPP non può essere svolta in eLearning, mentre è consentito l’uso dell’eLearning per l’aggiornamento quinquennale di almeno 8 ore.


Formazione RSPP e ASPP: struttura dei moduli e aggiornamenti richiesti

Il percorso per Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione resta articolato in tre moduli:

  • il Modulo A, introduttivo e comune a tutti;
  • il Modulo B, specifico per settore, che ora passa da 4 a 5 moduli distinti
  • il Modulo C, obbligatorio solo per chi assume il ruolo di RSPP.

I corsi di aggiornamento non subiscono modifiche: 40 ore ogni 5 anni per RSPP, 20 ore ogni 5 anni per ASPP.


Alice Gugliotta


Fonte: eLearningNews



Creative Commons License Licenza Creative Commons

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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Orazio Campisi immagine like - likes: 0
07/09/2025 (01:39:37)
Perché non viene nominata la figura del RLS ?
Rispondi Autore: Valeria Finocchiaro immagine like - likes: 0
02/10/2025 (14:37:40)
Buona sera, in riferimento al nuovo accordo stato regioni, un datore di lavoro che è già RSPP
deve comunque fare il Corso? o non c'è bisogno. Grazie
Rispondi Autore: Roberta immagine like - likes: 0
09/10/2025 (22:50:39)
Se ho fatto il corso di Aspp e mi fanno fare preposto devo fare il corso di formazione x preposto o basta Aspp? Grazie!

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