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Schede dati di sicurezza: regolamento 830/2015 e scadenze normative

Schede dati di sicurezza: regolamento 830/2015 e scadenze normative
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Industria chimica, farmaceutica

13/06/2017

Un intervento si sofferma sulle novità nella stesura della nuova scheda di dati di sicurezza con riferimento al Regolamento 830/2015. I cambiamenti nelle schede e le scadenze relative al 1° giugno 2017 e al 31 maggio 2018.

Schede dati di sicurezza: regolamento 830/2015 e scadenze normative

Un intervento si sofferma sulle novità nella stesura della nuova scheda di dati di sicurezza con riferimento al Regolamento 830/2015. I cambiamenti nelle schede e le scadenze relative al 1° giugno 2017 e al 31 maggio 2018.

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Bologna, 13 Giu – Il 28 maggio 2015 è stato pubblicato il Regolamento 830/2015 - recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche -  che stabilisce il formato definitivo delle schede di dati di sicurezza (SDS). In particolare il nuovo regolamento 830/2015 fornisce un ‘Allegato II rivisto’ che, come specifica l’art. 1, ha sostituto dal 1° giugno 2015 l'Allegato II del Reg. 453/2010”.

E la pubblicazione del Reg. 830/2015 è stata principalmente dettata “dalla necessità di evitare possibili confusioni rispetto a due modifiche relative allo stesso punto, introdotte con provvedimenti diversi:

- la prima modifica, prevista dall'art. 59 paragrafo 5 del Reg. CLP che sostituisce il punto 1.1 dell'Allegato II, stabilisce che l'identificatore di prodotto introdotto nella SDS sia identico a quello che figura sull'etichetta stabilita a norma del Regolamento CLP;

- la seconda modifica, introdotta dal Reg. 453/2010, sostituisce sempre il punto 1.1 dell'Allegato II relativo all'identificatore di prodotto per introdurre la stessa precisazione e aggiunge che per le sostanze soggette a registrazione, l'identificatore del prodotto deve corrispondere a quello fornito per la registrazione e deve essere altresì indicato il numero di registrazione assegnato a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del Regolamento REACh”.

E considerato che le due modifiche dell'Allegato II sarebbero entrate in vigore il 1° giugno 2015, il Reg. 830/2015 ha evitato “ogni possibile confusione nel determinare la versione dell'Allegato II applicabile che è quella contenuta nel Reg. 453/2010”.

 

A ricordarcelo e a fare un elenco delle novità portate dal Regolamento per le schede di dati di sicurezza, con riferimento anche alle prossime scadenze in materia di sostanze chimiche, è un intervento presente nel documento, pubblicato sul sito dell’ AUSL di Modena, “ REACH. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di lavoro”. Un documento che raccoglie gli atti, tra gli altri, del convegno “REACH 2015. L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di lavoro” che si è tenuto il 16 ottobre 2015 a Bologna.

 

In “Cosa cambia nella stesura della nuova scheda di dati di sicurezza”, a cura di Ida Marcello, e Francesca Marina Costamagna ( Centro Nazionale Sostanze Chimiche — Istituto Superiore di Sanità – Roma), si sottolinea che il 1° giugno 2015 ha rappresentato una “scadenza di rilievo” per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) in quanto “segna l'inizio della seconda fase di questo regime transitorio” che, iniziato nel 2010, si chiude definitivamente nel 2017. La terza fase, che decorre a partire dal 1° giugno 2017, è quella finale e si applica alle “miscele già immesse su mercato prima del 1° giugno 2015 per le quali, in accordo con il secondo comma del paragrafo 4 dell'art. 61 del Reg. CLP, non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del Reg. 1272/2008 fino a questa data”.

È dunque solo a partire dal 1° giugno 2017 il Regolamento CLP entra in piena applicazione e ogni richiamo alle precedenti normative (67/548/CEE e 99/45/CE) viene definitivamente eliminato.

 

L’intervento riporta alcuni punti chiave delle schede di dati di sicurezza e si sofferma poi sulle novità del Regolamento 830/2015 che è stato pubblicato, come abbiamo visto, il 28 maggio 2015.

 

A livello terminologico il Regolamento 830/2015 “elimina ogni riferimento alle direttive 67/548/CEE e 99/45/CE e cita esclusivamente il Reg. 1272/2008. Inoltre, il nuovo allegato II cessa qualsiasi distinzione tra sostanze e miscele poiché, a partire dal 1° giugno 2015, il Reg CLP si applica sia alle sostanze che alle miscele”.

 

Inoltre nella Parte A dell'Allegato II, nelle disposizioni introduttive, “viene ulteriormente precisato il contenuto del Punto 0.5 relativo ad Altre prescrizioni relative alle informazioni. La precisazione riguarda le informazioni supplementari richieste per rispondere alle esigenze dei marittimi e di altri attori del settore dei trasporti in caso di trasporto alla rinfusa di merci pericolose per via marittima o fluviale. In questo caso, la SDS dovrà includere informazioni relative alla classificazione conformemente all'Allegato II della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'Inquinamento causato da Navi, del 1973, e al codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi. Inoltre, il Punto 0.5 indica che le navi che trasportano petrolio o olio combustibile sono tenute a disporre di una SDS in conformità delle raccomandazioni dell'Allegato della MARPOL”.

 

Riprendiamo alcune altre novità presentate nella relazione:

- “nella Sottosezione 2.3 Altri pericoli vengono forniti maggiori dettagli riguardo alla formazione di atmosfere esplosive e viene precisato che nel caso di pericolo di esplosione di polveri è appropriata l'indicazione ‘può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione’;

- nella Sottosezione 5.1 Mezzi di estinzione la nuova introduzione interessa i mezzi per prevenire esplosioni di polveri (‘evitare mezzi ad alta pressione che potrebbero provocare la formazione di una miscela polvere-aria potenzialmente esplosiva’);

- nella Sottosezione 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura viene aggiunto un nuovo punto [c)] relativo all'obbligo di fornire raccomandazioni che: ‘segnalino le operazioni e le condizioni che creano nuovi rischi, modificando le proprietà della sostanza o della miscela, e le contromisure appropriate’;

- nella Sottosezione 8.1 Parametri di controllo vengono aggiornati i riferimenti normativi” e quindi per i valori limite di esposizione professionale “il riferimento aggiornato è la Decisione 2014/113/UE che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la Decisione 95/320/CE;

- nella Sottosezione 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici si precisa l'obbligo di indicare sempre nella SDS gli effetti tossicologici per tutte le classi di pericolo elencate nella sottosezione stessa [lettere da a) a j)]. Si ribadisce che in caso di assenza di dati pertinenti vanno riportate le motivazioni che giustificano tale carenza;

- nel punto 11.1.11.2 il nuovo Allegato II elimina l'indicazione che la classificazione delle miscele aventi effetti di cancerogenicità, mutagenicità o tossicità riproduttiva va decisa in base alle informazioni disponibili riguardanti le sostanze che la compongono mentre conferma la necessità di considerare se ogni sostanza sia presente in concentrazioni sufficienti a contribuire agli effetti globali della miscela sulla salute;

- nella Sezione 12 Informazioni ecologiche l'introduzione “viene formulata in modo diverso e inoltre si precisa che la SDS deve contenere alcune caratteristiche specifiche delle sostanze come il bioaccumulo, la persistenza e la degradabilità. Queste informazioni, se disponibili e adeguate, devono essere fornite per ciascuna delle sostanze elencate nella sezione 3 della SDS”;

- nella Sezione 13 Considerazioni sullo smaltimento “riguardo alle informazioni relative alla corretta gestione dei rifiuti il nuovo Allegato precisa che si tratta di informazioni destinate ad aiutare lo Stato membro in cui viene fornita la scheda di dati di sicurezza;

- nella Sottosezione 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC vengono aggiornati i riferimenti;

- nella Sezione 15 Informazioni sulla regolamentazione vengono aggiornati i riferimenti normativi”.

 

L’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta poi precise indicazioni sulle tempistiche per l'applicazione del Regolamento 830/2015, segnalando, ad esempio, che “le SDS delle miscele fornite ai destinatari anteriormente al 1° giugno 2015 (data di entrata in vigore del Reg. 830/2015) e redatte in accordo con l'allegato II del Reg. 453/2010” potevano non essere sostituite e continuare a essere utilizzate fino al 31 maggio 2017.

La possibilità di applicare il nuovo Reg. 830/2015 a partire dal 1° giugno 2017 “trova la sua base nel secondo comma dell'art. 61.4 del Reg. CLP che offre la possibilità di applicare una deroga di due anni per l'adozione dell'etichetta CLP per le miscele fabbricate e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015”.

 

Concludiamo ricordando che la relazione si sofferma anche sulla Circolare del Ministero della Salute n. 18439 del 29 maggio 2015, in rettifica della Circolare 18101 del 26 maggio 2015, e sulla comunicazione delle informazioni relative all'uso sicuro delle miscele. E ricorda, infine, che in materia di sostanze chimiche la scadenza più impegnativa sarà poi quella del 31 maggio 2018 che “fissa l'ultimo termine di registrazione stabilito dal REACh e si applicherà a tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo, in una fascia compresa tra 1 e 100 tonnellate/anno”.

 

 

REGOLAMENTO (UE) 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

 

Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, ECHA, “ REACH. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di lavoro”, pubblicazione che raccoglie gli atti, a cura di C. Govoni, G. Gargaro e R. Ricci, dei due convegni “REACH_2015. L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di lavoro” e “REACH Sanità. L’applicazione dei Regolamenti Europei delle Sostanze Chimiche in ambito sanitario” (formato PDF, 78.44 MB)

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP”.

 

 

 

 

Tiziano Menduto



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Salvatore canu Canu immagine like - likes: 0
18/03/2019 (16:01:09)
La scadenza di un prodotto chimico viene determinato e stabilito dal'analisichimica più',,recente.

Pubblica un commento

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