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Alcol e lavoro: orientamenti del Coordinamento Tecnico Interregionale
Bologna, 27 Feb – Il 24 novembre 2011 si è tenuto a Bologna, presso la sala Auditorium della Regione Emilia-Romagna, il convegno “Il progetto alcol e lavoro della Regione Emilia-Romagna tra promozione di sani stili di vita e applicazione della normativa”.
Ricordando che il Piano della prevenzione 2010-2012 della regione Emilia-Romagna si propone la promozione di stili di vita sani nei confronti di tutta la popolazione, il convegno ripropone il tema della prevenzione dell'abuso di alcol con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, dove è ancor più necessario integrare le azioni tese all'osservanza della normativa e l'attivazione di processi di promozione finalizzati alla modifica dei fattori di rischio che possono causare malattie cronico/degenerative.
Con queste finalità è stato attivato da tre anni il progetto “Alcol e lavoro” e si è creato un gruppo di lavoro, formato da referenti dei Dipartimenti di sanità pubblica e dipendenze patologiche delle Aziende Usl, che ha effettuato diversi interventi informativo/formativi in aziende del territorio regionale contribuendo alla stesura delle prime indicazioni sull’applicazione della normativa in materia, con attenzione particolare ai percorsi di diagnosi e recupero dei soggetti affetti dal alcol dipendenza. Indicazioni redatte in attesa dell’emanazione dell’Accordo Stato-Regioni previsto dall’art. 41 del Decreto legislativo 81/2008 che rivisiterà le condizioni e le modalità per l’accertamento dell’alcoldipendenza.
Presentiamo oggi le slide di uno degli interventi - pubblicate sul sito del Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ( SIRS-RER) - che si è soffermato sui primi orientamenti della Regione Emilia-Romagna in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell’alcol dipendenza e su alcuni punti di un documento elaborato dal Gruppo tecnico nazionale del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro (ultima stesura 09/09/2011).
Nell’intervento “Orientamenti regionali con uno sguardo nazionale”, a cura della D.essa Mara Bernardini (Regione Emilia-Romagna, Assessorato politiche per la salute Servizio sanità pubblica), vengono riproposti alcuni temi inerenti gli orientamenti regionali per medici competenti in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell’alcol dipendenza.
Ad esempio si sottolinea che il ruolo del medico competente “va inteso oggi in modo ampio:
- principalmente come supporto al datore di lavoro e a tutto il sistema destinato alla valutazione dei rischi e alla messa a punto della strategia preventiva più adeguata all’interno dell’azienda;
- l’esplicito richiamo nel recente D. Lgs. 81/08 alla prevenzione e gestione delle problematiche alcol correlate esprime senza dubbio l’interesse del legislatore al coinvolgimento del medico competente nella prevenzione dei danni provocati da fattori di rischio non più e non solo di tipo tradizionale, ma anche legati a stili di vita pericolosi o scorretti”.
In particolare il medico competente collabora con il datore di lavoro in relazione a:
- azioni collegate al rilascio del giudizio di idoneità;
- valutazione dei rischi e predisposizione di misure per la tutela della salute e integrità psico-fisica dei lavoratori;
- informazione - formazione - promozione della salute verso il gruppo e verso il singolo;
- organizzazione del servizio di primo soccorso”.
Rimandiamo il lettore alla lettura di quanto contenuto nel documento agli atti in merito alla valutazione dei rischi, alla politica aziendale di prevenzione e di gestione dei problemi correlati al consumo di alcol, alla sorveglianza sanitaria e ai compiti del medico competente in merito alla diagnosi e cura dell’ alcol dipendenza.
Veniamo ora alle indicazioni tratte dal documento del Gruppo tecnico nazionale del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Con tale documento, in attesa della rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l’accertamento dell’alcoldipendenza, si è “ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni procedurali di carattere interpretativo circa l’applicazione degli specifici aspetti del D. Lgs. 81/08 e dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, facendo riferimento anche all’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006”.
In particolare il consumo di alcol durante l’attività lavorativa è “un aspetto particolare del complesso problema della sicurezza nei luoghi di lavoro, che deve naturalmente essere garantita in tutti i suoi aspetti già ben delineati dalla normativa vigente (es. obblighi di valutazione, di organizzazione e gestione della sicurezza, di messa a disposizione di strutture, macchine e impianti sicuri, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza e controllo, di coinvolgimento delle figure aziendali della prevenzione compresi i rappresentanti dei lavoratori)”.
Sottolineando che l’ assunzione di alcolici durante l’attività lavorativa, o poco prima di iniziarla, “costituisce un rischio aggiuntivo, legato al comportamento del lavoratore, sanzionabile ai sensi del comma 3, art. 15 della L. 125/2001, vengono indicate delle misure per prevenire il rischio:
- individuazione delle mansioni a rischio, integra il documento di valutazione dei rischi;
- informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sullo specifico rischio;
- divieto di somministrare o assumere bevande alcoliche negli ambienti e nelle attività di lavoro;
- informazione dei lavoratori sul divieto di assumere alcolici prima di iniziare l’attività lavorativa a rischio, anche se al di fuori dell’orario di lavoro, in quanto gli effetti di tale assunzione possono comportare un rischio infortunistico aggiuntivo, e precisare che il riscontro di un’alcolemia positiva comporterà comunque un temporaneo allontanamento dalla mansione a rischio;
- organizzazione dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto del divieto di assunzione o somministrazione di bevande alcoliche attraverso l’esecuzione di test alcolimetrici senza preavviso, in campioni predefiniti di lavoratori, selezionati in modo randomizzato, con documentazione dei risultati ottenuti”.
Riguardo poi agli accertamenti inerenti il divieto di assunzione o somministrazione di bevande alcoliche, si indica che per la prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze persone, “il datore di lavoro deve garantire il controllo alcolimetrico, attraverso il medico competente, dei lavoratori rientranti nell’elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi:
- controllo estemporaneo/senza preavviso;
- procedure predefinite, condivise con i RLS e preventivamente comunicate ai lavoratori;
- frequenza almeno annuale;
- in situazioni di elevata numerosità su percentuale minima del 30% dei lavoratori - tutti i lavoratori almeno 1 volta nel triennio;
- scelta dei lavoratori secondo criteri di casualità;
- singoli risultati nelle cartelle sanitarie personali e risultati anonimi collettivi nella relazione sanitaria annuale”.
Tali accertamenti hanno le finalità di:
- “promuovere e verificare il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche all’interno dell’azienda;
- individuare i casi per i quali devono essere previsti opportuni interventi diagnostico/ terapeutici e riabilitativi “.
Quando poi, nell’ambito dello svolgimento della lavorazione a rischio, “sussistano elementi che facciano pensare ad un possibile consumo di alcol in forma acuta la segnalazione di sospetto, in via cautelativa e riservata, viene fatta dal datore di lavoro o suo delegato al medico competente che provvederà a verificarne la fondatezza e, se del caso, ad effettuare il controllo alcolimetrico. Il medico competente informa il lavoratore sottoposto a controllo dei risultati degli accertamenti effettuati, del loro significato clinico e delle conseguenze che questo comporta relativamente alla sua attività lavorativa”.
Nel caso venga rilevata un’alcolemia positiva “il lavoratore dovrà temporaneamente essere adibito, da parte del datore di lavoro o del dirigente, ad altra mansione non a rischio o, se ciò non fosse possibile, dovrà essere allontanato dal lavoro, al fine di evitare il rischio infortunistico conseguente alla sua condizione. Per principio di precauzione lo stesso provvedimento verrà adottato in caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi all’accertamento, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento”.
L’intervento dopo aver affrontato anche i temi della sorveglianza sanitaria e dei servizi specialistici delle ASL, riporta in conclusione quanto affermato dal Gruppo tecnico nazionale in relazione agli obblighi dei lavoratori autonomi.
Si ricorda che la legge 125/01 non distingue la fattispecie “lavoratore autonomo” dal lavoratore dipendente. “Anche il lavoratore autonomo quindi ha l’obbligo di non assumere alcolici se svolge le lavorazioni di cui all’accordo Stato-Regioni, e i medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali possono sottoporlo agli accertamenti alcolimetrici previsti all’art. 15 della L. 125/01, provvedendo, se del caso, alle sanzioni amministrative previste al comma 4 dell’articolo citato”.
“ Orientamenti regionali con uno sguardo nazionale”, a cura della D.essa Mara Bernardini (Regione Emilia-Romagna, Assessorato politiche per la salute Servizio sanità pubblica), intervento al convegno “Il progetto alcol e lavoro della Regione Emilia-Romagna tra promozione di sani stili di vita e applicazione della normativa” (formato PDF, 794 kB).
Tiziano Menduto
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