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Detrazioni fiscali per la sicurezza
Sono state prorogate fino al 30 giugno 2002 le agevolazioni fiscali per l'installazione nelle abitazioni di impianti di sicurezza, porte blindate e inferriate.
Le agevolazioni in questo settore riguardano sia la possibilità di appllicare l'aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sia la detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute ''per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi.''
In particolare, a titolo esemplificativo, rientrano le seguenti opere:
-rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
-apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
-porte blindate o rinforzate;
-apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
-installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
-tapparelle metalliche con bloccaggi;
-vetri antisfondamento;
-casseforti a muro;
-fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
-apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Resta inteso che l'installazione di un impianto ex-novo, comprensivo della posa di cavi per la realizzazione di impianti autonomi rispetto a quelli elettrici, dell'installazione di videocamere e/o installazione di centraline occultate nei muri, dell'installazione di vetri e porte blindate e inferriate rientrano tra gli interventi agevolabili.
L'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento, poichè negli interventi di posa in opera di un bene o di un materiale ''l'apporto della manodopera assume un particolare rilievo al fine della qualificazione dell'operazione''.
Se l'intervento comprende anche la fornitura di beni aventi valore significativo, l'aliquota ridotta si applica:
-al valore della prestazione, al netto del valore dei predetti beni
-al valore dei beni fino a concorrenza del valore della prestazione (sempre al netto del valore dei beni).
Testo completo della Circolare 13 del 6 febbraio 2001.
Le agevolazioni in questo settore riguardano sia la possibilità di appllicare l'aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sia la detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute ''per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi.''
In particolare, a titolo esemplificativo, rientrano le seguenti opere:
-rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
-apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
-porte blindate o rinforzate;
-apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
-installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
-tapparelle metalliche con bloccaggi;
-vetri antisfondamento;
-casseforti a muro;
-fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
-apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Resta inteso che l'installazione di un impianto ex-novo, comprensivo della posa di cavi per la realizzazione di impianti autonomi rispetto a quelli elettrici, dell'installazione di videocamere e/o installazione di centraline occultate nei muri, dell'installazione di vetri e porte blindate e inferriate rientrano tra gli interventi agevolabili.
L'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento, poichè negli interventi di posa in opera di un bene o di un materiale ''l'apporto della manodopera assume un particolare rilievo al fine della qualificazione dell'operazione''.
Se l'intervento comprende anche la fornitura di beni aventi valore significativo, l'aliquota ridotta si applica:
-al valore della prestazione, al netto del valore dei predetti beni
-al valore dei beni fino a concorrenza del valore della prestazione (sempre al netto del valore dei beni).
Testo completo della Circolare 13 del 6 febbraio 2001.
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