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FAQ di Prevenzione Incendi: scuole e asili

FAQ di Prevenzione Incendi: scuole e asili
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

09/11/2017

Le risposte dei Vigili del Fuoco ad alcune domande frequenti circa scuole, accademie e asili nido (attività 67). Quali attività sono soggette al controllo di prevenzione incendi?


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Attività 67: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone; Asili nido con oltre 30 persone.

 

Come considerare, ai fini di una corretta applicazione del d.P.R. 151/2011, una scuola privata che ospita un asilo nido con meno di 30 persone e classi da 3 anni in su per un totale complessivo inferiore alle 100 persone (asilo nido e scuola materna)?

Se l'asilo nido ha meno di 30 persone presenti, l'attività non si configura al punto 67 del d.P.R. 151/2011. Restano, comunque, in capo al responsabile dell'attività le valutazioni e i relativi adempimenti inerenti alla sicurezza antincendi e al d.lvo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Nello stesso fabbricato è presente una scuola elementare da 110 alunni e un asilo nido con 40 persone, aventi in comune locali accessori quali mensa, refettorio, ecc.. Visto che gli asili nido non sono normati, si chiede se si applica al fabbricato in questione, solo il D.M. 26/08/1992 sommando tutte le persone presenti?

Nel caso prospettato dovranno essere rispettati i criteri generali di prevenzione incendi riportati nell'allegato I al d.m. 7 Agosto 2012. Il d.m. 26/08/1992, non essendo cogente per gli asili nido, potrà costituire unicamente un riferimento.

 

Un liceo coreutico, con una sola classe di non più di 20/25 iscritti, rientra nella normativa scolastica, anche senza la presenza contemporanea di 100 persone?

Ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti sono classificate nell'attività 67, categorie A, B, C in base al numero di persone presenti. Quindi, il liceo con 20/25 persone presenti non ricade nell'attività di cui al punto 67 e non dovrà essere presentata SCIA al Comando, in quanto non costituente attività soggetta ai procedimenti stabiliti con il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. In ogni caso per l'attività scolastica si dovranno seguire le prescrizioni indicate nel d.m. 26 agosto 1992 (G.U. n. 218 del 16 settembre 1992). Al punto 1.2 il d.m. suddivide le scuole, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili, di alunni e di personale docente e non docente, in sei tipi tra i quali il tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone. Alle scuole di tipo 0 si applicano le norme di sicurezza di cui al punto 11 del d.m. citato.

 

Al punto 67 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 sono citate le scuole con oltre 100 persone presenti e gli asili nido con oltre 30 persone. Si chiede di conoscere come debbano essere considerate le scuole materne (da 3 a 6 anni).

Nel punto 67 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 sono comprese le scuole di ogni ordine, grado e tipo, pertanto anche le scuole materne.

 

Con l'entrata in vigore del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 gli asili nido con oltre 30 persone presenti sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Quali sono le norme da applicare per la richiesta di parere di conformità?

Per gli asili nido è stata pubblicata il Decreto 16 luglio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.

 

Quali sono i requisiti strutturali e di sicurezza dell'immobile e quali i certificati necessari per la realizzazione di una scuola professionale per parrucchieri che ospita 80 alunni in 300 mq, ubicata in un condominio residenziale?

Nel caso in cui il numero di persone presenti superi le 100 unità, la scuola è soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. La regola tecnica di riferimento è il decreto ministeriale 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

 

Un nido d'infanzia con oltre 30 persone precedentemente non soggetto a certificato di prevenzione incendi, con l'entrata in vigore del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 rientra in categoria B. Quali sono le procedure e la documentazione necessarie? È sufficiente produrre la SCIA entro il 7 ottobre 2012?

Ai sensi dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le nuove attività inserite nell'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la SCIA secondo le procedure previste dagli artt. 3 e 4, entro il 7 ottobre 2012.

 

 

Fonte: FAQ di Prevenzione Incendi dei VVF

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Presidente della Repubblica - Decreto del 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Ministero dell’Interno – Decreto del 7 agosto 2012 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”

 

Decreto 16 luglio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.



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Rispondi Autore: Redazione - likes: 0
09/11/2017 (10:58:05)
grazie! ci siamo affidati al sito dei Vigili del fuoco, ma evidentemente non è sufficientemente aggiornato.
Abbiamo corretto l'articolo indicando il DECRETO 16 luglio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.

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