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Come essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

21/10/2011

Un vademecum per essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi in riferimento al nuovo regolamento entrato in vigore il 7 ottobre 2011. Le categorie, le procedure, le attività esenti e le novità del regolamento.

 
 
Roma, 21 Ott – In relazione al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 - entrato in vigore il 7 ottobre 2011  e contenente il “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” - è stato recentemente pubblicato un vademecum che riporta tutte le novità per cittadini e imprese introdotte dal nuovo regolamento.
L’opuscolo dal titolo “Meno carte più sicurezza - Procedure semplificate per la prevenzione incendi” - curato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e dal Dipartimento della Funzione Pubblica – descrive infatti in modo molto semplice e con l’ausilio di illustrazioni le principali istruzioni, per i cittadini e le imprese, per essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi.
 

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Dopo una premessa, che ricorda come il nuovo regolamento si basi sul principio di proporzionalità (gli adempimenti amministrativi sono diversificati sulla base della complessità del rischio), vengono elencate le tre categorie in cui sono suddivise le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi:
-Categoria “A”, attività a basso rischio e standardizzate: “appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento”;
-Categoria “B”, attività a medio rischio:  “rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio”;
-Categoria “C”, attività a elevato rischio: “nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale”.
 
Attraverso alcuni semplici esempi il documento riporta le procedure per le attività relative alle diverse categorie.
Ad esempio le procedure per la categoria “B” vengono esemplificate attraverso il personaggio di Maria, un’imprenditrice che vuole aprire un ampio locale per la vendita al dettaglio, la cui metratura si aggira intorno ai 1.000 mq.
 
L’attività che Maria vuole avviare “presenta una media complessità tecnico-gestionale, ed è necessario che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco valuti il progetto e si pronunci sulla sua adeguatezza alle norme e alle regole tecniche.
IlSUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) a cui Maria si è rivolta per ottenere il permesso di costruire “invierà ai Vigili del Fuoco il progetto del locale: entro 60 giorni il Comando darà il parere sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio.  Dopo aver terminato la costruzione del locale, per avviare l’attività è sufficiente che Maria invii al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.  Al momento della consegna della documentazione, Maria ottiene dal SUAP una ricevuta che le consente di esercitare immediatamente la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano, entro 60 giorni, controlli a campione e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica”.
  
Ricordiamo che della categoria “B” fanno parte ad esempio: “ alberghi tra i 50 e i 100 posti letto, i campeggi, le strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, i locali per la vendita al dettaglio o all’ingrosso di superfici comprese tra i 600 e i 1.500 mq, le aziende e gli uffici che hanno tra 500 e 800 persone, le autorimesse tra 1.000 e 3.000 mq, gli edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio tra i 32 e i 54 m”.
 
Questo un riepilogo delle istruzioni per la categoria “B”:
-in caso di nuove costruzioni e nuove attività: “per le attività comprese nella Categoria B, le nuove norme per la prevenzione incendi prevedono che i Vigili del Fuoco valutino, prima dell’inizio dei lavori, la conformità del progetto ai criteri di sicurezza antincendio. Dopo la costruzione, per avviare l’attività è sufficiente presentare la SCIA: i controlli successivi saranno effettuati dai Vigili del Fuoco, a campione, entro 60 giorni”;
-in caso di modifiche a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi: “se le modifiche non aggravano le condizioni di sicurezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA al SUAP o direttamente al Comando VVF , nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale). Se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell’inizio dei lavori, il titolare deve presentare al SUAP (o al SUE se necessita di richiesta di permesso a costruire) o direttamente al Comando VVF , nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l’attività, presentare una SCIA, corredata dalla documentazione necessaria ai vigili del fuoco per i successivi controlli”.
 
Rimandandovi alla lettura del vademecum per gli altri esempi (categoria “A”: Gianni desidera costruire un’autorimessa; categoria “C”: Paolo vuole costruire una casa di riposo che riesca a ospitare e assistere fino a 110 anziani contemporaneamente), riprendiamo altre istruzioni relative al nuovo regolamento:
-le attività esenti: “sono da considerarsi esenti dai controlli di prevenzione incendi tutte le attività non presenti nell’Allegato 1 del nuovo Regolamento. Rispetto alla precedente normativa alcune attività, come ad esempio i vani ascensori, i montacarichi e gli stabilimenti per la produzione di pellicole cinematografiche con supporto infiammabile, sono state escluse perché considerate obsolete, non più pericolose o, comunque, riconducibili ad altre fattispecie”;
-i nuovi limiti: “per alcune categorie, i limiti precedentemente fissati hanno subìto variazioni. Queste modifiche hanno l’effetto di rendere assoggettate alcune attività prima esenti (es. aziende con persone tra 300 e 500 persone), e di rendere esenti alcune attività prima assoggettate (es. i locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq sono assoggettati solo se detengono quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg)”.
Si sottolinea che le nuove attività assoggettate sono ricollegabili essenzialmente a contesti che presuppongono situazioni di affollamento (es. club privati, campeggi) o di rischio particolarmente elevato.
 
Il vademecum indica cosa fare per essere sempre in regola e conoscere a quale categoria si appartiene. Ad esempio è necessario verificare su vigilfuoco.it o consultare l’Allegato 2 del Regolamento D.P.R. n. 151/2011 per sapere se: 
- “Sei ancora soggetto ai controlli”: “scopri la nuova numerazione che è stata attribuita alla tua attività controllando l’Allegato 2 del Regolamento prevenzione incendi o visitando direttamente il sito www.vigilfuoco.it”;
- “Non sei più soggetto ai controlli”: “in questo caso, fermi restando gli obblighi in materia di sicurezza antincendio, non sei più soggetto alle procedure di prevenzione incendi”;
- “Non eri soggetto ai controlli, adesso lo sei”: “per rispettare la normativa di prevenzione antincendio e non incorrere in sanzioni, controlla l’Allegato 1 del Regolamento prevenzione incendi o visita direttamente il sito www.vigilfuoco.it per capire in quale categoria (A, B o C) rientra la tua attività”.
 
Il documento contiene poi ulteriori indicazioni su altre novità del Regolamento:
-prevenzione incendi online: “un progetto che consente all’utente di inviare per via telematica le istanze inerenti i procedimenti di prevenzione incendi e la relativa documentazione tecnica; di consultare online lo stato della pratica; di ricevere, via posta elettronica certificata, tutte le comunicazioni da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; di accedere a una serie di servizi aggiuntivi, quali la prenotazione online di appuntamenti con i funzionari VVF, la compilazione guidata della relazione tecnica per le attività più diffuse e la pre-compilazione delle sezioni dei modelli inerenti i dati anagrafici, recuperati in automatico dal registro camerale”;
-abolizione della duplicazione del Registro dei controlli: “è stato eliminato il Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale, che duplica adempimenti già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro”;
-semplificazione dei rinnovi ed eliminazione del giuramento della perizia: “la richiesta di rinnovo del CPI è stata sostituita da una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, che deve essere inviata al Comando VVF, per la quasi totalità delle attività, ogni 5 anni. Inoltre, la perizia giurata attestante l’efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi è stata eliminata e sostituita con una dichiarazione del tecnico abilitato; quest’ultimo non deve più recarsi in tribunale per effettuare il giuramento”;
-  NOF (nulla osta di fattibilità): “i titolari delle attività ad alto e medio rischio, in caso di progetti particolarmente complessi, hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando Provinciale VVF il rilascio di un nulla osta di fattibilità. Il nulla osta di fattibilità si sostanzia in un parere di massima rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, effettuato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell’opera”;
-verifiche in corso d’opera: “i titolari di attività soggette alla normativa e particolarmente complesse possono richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di compiere visite tecniche, anche durante la realizzazione dell’opera, per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi. Per non arrestarne la realizzazione in attesa delle verifiche, in fase di valutazione del progetto è prevista la stesura di un cronoprogramma di visite concordato; il procedimento si conclude, al massimo, entro 30 giorni dall’avvio”.
 
Per concludere ricordiamo che sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è presente anche un convertitore dal D.M. 16 febbraio 1982 (Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965 contenente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi) al DPR 151/2011.
 
 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Dipartimento della Funzione Pubblica, “ Meno carte più sicurezza - Procedure semplificate per la prevenzione incendi”, versione a pagine affiancate (formato PDF, 3.76 MB).
 
 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Dipartimento della Funzione Pubblica, “ Meno carte più sicurezza - Procedure semplificate per la prevenzione incendi”, versione a pagine singole (formato PDF, 3.77 MB).
 
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Alessio - likes: 0
21/10/2011 (10:44:24)
L'opuscolo secondo me rischia di creare confusione associando le categorie A, B e C ai livelli di rischio rispettivamente Basso, Medio ed Elevato.
Se si intendono quelle definizioni come livelli di rischio del 10.03.98 significa che il gestore della caldaia da 349KW, del deposito di alcool da 9999 litri o dell'autorimessa da 999mq, deve far fare ai propri addetti antincendio il corso di 4 ore o considerare le superfici protette dagli estintori come per le aziende a basso rischio.
Io in attesa di un chiarimento ufficiale continuerei a considerare a rischio basso le attività non soggette a controllo...

Rispondi Autore: Alessio - likes: 0
21/10/2011 (11:54:11)
L'opuscolo secondo me rischia di creare confusione associando le categorie A, B e C ai livelli di rischio rispettivamente Basso, Medio ed Elevato.
Se si intendono quelle definizioni come livelli di rischio del 10.03.98 significa che il gestore della caldaia da 349KW, del deposito di alcool da 9999 litri o dell'autorimessa da 999mq, deve far fare ai propri addetti antincendio il corso di 4 ore o considerare le superfici protette dagli estintori come per le aziende a basso rischio.
Io in attesa di un chiarimento ufficiale continuerei a considerare a rischio basso le attività non soggette a controllo...

Rispondi Autore: Aldo Di Giandomenico - likes: 0
28/10/2011 (16:20:50)
Sig. Alessio , l'opuscolo secondo il mio parere esperto di prevenzione incendio con più di 40 anni di esperienza , non crea confusione , la confusione verrà creata da quei liberi professioni che si sono inventati la prevenzione incendi , incapaci di mettere anche la loro firma , prima le correzioni gli venivano fatte dai funzionari dei VVF , nella visione della pratica , ora molte attività andranno avanti con una scarsa prevenzione o inesistente , è tutto chiaro Sig. Alessio , la prevenzione incendi non è per tutti.
Rispondi Autore: Alessio - likes: 0
28/10/2011 (17:37:35)
Non è questione di esperienza, è questione di chiamare le cose con il loro nome. Nella stesura del libretto avrebbero potuto indicare le attività appartenenti alle categorie A, B e C in maniera diversa, per non utilizzare terminiologie che in altri decreti hanno ben altri significati (e sopratutto che nel DPR 151 non compaiono).
Per il resto l'opuscolo lo trovo ben fatto e chiarificatore delle nuove procedure di p.i.
Condivido poi con lei la preoccupazione su come verranno gestite le attività soggette a controllo con le nuove procedure, sperando che la semplificazione non finisca per diventare occasione per fare furbate.
Rispondi Autore: Alfonso - likes: 0
27/10/2014 (19:01:06)
Egr. Sig. Aldo Di Giandomenico
Ho letto il suo commento e ne sono rimasto davvero dispiaciuto. Leggo tra le righe che la nuova generazione di professionisti della prevenzione incendi è per lei un grave danno alla stessa prevenzione. Mi chiedo però se dall'alto dei suoi 40 anni di esperienza, abbia mai condiviso le sue conoscenze senza apporre alcuna critica alle nuove leve. Io penso che sia meglio che dopo 40 anni sia giunto il momento di mettersi da parte e magari, aiutare attivamente qualche nuovo professionista che ha voglia di approfondire il settore. GRAZIE (sono un suo collega con 38 anni di esperienza nel settore incendi)
Rispondi Autore: Ermanno sibilio - likes: 0
05/10/2016 (08:26:17)
Semplice ed immediato anche per i non addetti - ok

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