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I quesiti sul decreto 81: le sanzioni per gli accordi formativi
Bari, 06 Mar - Sugli accertamenti per verificare il rispetto dell’ accordo stato-regioni sulla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e sulle sanzioni da applicare in caso di inadempimento. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Quali sanzioni applicare nel caso in cui nell’ambito dell’attività ispettiva venga accertato il mancato rispetto dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori e quali accertamenti fare per individuare eventuali inadempimenti?
Risposta
La formazione dei lavoratori in materia di salute e di sicurezza sul lavoro è stata imposta dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e regolamentata dall’ Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, più semplicemente indicata nel seguito Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 21/12/2011. Secondo l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 infatti:
“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.
L’individuazione invece dei contenuti minimi, della durata e delle modalità della formazione dei lavoratori stessi, oltre che dei requisiti dei docenti abilitati ad impartirla, è stata affidata dal legislatore alla Conferenza Stato-Regioni con il comma 2 dello stesso articolo 37 secondo il quale appunto:
“2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”,
cosa che la stessa Conferenza Stato-Regioni ha fatto con il citato Accordo del 21/12/2011 pubblicato sulla G. U. dell’11/1/2012.
In base a tale Accordo la formazione da impartire ai lavoratori deve essere articolata in una formazione generale ed in una formazione specifica. La formazione generale deve avere una durata minima di 4 ore per tutti i settori, a qualunque fascia di rischio gli stessi appartengano, con i contenuti indicati nel punto 4 dell’Accordo stesso consistenti nei concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali e nozioni sugli organi di vigilanza controllo e assistenza. La formazione specifica invece deve fare riferimento a quelli fra i rischi indicati nello stesso punto 4 dell’Accordo che i lavoratori possono effettivamente correre in azienda durante la loro attività e deve avere una durata minima di 4, 8 o 12 ore variabile a seconda dell’appartenenza del settore di attività dell’azienda alla classe di rischio basso, medio o alto in base a quanto indicato nell’Allegato 2 all’Accordo medesimo contenente le macrocategorie di rischi e le corrispondenze Ateco.
Per poter quindi effettuare una ispezione finalizzata a verificare il rispetto da parte del datore di lavoro di tutti gli adempimenti contenuti nell’Accordo Stato-Regioni occorrerà verificare, attraverso l’esame della documentazione relativa allo svolgimento dei corsi messa a disposizione del datore di lavoro, che siano stati rispettati i requisiti minimi di durata e che i contenuti e le modalità con le quali il corso è stato svolto siano stati conformi alle previsioni dell’Accordo medesimo. Qualche difficoltà potrebbe certo sorgere in fase ispettiva nel controllo dello svolgimento della formazione specifica riferendosi la stessa ai rischi specifici effettivamente presenti in azienda per cui per un accertamento completo occorrerà dapprima che si prenda visione della documentazione sulla valutazione dei rischi per venire a conoscenza dei rischi che sono stati in essa segnalati e quindi ispezionare successivamente i vari reparti dell’azienda per rendersi conto che non vi siano altri rischi che, benché effettivamente in essa presenti, non siano stati segnalati nella documentazione stessa. Sarà necessario quindi individuare i lavoratori che possano correre tali rischi e verificare se gli stessi lavoratori abbiano ricevuta una formazione specifica adeguata e conforme a tutti i rischi ai quali possono essere esposti.
Nel caso che venga riscontrata una formazione dei lavoratori impartita da parte del datore di lavoro non adeguata ai rischi che questi possono correre in azienda è ipotizzabile la violazione da parte dello stesso del comma 1 dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 per non avere assicurato che ciascun lavoratore abbia ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con modalità, secondo quanto indicato nel comma 2 dello stesso articolo, conformi a quelle indicate dalla Conferenza Stato-Regioni e contenute nell’Accordo stipulato il 21/12/2011. La penalità per tale violazione è prevista dall’art. 55, comma 5, lett. c dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a carico del datore di lavoro e del dirigente, nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
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Rispondi Autore: vincenzo maniscalco - likes: 0 | 06/03/2013 (09:46:53) |
2 quesiti: nel caso di lavoro somministrato e/o lavoratori interinali, su chi ricade l'obbligo della formazione di base? La sanzione pecuniaria riguarda un singolo lavoratore o va moltiplicata per tutti i lavoratori non formati? Grazie ASPP Vincenzo Maniscalco |
Rispondi Autore: ing.Vittorio Bardini - likes: 0 | 06/03/2013 (19:00:53) |
spett.le Vincenzo ritengo che riguardo: al primo quesito è sicuramente il datore di lavoro che prende in carico i nuovi lavoratori (formazione e visita medica di entrata e uscita rapporto lavorativo) mentre per il secondo quesito la sanzione è unica indipendentemente dal numero dei lavoratori |
Rispondi Autore: Mario ROMEO - UIL Emilia Romagna - likes: 0 | 06/03/2013 (22:09:14) |
Buonasera, in riferimento al D.Lgs. 276/03 che regolamenta il lavoro in somministrazione o interinale che dir si voglia, la Formazione Generale (4 ore) resta in carico all'Azienda Somministratrice (Agenzia Interinale) titolare del rapporto di subordinazione verso il Lavoratore, mentre la Formazione Specifica (qualunque sia il fattore di rischio) resta in carico all'Azienda utilizzatrice. L'Azienda somministratrice può delegare l'Azienda utilizzatrice a formare il lavoratore in toto (Formazione Generale compresa) e ciò, oltretutto, viene indicato nel contratto commerciale tra le parti, in carico a chi restano i compiti della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Mario ROMEO Segretario Regionale Generale UILTem.p@ Emilia Romagna |
Rispondi Autore: Alessandro Claudio Orefice - likes: 0 | 07/03/2013 (14:12:58) |
Giusto quel che risponde Mario, condivido "concordiamo ex ante nel contratto commercialeche ci penso io anche sulla formazione generale". Ovviamente informo del regime concordato anche il lavoratore/i. Per quanto riguarda l'altro quesito di Vincenzo, però sarei di parziale diverso avviso rispetto a Ing. Vittorio; so che la questione è spinosa. La sanzione è applicabile per la formazione non erogata [o erogata male] ad ogni lavoratore. Trattandosi di reati contravvenzionali, la soluzione arriverà in sede di visita ispettiva con la prescrizione; e regolarizzandocon la formazione, con l'oblazione e l'applicazione dei principi sulla riduzione di pena per concorso formale nel reato. Difficile dunque stabilire il quantum. Piuttosto chiederei di continuare a sensibilizzare tutti, anche in Emilia, specie [lo sappiamo] quando la crisi brucia il posto e i diritti sembrano liquefarsi: di questi tempi si può cadere in tentazione di pensare la formazione fuori orario ma non pagata? [= ad es. di sabato per impiegati, e non pagata straordinario;]il mio avviso è che questa formazione 'non esiste'; non è contemplata che quella fuori orario di lavoro; e dunque, c'è il rischio addirittura che ci si senta dire di rifarla e questa volta pagata. A parte il rischio di contenziosi solo civilistici con i lavoratori. |
Rispondi Autore: Mario ROMEO - UIL Emilia Romagna - likes: 0 | 07/03/2013 (14:44:57) |
Carissimo Alessandro, la normativa in vigore prevede che la formazione dei Lavoratori é a carico del Datore di Lavoro e deve essere effettuata ASSOLUTAMENTE durante l'orario di lavoro. Vi sono molte criticità, circa la "vendita" di alcuni o diversi Enti di formazione che sponsorizzaziono "commercialmente" la formazione obbligatoria contemplata dal D.Lgs. 81/08 smi fuori dall'orario di lavoro, ma ció é illegittimo rispetto a quanto disposto dal TUS smi. Siamo e saremo attenti, come OO.SS., di concerto con gli Enti Ispettivi, a segnalare ed a verificare tali difformità, seppur vi siano non poche difficoltà di individuazione. Mario ROMEO Segretario Regionale Generale UILTem.p@ Emilia Romagna |
Rispondi Autore: Alessandro Claudio Orefice - likes: 0 | 07/03/2013 (15:53:04) |
Carissimo Mario, ok. Intanto è bello poter parlare in un buon clima amichevole [ultimamente le esperienze sono infelici]. Ma mentre io non ho dubbi su quel che dici, devo dire che si sente di tutto in merito- e proposto anche dalle aziende e... non solo - . E per questo parlo di tentazioni sempre disponibili 'per peccare'. Come giuslavoranti, formatori agoghenisti spieghiamo, cerchiamo spesso di problematizzare la domanda. Ma la percezione dell'ambiente al riguardo sta spesso ai primi passi per sostenere questo frame. Le varie gerarchie scoprono benefici della partecipazione e dell'ascolto [realizzabile anche in aree in gran parte obbligative come quella in cui ora con-versiamo] a fatica. Come fare? Auguriamoci [ed augurio per le persone della Tua organizzazione come da per quelle di altre] un cambio di cornice: un impegno a sospendere di pensare di fare il minimo, ipotizzando un esplorazione del possibile facendo meglio con meno. |
Rispondi Autore: Mario ROMEO - UIL Emilia Romagna - likes: 0 | 08/03/2013 (19:08:11) |
Carissimo Alessandro, il dialogo ed il confronto sono un valore che "dovrebbe" essere imprescindibile dal contesto e che "dovrebbe" permettere la crescita sia degli interlocutori, che di tutto il sistema, anche se, purtroppo, ultimamente i toni sono diventati molto esasperati da parte di alcuni "soggetti" che hanno come unico interesse il "fare confusione", in modo che nella "confusione del sistema" possono trarre benefici economici personali. Tutto ciò non è corretto e le regole ci devono essere ed uguali per tutti, al fine di favorire il libero mercato. Speriamo di riuscirci a breve, tutti insieme, gli "attori del sistema della sicurezza", visto che ci affanniamo tutti a parlare di "cultura della sicurezza", ma che di "cultura" vi è ben poco, se non si conosce neppure il minimo, ovvero il dialogo. Tutto ciò, chiaramente, e di sicuro non è riferito alla Tua persona e professionalità. |
Rispondi Autore: Luciana Marraghini - likes: 0 | 09/03/2013 (23:17:51) |
Nel settore scuola, come è possibile conciliare l'obbligo della formazione dei lavoratori in orario di lavoro e la non interruzione del pubblico servizio? Grazie |
Rispondi Autore: Mario ROMEO - UIL Emilia Romagna - likes: 0 | 10/03/2013 (01:01:14) |
Gentilissima Prof.ssa Marraghini, la formazione può essere effettuato fuori dall'orario di lezione e retribuendo come straordinario le ore di presenza. Per completezza di informazioni, vi è da ricordare che ogni Docente è anche Preposto verso i propri allievi, e per tale motivo vi è da frequentare anche il corso per Preposti della durata minima di 8 ore (art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08, così come midificato ed integrato dall'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011). Mario ROMEO Segretario Regionale Generale UILTem.p@ Emilia Romagna |
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0 | 11/03/2013 (14:42:14) |
Perchè un docente dovrebbe essere preposto per i propri discenti? concettualmente non fa una piega ma sono forse dei lavoratori assunti dalla scuola? |
Rispondi Autore: Mario ROMEO - UIL Emilia Romagna - likes: 0 | 11/03/2013 (16:45:36) |
Gentilissimo Alessandro, il Docente è preposto, essendo il soggetto che ha la responsabilitá verso i propri discenti, in quanto coordina delle attivitá in virtù di una maggior esperienza e per tale motivo è un "Preposto di fatto", ad esempio e giusto per citarne uno, coordina la propria classe in caso di evacuazione / antincendio. Seppur vi siano giudizi ancora contrastanti in merito, le linee di indirizzo volgono verso questa forma e formulazione. Mario ROMEO Segretario Regionale Generale UILTem.p@ Emilia Romagna |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 11/03/2013 (19:06:37) |
Il Preposto opera solo ove vi sono lavoratori, ma non è vero che gli studenti siano sempre lavoratori, come recita l'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008 gli studenti sono lavoratori solo alle seguenti condizioni, di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008: 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; Quindi i docenti sono preposti sono nei periodi di tempo in cui gli studenti sono lavoratori, MAI in classe priva di attrezzature di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in classe sono semplici lavoratori, che magari hanno avuto istruzioni in materia di antincendio e perciò aiutano gli studenti all'evacuazione in quanto lavoratori istruiti al riguardo, enon come preposti. |
Rispondi Autore: Vincenzo Savastano - likes: 0 | 14/09/2016 (12:29:49) |
Oggetto:Corso di formazione obbligatorio dei lavoratori ad alto rischio D.Lgs. n°81/08 Gentilmente vorrei porvi una domanda: sono un pubblico dipendente, con prescrizione del medico competente, in posizione di "minore aggravio", invalido civile (100%), affetto da grave patologia, in terapia salvavita (art.11 comparto sanità), attualmente con orario 07.30 - 11.30, con i benefici della L. 104/92 (due ore giornaliere), in relazione a quanto indicato in oggetto ho chiesto di poter essere esentato alla responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) - per i motivi summenzionati - da tale corso suddiviso in due giornate diverse dalle 08.00 alle 17.00. Mi è stato risposto che non è possibile in quanto il corso è obbligatorio. Cosa posso fare al riguardo? Vi ringrazio e resto in attesa di una vostra risposta. Vincenzo Savastano |
Rispondi Autore: Vito Renda - likes: 0 | 20/10/2016 (10:09:33) |
Da informazioni ricevuta dall 'ASL di Ferrara le sanzioni per la mancata formazione non è "unica ed indipendente dal numero dei lavoratori" ma vi è una contravvenzione di base di € 5.690 poi da 5 a 10 diviene € 11.00 e da 10 a salire di € 17.000 ; tutte divisibili per 4 se si ottempera subito a pagarle. |