Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

I quesiti sul decreto 81: il montaggio sicuro dei palchi per spettacoli

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

28/03/2012

Per la costruzione di palchi per spettacoli si applicano le disposizioni del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relative ai cantieri temporanei? Si ha l'obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza e della redazione del PSC? A cura di G. Porreca.

 
Bari, 28 Mar - Quesito sulla applicazione del titolo IV del d. lgs. n. 81/2008 per la costruzione di palchi per pubblici spettacoli. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Per la costruzione di un palco per una manifestazione di pubblico spettacolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relative ai cantieri temporanei o mobili e quindi si ha l'obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza e della redazione del PSC o per questo tipo di lavori non trovano applicazione le disposizioni sui cantieri temporanei o mobili? In tali casi si applicano le prescrizioni valide per i ponteggi e vige l’obbligo di un progetto?
 

Pubblicità
MegaItaliaMedia

Risposta
Il quesito ha preso spunto certamente dagli incidenti accaduti recentemente ed a distanza di soli tre mesi l’uno dall’altro nel corso dell’ allestimento dei palchi per i concerti a Trieste di Jovanotti ed a Reggio Calabria di Laura Pausini durante il quale sono rimasti infortunati mortalmente due giovani lavoratori a causa del cedimento strutturale dei palchi stessi.
 
Il dubbio espresso dal lettore sull’applicazione o meno per tali tipi di lavori delle disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili è legato probabilmente a quanto è possibile leggere nell'art. 88, riguardante il campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, allorquando nel comma 2 lettera g) è indicato che le disposizioni del Titolo IV medesimo non si applicano “alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese purché tali attività non implichino l’allestimento di  un cantiere temporaneo o mobile”.
 
Ai lavori di costruzione di palchi destinati a spettacoli, concerti o manifestazioni sportive in genere invece si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. potendo tali lavori essere inquadrati nella costruzione di opere fisse, temporanee, in metallo che sono esplicitamente indicate nel punto 1. dell'allegato X dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 nel quale sono stati elencati i lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè quei lavori per l’effettuazione dei quali si deve ritenere installato un cantiere temporaneo o mobile.
 
I palchi destinati a questi tipi di spettacoli comunque non sono da considerarsi ponteggi fissi, benché utilizzino componenti di tali ponteggi, e quindi per il loro allestimento non trovano applicazione le disposizioni e le prescrizioni stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008 per il montaggio, l’esercizio e lo smontaggio dei ponteggi fissi e non vengono pertanto richiesti l’autorizzazione ministeriale alla loro costruzione ed impiego, il PIMUS, l’abilitazione per gli addetti al loro montaggio e smontaggio, ecc. Tali palchi sono comunque assimilabili ad un’opera provvisionale per cui vanno comunque applicate le disposizioni e le precise regole che il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha fissato per tali tipi di strutture.
 
Per quanto riguarda la idoneità delle opere provvisionali, la loro stabilità e resistenza, infatti, l’art. 112 del D. Lgs. n. 81/2008 ha stabilito al comma 1 che:
 
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro”,
 
e con riferimento inoltre al montaggio e smontaggio delle stesse opere provvisionali il D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 123 ha stabilito che:
 
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
 
Circa poi la necessità di un progetto e di un calcolo strutturale per tali tipi di opere si segnala quanto indicato nell’art. 33 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 che qui di seguito integralmente si riporta e secondo il quale:
 
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
    a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
    b) disegno esecutivo.
  2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
  3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1
 
Quindi in risposta al quesito formulato e secondo quanto discende dalla lettura degli articoli del D. Lgs. n. 81/2008 appena citati, le strutture oggetto del quesito medesimo, in considerazione della loro complessità e del numero di persone e dei carichi e sovraccarichi che devono sostenere nonché in rapporto alle loro dimensioni che per questi tipi di spettacoli non sono certamente irrilevanti, devono essere corredate preventivamente da un progetto, a firma di un ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione, comprendente il calcolo di resistenza e di stabilità delle strutture stesse, completo di disegno e di uno schema da tenere sul posto per essere eventualmente esibiti all’organo di vigilanza e le operazioni di allestimento inoltre devono essere eseguite sotto la stretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
 
Tali obblighi sono ovviamente a carico dell’impresa che provvede ad allestire i palchi la quale, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008,  deve cooperare e coordinarsi con eventuali imprese subappaltatrici di cui dovesse servirsi e, trattandosi inoltre di un cantiere temporaneo o mobile, le operazioni di allestimento sono oggetto del piano di sicurezza e di coordinamento nonché del controllo e della vigilanza da parte del coordinatore per la sicurezza, se esistente, ed in mancanza del committente dei lavori.
 
 
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI - likes: 0
28/03/2012 (00:57:33)
Grazie dell'articolo (anche se a volte non concordo con l'ing. Porreca ) interessante. Cosa si può ancora dire relativamente a: palchi, chioschi, tendoni (!) che vengono montati nelle sagre paesane con a volte volontari (gente comune senza incarico-appalto-contratto di lavoro dipendente) e/o a volte dipendenti di ditte che montano i tendoni per la Pro-Loco, il Parroco, il Comune...SITUAZIONI DIVERSE con evidenti RESPONSABILITA' DIVERSE . Si è già parlato di Parroci, Pro-Loco ecc...MA SAREBBE INTERESSANTE RI-PARLARNE. Ringrazio chi volesse iniziare il discorso vistio che 2 persone giovani lavoratori hanno perso la vita e molte altre ancora prima come "semplici" Volontari o paesani o parrocchiani solo per fare un favore, per gratitudine, usanza, amicizia...ora non ci sono più (per me il Volontario va rispettato 2 volte:1° perchè lavora, 2° sopratutto perchè è un Volontario) Grazie...attendo...
Rispondi Autore: Oronzo Panebianco - likes: 0
28/03/2012 (07:58:18)
Mi permetto di aggiungere qualche altro elemento alla discussione: tralasciando gli eventi organizzati da associazioni, pro-loco ecc. dove solitamente l'attività di montaggio e smontaggio spesso è svolta da volontari così come descritto nell'intervento che mi precede, se analizziamo invece gli eventi teatrali, di moda, spettacolo, organizzati da noti e importanti committenti (pubblici o privati), notiamo a volte che il livello organizzativo e formativo delle squadre impegnate negli allestimenti e per lo più costituite da lavoratori autonomi o soci di cooperative con la mansione di facchino, spesso denota qualche importante criticità.

Seguendo da qualche anno alcuni eventi anche di rilevante complessità, in taluni casi ho avuto modo di constatare una scarsissima formazione e qualificazione delle imprese affidatarie, lo stesso dicasi degli addetti ai lavori. Laddove la formazione è stata svolta in conformità a tutte le leggi, regolamenti, accordi vari, non non sempre risulta assimilata o recepita in pieno. Durante il montaggio delle americane poi la verticalità delle torri o la complanarità dei vari elementi è ottenuta a "forza", a furia di martellate sui relativi spinotti. Per cercare di arginare il problema occorre pertanto delineare profili professionali "certi" degli operatori, a volte troviamo elettricisti, facchini, fonici, montatori ecc, corsi di formazione ad hoc e innalzamento professionale dell'intera categoria. Saluti
Rispondi Autore: Ugo Salon - likes: 0
28/03/2012 (08:57:13)
Nessun riferimento agli obblighi ed alle reponsabilità delle Commissioni Comunali (e Provinciali) di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo?
Con lettera prot.1689 del 01.04.11, avente per oggetto "Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi" il Ministero dell'Interno aveva chiaramente indicato caratteristiche e modalità di verifica di questi apprestamenti, comunque implicati nei recenti 2 incidenti mortali. Dovremo attendere gli esiti dei processi (vedi Tyssen) per una seria presa di coscienza degli 'addetti ai lavori'?
Rispondi Autore: CLAUDIO NINI - likes: 0
28/03/2012 (09:56:20)
Solo una ulteriore importante osservazione. La criticità in questo tipo di strutture è la fase di montaggio e smontaggio (momenti in cui sono avvenuti gli infortuni) e che dovrebbero essere (anche se non sarebbe obbligatorio per legge a quanto asserisce il collega Porreca) progettate e soprattutto esposte "passo passo". Infatti è quando i carichi non sono uniformemente e "progettualmente" distribuiti su una struttura stabile che può avvenire il collasso di un elemento istantaneamente sovraccaricato a causa di una non corretta procedura di montaggio. In risposta invece a Zucchiatti che mi precede, a mio avviso tutte le strutture, a prescindere dalla complessità e, soprattutto, da chi esegue il montaggio dovrebbero seguire la procedura di "buon senso" prima che di legge. Grazie e buon lavoro a tutti
Rispondi Autore: Roberto Delfanti - likes: 0
28/03/2012 (10:31:09)
Quale membro del CTS spazi teatrali all'aperto di AIAS da tempo abbiamo predisposto linee guida in materia ma che taluni services non hanno ritenuto di poter applicare. Il ns punto di vista è configurare l'allestimento come un cantiere e nella ns riunione del 26/03/12 abbiamo prepoarato anche una bozza di contratto in merito. A disposizione per chiarimenti.
Rispondi Autore: Amedeo Guizzi - likes: 0
28/03/2012 (15:39:08)
Ringrazio il collega ing. Gerardo Porreca per aver trattato l'argomento.
Ciononostante mi permetto di sottolineare i seguenti punti (in parte già citati nei commenti che mi precedono):
- i recenti incidenti citati non riguardano ponteggi o palchi costituiti da elementi di ponteggio ma bensì attrezzature composte da travi modulari in alluminio (dette anche truss americana); la definizione di tali attrezzature può essere tratta dal documento emesso dal www.cen.eu CWA 15902-2 "Lifting and Load-bearing Equipment for Stages and other Production Areas within the Entertainment Industry - Part 2: Specifications for design, manufacture and for use of aluminium and steel trusses and towers";
- le attrezzature in oggetto sono anche trattate in ambito italiano nel documento Nota Ministeriale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 1689 del 01 aprile 2011;
- all'UNI di Milano vi e' un gruppo di lavoro U500114 “Sicurezza delle macchine e delle attrezzature per pubblico spettacolo” che tra gli obbiettivi quello di normare su queste attrezzature; il sottoscritto fa parte di tale gruppo ed invita tutti gli interessati a partecipare ai lavori (naturalmente trovate le informazioni su come partecipare nel sito www.uni.com ).
Ciò detto le conclusioni del collega ing. Gerardo Porreca sono - rebus sic stantibus - corrette.
Rispondi Autore: Ant DiDa - likes: 0
28/03/2012 (15:50:36)
Ohhh finalmente qualcuno che avvalora quanto gia espresso in relazione alle notizie sventurate sui palchi crollati x i concerti ...
Rispondi Autore: Amedeo Guizzi - likes: 0
28/03/2012 (16:46:51)
Ringrazio il collega ing. Gerardo Porreca per aver trattato l'argomento.
Ciononostante mi permetto di sottolineare i seguenti punti (in parte già citati nei commenti che mi precedono):
- i recenti incidenti citati non riguardano ponteggi o palchi costituiti da elementi di ponteggio ma bensì attrezzature composte da travi modulari in alluminio (dette anche truss americana); la definizione di tali attrezzature può essere tratta dal documento emesso dal www.cen.eu CWA 15902-2 "Lifting and Load-bearing Equipment for Stages and other Production Areas within the Entertainment Industry - Part 2: Specifications for design, manufacture and for use of aluminium and steel trusses and towers";
- le attrezzature in oggetto sono anche trattate in ambito italiano nel documento Nota Ministeriale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 1689 del 01 aprile 2011;
- all'UNI di Milano vi e' un gruppo di lavoro U500114 “Sicurezza delle macchine e delle attrezzature per pubblico spettacolo” che tra gli obbiettivi quello di normare su queste attrezzature; il sottoscritto fa parte di tale gruppo ed invita tutti gli interessati a partecipare ai lavori (naturalmente trovate le informazioni su come partecipare nel sito www.uni.com ).
Ciò detto le conclusioni del collega ing. Gerardo Porreca sono - rebus sic stantibus - corrette.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/03/2012 (16:56:18)
Premesso che il ns. legislatore ha ampliato a dismisura il campo di applicazione della direttiva 92/57/CEE (direttiva cantieri)che, è bene ricordarlo, era nata per integrare la sicurezza fin dalla fase di progettazione di un'opera e per gestire la copresenza, nello stesso luogo e nello stesso tempo, di più imprese e lavoratori autonomi (basta leggere i "considerando" della direttiva), dovremmo chiederci cosa porterebbe in più l'applicazione del capo I del Titolo V nelle attività di montaggio di elementi costituiti da travi modulari in alluminio.

Forse la citata "ricerca prevenzionale in fase progettuale?
Non credo proprio visto che le scelte progettuali le ha già fatte il progettista/fabbricante degli elementi modulari.

Forse le scelte organizzative?
Non credo proprio visto che la pianificazione temporale e spaziale dei lavori segue ben precisi schemi e sequenze di montaggio definite dal progettista e dal fabbricante degli elementi modulari.

Forse un coordinamento operativo delle varie imprese presenti?
Non credo proprio perchè questo obbligo è da sempre sul collo dell'organizzatore dell'evento tramite l'impresa a cui ha affidato l'appalto di montaggio delle travi modulari (oppure vogliamo dimenticarci 50 anni di giurisprudenza consolidata?).

Forse un maggiore controllo sul corretto operato delle singole imprese addette al montaggio?
Non credo proprio visto che questo è un obbligo esclusivo dei singoli datori di lavoro delle varie imprese.

Andando a vedere in concreto cosa succede in questi ambiti, ci accorgeremmo che i veri problemi sono altri.

Ad esempio, i tempi ravvicinati tra gli eventi che impongono carichi di lavoro massacranti agli addetti.
Oppure, l'affidamento dell'appalto ad un'impresa "scatola vuota" che si avvale di un nugolo di subappaltatori (impresette e, spesso, lavoratori autonomi), spesso a prezzi ridicoli.
Oppure, la presenza di manodopera non qualificata, presa alla giornata, a volte in grigio-nero o in nero-notte, in ogni sito in cui si deve tenere l'evento.

Insomma, siamo convinti che con questi enormi problemi sistemici di settore, la soluzione sia quella della nomina dei CSP/CSE e la redazione di un PSC (e magari, visto che ci siamo, di un Fascicolo adattato).
Siamo convinti che sia compito di un CSE controllare, ed in concreto questi possa realmente farlo, il corretto serraggio delle viti e dei bulloni degli elementi modulari?
Siamo convinti che questa sia una condotta penalmente esigibile?

Forse, se cominciassimo a focalizzarci sui veri problemi concreti, invece di pensare di fare la solita "sicurezza di carta" e darci allo sport più diffuso in caso di tragici eventi e cioè la ricerca del caprio espiatorio, riusciremmo finalmente ad intervenire sulle vere cause dei problemi e non sugli effetti.
Rispondi Autore: Carlo Di Lucia - likes: 0
15/10/2012 (10:29:35)
Le argomentazioni e la qualità tecnica dei discorsi che mi precedono, meritano certamente un'attenta e meticolosa analisi.
Sono ingegnere e socio AiFOS, Direttore di un Centro di Formazione che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'edilizia ed anche per spettacoli all'aperto e vi assicuro che le due attività si differenziano di poco, in termini di manodopera, di professionalità e di percezione del rischio, nonostante le statistiche evidenziano maggiori incidenti nell'edilizia.
La maggior parte dei datori di lavoro, hanno l'unico fondamentale obbiettivo, risparmiare per guadagnare di più, servendosi di manodopera poco qualificata e a nero, ma al primo incidente o verifica ispettiva, si attivano per rimediare all'irreparabile.

A mio avviso, il punto di partenza per evitare incidenti lesivi o infortuni mortali, bisogna effettuare una politica di formazione e controllo alla committenza, che pur di risparmiare scelgono il contraente al minor costo, senza effettuare le verifiche delle idoneità tecnico professionale, nonostante la committenza o stazione appaltante sia un'amministrazione pubblica.
Inoltre la maggior parte delle commissioni di Pubblico Spettacolo, si limitano alla sola verifica della presenza o meno della documentazione minima necessaria, non curandosi dei requisiti dell'impresa esecutrice, degli uomini giorno necessari alla realizzazione dell'evento confrontandoli con il libro unico, delle attrezzature in possesso, ma cosa fondamentale, dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate.
Molto c'è ancora da fare, a mio avviso, affinché tutto ciò si avveri.
Rispondi Autore: studiodasoghe@gmail.com - likes: 0
02/09/2014 (12:09:44)
Egregio,
Alla luce del dm PALCHI e FIERE del 23 ago 2014 si modificano le posizioni espresse nella risposta al quesito ,oppure No ? grazie

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
03/09/2014 (09:08:36)
Sì, ma nei limiti di applicabilità previsti dal decreto interministeriale.
Rispondi Autore: salvatore buccino - likes: 0
10/10/2015 (10:25:12)
volevo sapere se fate i corsi allestimento palchi
Rispondi Autore: Armando Marletta - likes: 0
29/04/2019 (19:00:45)
In rif.to all' art.65 dpr 380/2001,la realizzazione dei palchi con le annessi torri atte a sostenere gli impianti audio e luci, non deve essere preventivamente soggetto ad approvazione del progetto da parte del Genio Civile? Grazie anticipate per la risposta
Rispondi Autore: gennaro - likes: 0
01/05/2020 (13:37:23)
buongiorno, dovrei installare un palco in modo permanente all'interno di un'area di servizio, dovrei mantenere delle distanze di sicurezza, qualcuno sa indiciarmi delle normative a riguardo da dove poter prendere tutte le distanze di sicurezza da mantenere? grazie

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!