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Requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti

Requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Gestione Rifiuti

08/03/2017

Un nuovo regolamento definisce i criteri indicativi che si possono utilizzare per dimostrare la sussistenza dei requisiti per qualificare i residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. E’ in vigore dal 2 marzo 2017.

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Con un regolamento sono stati definiti i criteri indicativi che si possono utilizzare per dimostrare la sussistenza dei requisiti per qualificare i residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

A questo scopo, vengono fornite indicazioni in merito alle modalità di dimostrazione del possesso di ognuno dei requisiti previsti dal Testo Unico Ambientale.

Inoltre per specifiche categorie di residui di produzione, costituite principalmente da biomasse, sono riportate le principali norme che ne regolamentano l'utilizzo ed un insieme di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali.

 

Queste disposizioni sono in vigore dal 2 marzo 2017.

 
Requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti

Obiettivo del regolamento è quello di fornire al produttore ed all’utilizzatore dei sottoprodotti modalità certe per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni previste dall’art.184-bis del D.Lgs.152/06, anche allo scopo di assicurare una maggiore uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della definizione di “rifiuto”.

 

A questo scopo sono definiti come:

- Prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;

- Residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto. Non rientrano nel campo d’applicazione di questo regolamento i residui derivanti da attività di consumo, cioè derivanti dall’utilizzo finale da parte dei consumatori;

- Sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’art.184-bis del D.Lgs.152/06.

Restano comunque valide le disposizioni previste per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui. Un esempio di queste disposizioni è il D.M. 161/2012, relativo alle terre e rocce da scavo.

 

Dimostrazione dei requisiti previsti dal D.Lgs.152/06 per la classificazione come sottoprodotto

Le condizioni generali da rispettare per poter classificare un residuo come sottoprodotto rimangono quelle previste dall’art.184-bis del D.Lgs.152/06, che devono essere dimostrate in ogni fase di gestione del residuo:

 

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

 

Il regolamento riporta alcune modalità per dimostrare il rispetto di questi requisiti: ogni soggetto interessato può comunque utilizzare anche altri metodi per dimostrare tale rispetto. Inoltre queste modalità possono essere utilizzate anche per poter classificare come sottoprodotti residui diversi da quelli esaminati nell’allegato 1 al regolamento. Tra i sottoprodotti riportati in questo allegato, segnaliamo in particolare la presenza di potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato, per i quali sono descritte le normali pratiche industriali che ne consentono l’utilizzo per la produzione di biogas o per la combustione diretta.

 

La documentazione utilizzata per la dimostrazione del possesso dei requisiti dev’essere conservata per tre anni e resa disponibile all’autorità di controllo.

 

Art.184-bis co.1 lett.b) D.Lgs.152/06: certezza dell’utilizzo

La certezza dell’utilizzo dev’essere dimostrata dal momento della produzione del residuo fino al momento del suo impiego.

A parte l’accertamento, caso per caso, di specifiche circostanze, per dimostrare la certezza dell’utilizzo occorre analizzare:

- Le modalità organizzative del ciclo di produzione;

- Le caratteristiche delle attività da cui originano i residui;

- Il processo di destinazione.

 

L’impianto o l’attività in cui utilizzare i residui dev’essere già individuato, o individuabile, al momento della loro produzione. Non è quindi prevista una generica possibilità di riutilizzo, ma se ne deve dimostrare la certezza tramite rapporti o impegni contrattuali tra il produttore, eventuali intermediari e l’utilizzatore del sottoprodotto. In mancanza di questa documentazione, la certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non disfarsene possono essere dimostrati tramite una scheda tecnica conforme all’allegato 2, di cui nel regolamento sono riportate anche le modalità di gestione e tenuta.

 

Art.184-bis co.1 lett.c) D.Lgs.152/06: utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

Non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche del residuo idonee per soddisfare i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente. Sono fatti salvi i casi in cui tali operazioni sono effettuate nel medesimo ciclo produttivo che genera il residuo.

Rientrano invece nella normale pratica industriale le attività e le operazioni costituenti parte integrante del ciclo di produzione da cui origina il residuo, anche se hanno l’obiettivo di rendere le caratteristiche ambientali del residuo idonee a soddisfare tutti i requisiti a cui devono rispondere i prodotti per la produzione dei quali si vogliono utilizzare.

 

Art.184-bis co.1 lett.d) D.Lgs.152/06: requisiti d’impiego e di qualità ambientale

Nella scheda tecnica descritta nell’allegato 2 sono riportate anche le informazioni necessarie per consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la sua conformità al processo di destinazione ed all’impiego previsti.

Nell’allegato 2 è inoltre riportato il modello di dichiarazione di conformità del sottoprodotto, da utilizzarsi in caso di sua cessione.

 

Gestione e deposito dei residui

Per garantire una corretta gestione dei residui al fine di poterli classificare come sottoprodotti, nel regolamento sono riportate specifiche disposizioni riguardanti il loro deposito e la loro movimentazione.

Fino al suo utilizzo, il sottoprodotto dev’essere depositato e movimentato evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali (acqua, suolo, ecc…), prevenendo e minimizzando inoltre la formazione di emissioni diffuse e di odori.

Sono inoltre riportate una serie di precauzioni da adottare durante il deposito ed il trasporto dei sottoprodotti:

- Separazione da rifiuti, sostanze con altre caratteristiche chimico – fisiche;

- Prevenzione di problematiche ambientali o sanitarie, comprese la combustione o esplosioni;

- Evitare l’alterazione delle proprietà chimico – fisiche;

- Adottare tempistiche e modalità di gestione congrue con i requisiti previsti nella scheda tecnica dell’allegato 1.

La predisposizione della scheda tecnica e della dichiarazione di conformità dell’allegato 1 consente di effettuare il deposito ed il trasporto di sottoprodotti con le stesse caratteristiche ma derivanti da impianti o attività diversi.

 

Elenco pubblico e piattaforma di scambio

Per rendere noti i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, al fine anche di promuovere lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, presso le Camere di Commercio territorialmente competenti dovranno essere istituiti appositi elenchi pubblici in cui potranno iscriversi, gratuitamente, i produttori e gli utilizzatori dei sottoprodotti. In questi elenchi, pubblicati su internet, per ogni soggetto saranno riportate le caratteristiche dei sottoprodotti gestiti. Ad oggi comunque tali elenchi non esistono ancora e non è possibile inviare richieste d’iscrizione. A nostro avviso non vi è alcun obbligo di adesione a questo elenco, in quanto rappresenta uno strumento volontario per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di sottoprodotti.

 

Caratteristiche di alcuni sottoprodotti

Per alcune tipologie di sottoprodotti, costituite da biomasse di varia natura destinate alla produzione di energia sottoforma di biogas o direttamente tramite la loro combustione, sono riportate le principali norme di riferimento ed una serie di operazioni ed attività che possono costituire normali pratiche industriali al fine della loro classificazione come sottoprodotti. In base a quanto stabilito dall’art.184-bis co.2 del D.Lgs.152/06, con ulteriori Decreti Ministeriali potranno essere definite le caratteristiche per la classificazione come sottoprodotti anche di altri residui di produzione.

 

Interpreta®

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 13 ottobre 2016 , n. 264 - Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.



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