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Interpello MASE: obblighi RENTRI per rifiuti pericolosi di pescatori e diportisti
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha risposto pochi giorni fa all’interpello ambientale presentato dall’Amici della Terra Onlus ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, riguardo l’applicazione degli obblighi relativi all’iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti ( RENTRI) per i rifiuti pericolosi prodotti da pescatori e diportisti, nelle circostanze in cui opera un impianto portuale di raccolta individuato ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.Lgs. 197/2021.
In tale contesto l’istante ha chiesto di chiarire che gli obblighi di iscrizione al RENTRI siano assolti dall’impianto portuale di gestione del servizio, a condizione che tale impianto risulti individuato ai sensi del citato articolo, e che i pescatori e diportisti possano conferire i rifiuti pericolosi a tale impianto senza dover procedere essi stessi all’iscrizione al RENTRI.
Il quesito muove dal presupposto che “stante il fatto in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 188-bis del D. Lgs. n. 152/06 sembrerebbe che i pescatori che producono rifiuti pericolosi, nello svolgimento della loro attività commerciale, dovranno iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre ed entro i 60 giorni successivi (13 febbraio 2026) ma la lex specialis contenuta nel D.lgs 197/2021i n particolare l’art. 4 comma 8 del D.lgs 197/2021, come anticipato nelle premesse, assegna al gestore dell’impianto portuale gli adempimenti in materia di tracciabilità per i rifiuti prodotti dalle navi, diporto e pescherecci”, prosegue poi chiedendo chiarimento circa “gli obblighi di iscrizione al RENTRI per i rifiuti pericolosi prodotti dai pescatori e diportisti in presenza di un impianto portuale di gestione del servizio individuato ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.lgs 197/2021” chiedendo conferma che “possano continuare ad essere ottemperati da quest’ultimo secondo le modalità sopra esposte e nel pieno rispetto della Marpol 73/78, D.lgs 197/2021 e D.lgs 152/2006.”
Nel suo parere, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – sulla base della normativa applicabile – ha confermato che, in presenza di un impianto portuale di raccolta individuato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 197/2021, gli obblighi di tracciabilità e registrazione relativi ai rifiuti prodotti dalle «navi» – che includono, secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 197/2021, pescherecci e imbarcazioni da diporto – gravano sul gestore dell’impianto portuale.
Il MASE ha specificato che l’art. 4, comma 8, del D.Lgs. 197/2021 attribuisce al gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta il compito di provvedere «agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilità di cui all’articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione».
Da ciò il chiarimento che in tale scenario il singolo conferente (pescatore o diportista) – che conferisce i rifiuti pericolosi all’impianto portuale così individuato – non risulta tenuto in via autonoma all’iscrizione al RENTRI, in quanto l’adempimento spetta al gestore dell’impianto. Il parere richiama che il D.Lgs. 197/2021 recepisce la Direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, e che la definizione di «rifiuti delle navi» comprende tutti i rifiuti prodotti dalle operazioni di servizio, carico, scarico, pulizia, nonché i rifiuti accidentalmente pescati.
Il parere segnala altresì che la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e la comunicazione al Catasto dei rifiuti costituiscono obblighi previsti per il gestore dell’impianto portuale nella sua qualità di soggetto che riceve e gestisce rifiuti delle navi.
In modo coerente con il principio di specialità della normativa in materia di rifiuti delle navi, rispetto al più generale regime di tracciabilità dei rifiuti previsto dal D.Lgs. 152/2006, il parere tiene fermo che l’iscrizione al RENTRI – prevista dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 – rimane obbligatoria per i soggetti che effettuano attività di produzione, trasporto o smaltimento di rifiuti in quanto tenuti a carico del produttore o del detentore, salvo che la lex specialis non disponga diversamente.
In via interpretativa, il MASE ha chiarito che, nel caso in oggetto, la normativa speciale (D.Lgs. 197/2021) ha trasferito gli adempimenti di tracciabilità al gestore dell’impianto portuale, liberando così il singolo pescatore e diportista dal dovere dell’iscrizione al RENTRI, a condizione che il conferimento avvenga all’impianto portuale di raccolta individuato e autorizzato ai sensi della normativa.
L’operatività pratica del regime richiede che l’impianto portuale sia effettivamente individuato, autorizzato e gestito secondo le previsioni del D.Lgs. 197/2021, che siano rispettate le modalità di conferimento da parte degli utenti (pescatori/diportisti) e che il gestore assuma gli obblighi di registrazione, comunicazione e tracciabilità. In tale ipotesi la produzione dei rifiuti pericolosi da parte di imbarcazioni da diporto o pescherecci non comporta per ciascun produttore l’iscrizione autonoma al sistema RENTRI.
Federica Gozzini
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