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Gli obblighi per le imprese che importano batterie per esclusivo uso proprio
Pubblicata la nota prot. n. 7310 del 16 gennaio 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che risponde a un interpello di Confindustria che presentava 3 quesiti riguardanti gli obblighi per le imprese che importano batterie per uso proprio.
In particolare, il MASE chiarisce che tali imprese sono considerate "utilizzatori finali" e non "produttori", pertanto non sono tenute a verificare l'iscrizione del fornitore estero al Registro nazionale pile e accumulatori. Tuttavia, devono rispettare tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 188 del 2008. Inoltre, il MASE fornisce indicazioni sugli obblighi introdotti dal Regolamento (UE) 2023/1542 per le imprese che importano batterie da paesi extra-UE per uso proprio.
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Con riferimento ai quesiti posti, la nota riporta quanto segue.
L'articolo 2 del D.lgs. n. 188/2008 definisce:
- Produttore: chi immette per la prima volta sul mercato italiano, a livello professionale, pile o accumulatori, anche se incorporati in apparecchi o veicoli, indipendentemente dal metodo di vendita.
- Distributore: chi fornisce pile e accumulatori direttamente all’utilizzatore finale nell’ambito di un’attività commerciale.
- Immissione sul mercato: la fornitura o messa a disposizione di pile e accumulatori a terzi all'interno della Comunità Europea, sia a pagamento che gratuitamente, includendo le importazioni.
L'articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1542 definisce:
- Importatore: chi immette sul mercato dell'Unione una batteria proveniente da un paese extra-UE.
- Distributore: chi, nella catena di approvvigionamento, mette a disposizione una batteria sul mercato, senza essere fabbricante o importatore.
- Produttore: chi fabbrica, importa, distribuisce o fornisce per la prima volta batterie nell'UE, anche se incorporate in dispositivi o veicoli, apponendovi il proprio nome o marchio.
- Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di una batteria nel mercato dell'Unione.
- Messa a disposizione sul mercato: la fornitura di una batteria, a pagamento o gratuita, per distribuzione o uso commerciale nell'UE.
- Messa in servizio: il primo utilizzo nell'UE di una batteria che non era stata precedentemente immessa sul mercato.
L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) 2023/1542 richiama la definizione di "utilizzatore finale" dal Regolamento (UE) 2019/1020:
- “utilizzatore finale”: qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di Pag.3/5 qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali”.
Vediamo ora il dettaglio dei 3 quesiti
QUESITO n. 1 relativo alla qualifica di utilizzatore finale o di produttore per l’impresa che importa batterie per utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi.
Con riferimento al quesito 1 relativo all’ambito della disciplina di cui al D.lgs. 188 del 2008, si rappresenta che l’utilizzo proprio, senza la successiva fornitura a soggetti terzi, di pile o accumulatori importato o messo a disposizione da un fornitore estero, configura l’impresa importatrice come “utilizzatore finale” di cui all’articolo 3, punto 21) del Regolamento (UE) 2019/1020 e il fornitore estero come produttore.
QUESITO n. 2 sull’obbligo dell’impresa che importa batterie per utilizzo proprio e sull’obbligo di accertamento dell’iscrizione del fornitore estero al Registro nazionale pile e accumulatori.
Con riferimento al quesito 2, alla luce di quanto sopra esposto, si evince che, ai sensi del D.lgs. n. 188 del 2008, per la suddetta fattispecie, l’impresa importatrice, in quanto “utilizzatore finale”, non è tenuta all’accertamento del rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 188 del 2008 da parte del proprio fornitore e, dunque, all’accertamento della sua iscrizione al registro nazionale pile e accumulatori, fermo restando il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 188 del 2008 a carico del produttore, anche estero attraverso il proprio rappresentante. In tal senso, si è espresso anche il Comitato di Vigilanza e controllo di cui all’articolo 35 del D.lgs. n. 49 del 2014 nel parere (denominato Parere Comitato su obblighi di registrazione sul Registro per utilizzatore finale Pile) sul campo di applicazione del D.lgs. 188 del 2008, pubblicato in data 8 gennaio 2025 nella sezione delibere del Registro A.E.E. ( https://www.registroaee.it/Delibere#2505-parere-sul-campo-di-applicazione-del-d-lgs-49-2014). Nell’ambito del suddetto parere, il Comitato ha precisato che, ai sensi dell’articolo 14 commi 1 e 2, del D.lgs. n. 188 del 2008, sono onerati ad iscriversi al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i soli produttori e non gli utilizzatori finali.
QUESITO n. 3 sui nuovi obblighi introdotti dal Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie per l’impresa che importa tali prodotti da Stati extra-UE per utilizzo proprio.
Infine, con riferimento al quesito 3, si evidenzia che la qualifica di utilizzatore finale per l’impresa importatrice, alle condizioni sopra riportate, permane anche a seguito del combinato disposto delle definizioni di produttore, di importatore e di immissione sul mercato, così come indicate nel Regolamento (UE) 2023/1542. Pertanto, l’impresa che importa batterie da Stati extraUE per utilizzo proprio è esclusa, in quanto “utilizzatore finale”, dagli obblighi relativi alla messa in servizio e alla messa a disposizione sul mercato previsti al Capo VI del Regolamento (UE) 2023/1542 per gli operatori economici. Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali Pag.5/5 occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
RFG
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