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Collegato Ambiente: i criteri per il compostaggio di comunità

Collegato Ambiente: i criteri per il compostaggio di comunità

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Gestione Rifiuti

02/03/2017

Il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016 n.266 in vigore il 10 marzo 2017: un regolamento che definisce criteri operativi e procedure autorizzative semplificate per effettuare il compostaggio di comunità.



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In attuazione del cosiddetto "Collegato Ambiente" con un regolamento sono stati definiti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per effettuare il compostaggio di comunità, cioè il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte di queste stesse utenze.

Queste disposizioni entrano in vigore il 10 marzo 2017.

 

Soggetti coinvolti e materiali trattabili

I rifiuti da trattare possono essere conferiti da utenze, cioè soggetti sottoposti alla tassa rifiuti, domestiche o non domestiche eventualmente organizzate in un organismo collettivo, definito come due o più utenze costituite in condominio, associazione, consorzio, società o altre forme associative che intendono effettuare l’attività di compostaggio.

Nell’allegato 3 al regolamento sono riportati i materiali ed i rifiuti che è possibile trattare.

 

Esclusioni

Queste disposizioni non si applicano:

  • ad attività di compostaggio con capacità di trattamento superiore a 130 t/anno, che rientrano invece tra le attività di trattamento rifiuti operanti mediante autorizzazione o comunicazione semplificata, ai sensi degli artt.208 e 214 del D.Lgs.152/06;
  • agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue, previsti dall’art.214 co.7-bis del D.Lgs.152/06.

 

Caratteristiche delle attività

Per avviare l’attività, l’organismo collettivo deve inviare al comune territorialmente competente una segnalazione certificata d’inizio attività ai sensi della L.241/1990. Il modello di segnalazione è riportato nell’allegato 1, in cui è indicata anche la documentazione da allegare.

Nell’allegato 4 sono riportate le modalità operative ed i parametri da rispettare.

Le apparecchiature utilizzate, suddivise in taglie in base alle t/anno massime trattate, devono essere posizionate nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti, in aree nella disponibilità giuridica dell’organismo collettivo. Queste apparecchiature devono rispondere alle caratteristiche previste dal D.Lgs.75/2010 per la produzione di ammendante compostato misto e ammendante compostato verde.

 

L’organismo collettivo individua e nomina il conduttore di queste apparecchiature. Per la conduzione di apparecchiature di taglia media e grande, cioè con capacità di trattamento superiore a 10 t/anno, il conduttore deve seguire un apposito corso di formazione di almeno 8 ore tenuto dal fornitore dell’apparecchiature o da enti o istituti competenti in materia.

Con il regolamento riportato in allegato 2 sono indicate le modalità d’esercizio delle apparecchiature da rispettare da parte del conduttore e degli utenti.

In caso di utilizzo di apparecchiature di taglia media o grande, il conduttore conserva un apposito registro, anche elettronico, in cui riporta le quantità di:

  • rifiuti ritirati;
  • compost;
  • scarti;
  • compost non conforme.

 

Allo scopo di ridurre la tassa rifiuti, entro il 31 gennaio di ogni anno il responsabile dell’apparecchiatura comunica questi dati al comune territorialmente competente. Per le apparecchiature di taglia piccola e per le attività di compostaggio inferiori a 1 t/anno, la comunicazione avviene sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano: in assenza di dati specifici, questa quota media si considera pari a 120 kg/abitante per anno.

 

Caratteristiche ed utilizzi del compost prodotto

Nell’allegato 6 sono riportati i parametri che deve rispettare il compost prodotto: se questi parametri non sono rispettati, il compost si classifica e gestisce come rifiuto urbano. Se viene utilizzato su suoli destinati a produrre prodotti per uso umano o animale, il compost dev’essere conforme alle caratteristiche previste dal D.Lgs.75/2010 per l’ammendante compostato misto e l’ammendante compostato verde.

Il compost dev’essere impiegato, rispettando il piano d’utilizzo approvato dall’organismo collettivo, in terreni a disposizione delle utenze conferenti o per la concimazione di piante e fiori delle stesse utenze.

 

Attività di compostaggio inferiori a 1 t/anno

Per quantità di rifiuti trattate inferiori a 1 t/anno, il modello di segnalazione certificata da inviare al Comune per l’avvio dell’attività è quello riportato in allegato 1B.

Il compost derivante da queste attività non è utilizzabile su terreni agricoli utilizzati per produrre e vendere prodotti per uso umano o animale, ma quindi solo per la concimazione di piante e fiori delle utenze conferitrici.

Inoltre per queste attività non è richiesta la nomina del conduttore delle apparecchiature utilizzate.

Infine la dichiarazione annuale delle quantità avviene congiuntamente, come precedentemente indicato, sulla base di dati stimati.

 

Interpreta®

 

Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 29 dicembre 2016 , n. 266 - Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

 


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