Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Uno o due giubbini nelle auto aziendali

Pubblicità

La recente entrata in vigore della norma, prevista dal Codice della Strada, che obbliga l’uso del giubbotto retroriflettente è semplice e chiara per tutti gli automobilisti. Una riflessione particolare deve, invece, essere fatta per le auto aziendali.
La domanda che ci poniamo è la seguente: è sufficiente che il datore di lavoro preveda per ogni macchina di servizio un dispositivo ad alta visibilità (giubbotto retroriflettente) per il dipendente conducente, come previsto dal codice della strada?. E se i dipendenti sono due, un passeggero oltre all’autista?
Il rischio di investimento, a causa di uscita dell’auto, riguarda tutti coloro che, conducente o passeggero, abbandonano il mezzo. La prassi consolidata, anzi, dimostra come in presenza di due soggetti ambedue tendono a uscire dall’auto con conseguenti rischi alla loro incolumità se la presenza non è bene segnalata.
Una applicazione meccanica del Codice della Strada obbliga la tenuta a bordo di un solo giubbotto per automezzo mentre il datore di lavoro è soggetto per le auto aziendali ad applicare il D. Lgs. 626/94.
Nel settore della sicurezza, come in altri, non vige il principio che "una legge esclude l'altra" ma quello che "una legge integra l'altra".
Nel nostro caso il "giubbotto retroriflettente " risponde ai dettami previsti dal Codice della Strada mentre l'autovettura di proprietà del datore di lavoro, qualora affidata, a personale dipendente - a qualsiasi titolo - è a tutti gli effetti un luogo dove si esplica un lavoro.
Da qui l'obbligo derivante dall'art. 4 del D. Lgs. 626/94 di effetturare una valutazione dei rischi che non deve essere statica ma in continua evoluzione e aggiornamento.
Il "nuovo" rischio, del resto previsto e "obbligato" dal Codice della Strada, è rappresentato dal possibile investimento dell'autista o di colui che esce dall'automezzo senza idonea segnalazione di visibilità della persona.
In conclusione si utilizza il giubbotto come prevede il Codice ma, per effetto del Decreto 626 si determina la possibilità che nell'automezzo vi siano due soggetti e allora si mettono a loro disposizione due giubbotti..
Il nostro automezzo avrà quindi a bordo idonei Dispositivi di Protezione Individuali che vengono utilizzati per la protezione collettiva.
In questo senso, a differenza del DPI classico, non vi è la consegna ad personam ma la messa a disposzione del DPI con l'obbligo d'uso (far firmare in tal senso una dichiarazione) ovvero per uso collettivo, cioè dei soggetti che di volta in volta utilizzano il mezzo
Infine, per tutti, è utile ricordare come il giubbotto non deve stare nel bagagliaio ma, possibilmente, nel vano anteriore del mezzo in modo da poter essere indossato prima di uscire dal mezzo stesso. Qualora il vano anteriore non presenta spazi sufficienti è meglio lascialo sui sedili posteriori che sono a portata di mano al fine di indossare il giubbotto retroriflettente sempre prima di abbandonare l’auto.

A cura di Rocco Vitale, sociologo del lavoro
Pubblicità


Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!