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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Italia deferita per la mancata adozione dei piani in caso di incidenti rilevanti
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La Commissione europea si appresta a deferire l'Italia alla Corte di giustizia europea per il mancato completamento dei piani di emergenza in caso di incidenti rilevanti in impianti in cui sono presenti sostanze pericolose.
Il commissario per l'ambiente Stavros Dimas ha dichiarato: "Le autorità italiane devono predisporre piani di emergenza intesi a proteggere i cittadini e l'ambiente dalle conseguenze di gravi incidenti industriali. È assolutamente indispensabile che gli impianti in cui vengono trattati materiali pericolosi dispongano di piani di emergenza in caso di incidenti. Le conseguenze di incidenti di questo tipo vanno evitate con ogni mezzo possibile."
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La direttiva, nota anche come direttiva Seveso II, impone agli Stati membri di predisporre piani di emergenza per le zone circostanti impianti industriali in cui vengono depositati o manipolati ingenti quantitativi di sostanze pericolose.
Secondo il disposto della direttiva, le autorità degli Stati membri erano tenute a elaborare piani di emergenza per gli impianti suddetti entro il 3 febbraio 2002. Nell'ottobre 2007 la Commissione ha inviato all'Italia un'ultima lettera di richiamo che segnalava la mancanza dei necessari piani di emergenza in oltre il 20% degli impianti in cui venivano depositate o manipolate sostanze pericolose. Nelle due risposte trasmesse nel dicembre 2007, l'Italia ha riconosciuto tale carenza e si è impegnata a elaborare i piani mancanti.
Tuttavia l'Italia non si è ancora conformata al disposto della direttiva e non vi sono elementi per ritenere che le carenze attuali saranno colmate entro breve. Ritenendo inaccettabile tale situazione, la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia.
Procedura giuridica
L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti degli Stati membri che non adempiono ai loro obblighi.
Se ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario tale da legittimare l'apertura di un procedimento di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro interessato una diffida o "lettera di costituzione in mora" (primo avvertimento scritto), invitandolo a presentare le sue osservazioni entro un termine ben preciso, in genere di due mesi.
Alla luce della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta, la Commissione può decidere di formulare un "parere motivato" (secondo e ultimo avvertimento scritto), nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro a adempiere entro un termine ben preciso, in genere di due mesi.
Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario.
L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato a una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ancora una volta attraverso l'invio di un primo avvertimento scritto (lettera di costituzione in mora) e di un secondo e ultimo avvertimento scritto (parere motivato). Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere una sanzione pecuniaria allo Stato membro interessato.
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