visita medico competente
Categoria: Medico Competente e Sorveglianza sanitaria. Aperta il 11/12/2017 da Guido Striani. Messaggi postati: 8.
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Autore | Messaggio |
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Buongiorno a tutti, mi piacerebbe conoscere il vostro parere su nomine del MC in via telematica. Fermo restando che la normativa non prevede alcun obbligo di visita (esclusa quella annuale) al momento della nomina, ma il MC nella collaborazione alla valutazione dei rischi, non dovrebbe almeno conoscere i luoghi di lavoro e le condizioni in cui sono i lavoratori prima di programmare la sorveglianza sanitaria e fissare le visite? Postato il 11/12/2017 alle 12:56 | |
In risposta al messaggio di Guido Striani: Quesito interessante.Buongiorno a tutti, mi piacerebbe conoscere il vostro parere su nomine del MC in via telematica. Fermo restando che la normativa non prevede alcun obbligo di visita (esclusa quella annuale) al momento della nomina, ma il MC nella collaborazione alla valutazione dei rischi, non dovrebbe almeno conoscere i luoghi di lavoro e le condizioni in cui sono i lavoratori prima di programmare la sorveglianza sanitaria e fissare le visite? Lasciando stare gli aspetti formali ritengo che la collaborazione alla valutazione dei rischi e il sopralluogo periodico ( personalmente ritengo possa anche essere effettuato con periodicità superiore alla annuale) siano attività fondamentali proprio per la definizione del protocollo sanitario. Recentemente mi è capitato di vedere verbali degli organi di vigilanza ( opero in Veneto) che sanzionavano il medico competente per protocolli sanitari con coerenti con il DVR. Ad esempio venivano contestate audiometrie a soggetti non esposti a rischio rumore e, al contrario, la mancata previsione di controlli per l'esposizione a cancerogeni per alcuni saldatori di acciaio inox. Diffiderei dall'affidare la sorveglianza sanitaria a un medico competente che non operi correttamente. Tra l'altro espone a rischio anche il datore di lavoro che ( vedi art. 18 g dell'81: "inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto) che può rispondere per mancato adempimento degli obblighi del medico con una sanzione che prevede ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro. Postato il 11/12/2017 alle 13:45 | |
In risposta al messaggio di Guido Striani: Quesito interessante.Buongiorno a tutti, mi piacerebbe conoscere il vostro parere su nomine del MC in via telematica. Fermo restando che la normativa non prevede alcun obbligo di visita (esclusa quella annuale) al momento della nomina, ma il MC nella collaborazione alla valutazione dei rischi, non dovrebbe almeno conoscere i luoghi di lavoro e le condizioni in cui sono i lavoratori prima di programmare la sorveglianza sanitaria e fissare le visite? Lasciando stare gli aspetti formali ritengo che la collaborazione alla valutazione dei rischi e il sopralluogo periodico ( personalmente ritengo possa anche essere effettuato con periodicità superiore alla annuale) siano attività fondamentali proprio per la definizione del protocollo sanitario. Recentemente mi è capitato di vedere verbali degli organi di vigilanza ( opero in Veneto) che sanzionavano il medico competente per protocolli sanitari con coerenti con il DVR. Ad esempio venivano contestate audiometrie a soggetti non esposti a rischio rumore e, al contrario, la mancata previsione di controlli per l'esposizione a cancerogeni per alcuni saldatori di acciaio inox. Diffiderei dall'affidare la sorveglianza sanitaria a un medico competente che non operi correttamente. Tra l'altro espone a rischio anche il datore di lavoro che ( vedi art. 18 g dell'81: "inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto) che può rispondere per mancato adempimento degli obblighi del medico con una sanzione che prevede ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro. Postato il 11/12/2017 alle 13:45 | |
In risposta al messaggio di Guido Striani: rispondo con la normaBuongiorno a tutti, mi piacerebbe conoscere il vostro parere su nomine del MC in via telematica. Fermo restando che la normativa non prevede alcun obbligo di visita (esclusa quella annuale) al momento della nomina, ma il MC nella collaborazione alla valutazione dei rischi, non dovrebbe almeno conoscere i luoghi di lavoro e le condizioni in cui sono i lavoratori prima di programmare la sorveglianza sanitaria e fissare le visite? Art. 25 c. 1 lett. l) D.Lgs. 09-04-2008, n. 81 Il medico competente: l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; Postato il 11/12/2017 alle 17:50 | |
In risposta al messaggio di CARLO TIMILLERO: si esatto, io intendo a prescindere dalle cadenze imposte dall'81, ci dovrebbe essere una collaborazione pratica e non di mera formalità. Quesito interessante. Lasciando stare gli aspetti formali ritengo che la collaborazione alla valutazione dei rischi e il sopralluogo periodico ( personalmente ritengo possa anche essere effettuato con periodicità superiore alla annuale) siano attività fondamentali proprio per la definizione del protocollo sanitario. Recentemente mi è capitato di vedere verbali degli organi di vigilanza ( opero in Veneto) che sanzionavano il medico competente per protocolli sanitari con coerenti con il DVR. Ad esempio venivano contestate audiometrie a soggetti non esposti a rischio rumore e, al contrario, la mancata previsione di controlli per l'esposizione a cancerogeni per alcuni saldatori di acciaio inox. Diffiderei dall'affidare la sorveglianza sanitaria a un medico competente che non operi correttamente. Tra l'altro espone a rischio anche il datore di lavoro che ( vedi art. 18 g dell'81: "inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto) che può rispondere per mancato adempimento degli obblighi del medico con una sanzione che prevede ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro. Postato il 12/12/2017 alle 09:44 | |
In risposta al messaggio di GIOVANNI QUARTARONE: si, chiaro questo, la mia richiesta di parere era un'altra. rispondo con la norma Art. 25 c. 1 lett. l) D.Lgs. 09-04-2008, n. 81 Il medico competente: l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; Postato il 12/12/2017 alle 09:45 | |
In risposta al messaggio di Guido Striani: non so se ha bisogno di un ulteriore chiarimento.si, chiaro questo, la mia richiesta di parere era un'altra. Io credo che possa funzionare anche una nomina fatta per via informatica ma da cui parta un iter sostanziale che, prima dell'effettuazione materiale della sorveglianza sanitaria, comporti da parte del medico: - analisi del ciclo lavorativo - attraverso DVR e sopralluogo - visione delle cartelle sanitarie compilate dal medico precedente, se già veniva effettuata sorveglianza sanitaria - è un aspetto un po' trascurato in quanto spesso, per esperienza, i medici operano senza porsi in continuità con un a sorveglianza sanitaria già iniziata - definizione del protocollo sanitario Buon lavoro Postato il 12/12/2017 alle 14:20 | |
In risposta al messaggio di CARLO TIMILLERO: si sono d'accordo assolutamente, volevo altri pareri sulla pragmaticità dell'operato. grazie buon lavoro a lei non so se ha bisogno di un ulteriore chiarimento. Io credo che possa funzionare anche una nomina fatta per via informatica ma da cui parta un iter sostanziale che, prima dell'effettuazione materiale della sorveglianza sanitaria, comporti da parte del medico: - analisi del ciclo lavorativo - attraverso DVR e sopralluogo - visione delle cartelle sanitarie compilate dal medico precedente, se già veniva effettuata sorveglianza sanitaria - è un aspetto un po' trascurato in quanto spesso, per esperienza, i medici operano senza porsi in continuità con un a sorveglianza sanitaria già iniziata - definizione del protocollo sanitario Buon lavoro Postato il 12/12/2017 alle 15:00 |
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