validità corsi

trasposizione validità corsi

Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 24/03/2026 da Manuela Rosada. Messaggi postati: 5.

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AutoreMessaggio
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Manuela Rosada
(mixbiby)

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la tabella di pag 133 dell'accordo stato regioni mi mette una tabella che in prima colonna da il corso eseguito, e le altre colonne quello che potrebbe valere, con un asterisco.
quindi se uno fa il corso di rls è l'unico che vale per tutti gli altri? e chi ha il corso preposto? se uno ha il corso dirigente, vale anche per gli altri corsi a patto che sia appunto dirigente dell'azienda in cui è?

Postato il 24/03/2026 alle 09:59

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Luca Urbani
(Luca Urbani)

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In risposta al messaggio di Manuela Rosada:
la tabella di pag 133 dell'accordo stato regioni mi mette una tabella che in prima colonna da il corso eseguito, e le altre colonne quello che potrebbe valere, con un asterisco.
quindi se uno fa il corso di rls è l'unico che vale per tutti gli altri? e chi ha il corso preposto? se uno ha il corso dirigente, vale anche per gli altri corsi a patto che sia appunto dirigente dell'azienda in cui è?
No. Quella tabella va letta riga per riga: la prima colonna indica il corso già svolto, e le altre colonne dicono quale credito formativo quel corso può dare verso altri percorsi. L’asterisco non significa “vale sempre”: significa che il credito totale è riconosciuto solo a chi svolge quel ruolo nella medesima azienda; negli altri casi, la formazione va fatta.

Postato il 27/03/2026 alle 19:05

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David Conti
(contidavid)

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n.d. 
Buongiorno a tutti,

apro questa discussione su un tema che, con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, sta diventando uno dei punti più delicati e pericolosi per aziende, RSPP, enti formativi e professionisti della sicurezza:

quando un attestato di formazione può essere considerato non valido, anche se formalmente corretto.

Per anni il mercato ha ragionato con una logica molto semplice:

“c’è l’attestato = siamo in regola”

Oggi questa impostazione non regge più.

Il nuovo Accordo rafforza in modo decisivo il principio di effettività della formazione: non basta dimostrare che il corso è stato organizzato, bisogna poter dimostrare che la formazione è stata realmente erogata, compresa, verificata e coerente con i rischi specifici dell’azienda.

In sede ispettiva, infatti, non si controlla più soltanto il documento finale, ma tutto il processo:

* analisi del fabbisogno formativo
* coerenza con DVR e mansioni
* legittimità del soggetto formatore
* qualificazione del docente
* tracciabilità delle presenze
* verifica reale dell’apprendimento
* validità sostanziale dell’attestato

Mi capita sempre più spesso di vedere corsi formalmente “perfetti” ma sostanzialmente contestabili perché:

* standardizzati per aziende diverse
* privi di reale verifica finale
* svolti su piattaforme non tracciabili
* con docenti non coerenti
* con registri firme inattendibili

E il problema emerge quasi sempre troppo tardi:
durante un’ispezione, un infortunio o un contenzioso.

La vera domanda oggi non è:

“Abbiamo fatto il corso?”

ma:

“Se arriva un ispettore, possiamo dimostrare che quel corso era realmente valido?”

Mi interessa molto confrontarmi con voi su questo punto:

quali sono, secondo la vostra esperienza, le contestazioni più frequenti sulla validità dei corsi?

Credo che oggi questo sia uno dei temi più sottovalutati ma più esplosivi dell’intero sistema sicurezza...

Postato il 27/04/2026 alle 12:31

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Salvatore Mon
(Salvatore Mon)

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★★★★★

Buongiorno,
avrei necessità di togliere un dubbio relativamente ai crediti formativi ovvero alla formazione pregressa. Il mio dubbio riguarda il dirigente che ha ricevuto l'aggiornamento durante il 2026 e che a gennaio 2027 diventa preposto nella stessa azienda. Da quello che comprendo dall'ASR in allegato III non ha necessità di effettuare la formazione da preposto. E' corretto? Grazie

Postato il 21/10/2026 alle 10:29

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David Conti
(contidavid)

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n.d. 
In risposta al messaggio di Salvatore Mon:
Buongiorno,
avrei necessità di togliere un dubbio relativamente ai crediti formativi ovvero alla formazione pregressa. Il mio dubbio riguarda il dirigente che ha ricevuto l'aggiornamento durante il 2026 e che a gennaio 2027 diventa preposto nella stessa azienda. Da quello che comprendo dall'ASR in allegato III non ha necessità di effettuare la formazione da preposto. E' corretto? Grazie
Buongiorno,

confermo che la tua interpretazione è corretta.

L'Allegato III dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, nella tabella relativa ai crediti formativi, riconosce espressamente il credito totale per il passaggio dalla formazione di dirigente a quella di preposto, purché il lavoratore continui a operare nella medesima azienda.

Pertanto, nel caso prospettato, il dirigente che a gennaio 2027 assume il ruolo di preposto non è tenuto a frequentare nuovamente il corso iniziale per preposti di 12 ore, essendo già in possesso di un credito formativo totale.

Occorre invece distinguere la formazione iniziale dall'aggiornamento periodico, per il quale l'Accordo prevede disposizioni specifiche e, per i preposti, una periodicità biennale.

Resta naturalmente ferma la necessità che il datore di lavoro verifichi l'adeguatezza della formazione rispetto alle effettive mansioni e ai rischi presenti in azienda.

Cordiali saluti.

Postato il 21/10/2026 alle 10:50


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