TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

Quando un trattore è considerato ad uso agricolo e forestale

Categoria: Attrezzature di lavoro e DPI. Aperta il 06/03/2017 da Matteo Chatrian. Messaggi postati: 1.

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Matteo Chatrian
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Rispetto alla formazione Accordo Stato Regioni 22/02/2012 sulle attrezzature di lavoro.

Come interpretate il punto 1.0 dell'allegato VIII sui trattori agricoli e forestali?
"1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di trattori agricoli o forestali diversi da quelle esplicitamente considerati nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato. Il possesso dell’abilitazione di cui al presente allegato esonera nell’ambito dei lavori agricoli e forestali, in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, livellare-asportare superfici, aprire piste o sgombraneve, dal possesso di altre abilitazioni previste dal presente accordo."

L'esonero è considerato per chi lavora nell'ambito dei lavori agricoli e forestali oppure soltanto per chi è inquadrato come operatore all'interno di aziende agricole e forestali definite dall'art. 2135 del c.c. secondo quanto riportato nell'art. 11 della circolare esplicativa del giugno 2013? In sostanza un lavoratore di un'impresa edile che fa lavori forestali con il trattore e usa una benna, deve fare il corso pala caricatrice oppure il corso trattori copre l'utilizzo dei mezzi con ogni accessorio?

In tutto l'accordo così come nella circolare esplicativa del marzo 2013 si fa chiaramente riferimento ai "lavoratori del settore agricolo" e non di lavori in ambito agricolo.
Nella circolare del giugno 2013 art. 10, si fa riferimento al fatto che se un'attrezzatura nel suo utilizzo rientra nella definizione di altre attrezzature, l'operatore deve acquisire il titolo abilitativo corrispondente.

Postato il 06/03/2017 alle 09:21


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