retroattività delle sanzioni in materia d.lgs 81/08

sanzione al datore di lavoro

Categoria: Sanzioni. Aperta il 08/04/2019 da Ludovico ferrara. Messaggi postati: 2.

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AutoreMessaggio
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Ludovico ferrara
(bike_fl)

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n.d. 
L'azienda ha ricevuto questa sazione:
Le violazioni sopra elencate sono state eliminate ancor prima che siano state impartite le conseguenti
prescrizioni A seguito dell accesso ispettivo numero xxxxx eseguito in data 15.02.2019 I soci amministratori
xxxxx e xxxxxx hanno: Provveduto a sottoporre in data 19 ottobre 2018 a corso di formazione generale e specifica per una durata di 8 ore totali la lavoratrice Sig.ra xxxxxx, nato a xxxx xxxxx; consegnando relativa attestazione a questo ufficio in data 19.02.2019 come da verbale interlocutorio numero 1/606 datato 19.02.2019. Per quanto sopra, si contesta che i soci amministratori, hanno provveduto alla formazione della lavoratrice, in data 19.10.2018 esattamente dopo 352 giorni dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro avvenuto il O 1.11.2017 violando così la normativa sancita dall articolo 37 comma I d.lgs. 81/2008 Si fa presente che I art. 37 comma 4 ha stabilito che la formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e I accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21.12.2011, all art. IO precisa che il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risultasse possibile, contestualmente all assunzione. In ultima ipotesi, ove non fosse possibile completare il corso di formazione prima adibire il lavoratore all attività
lavorativa, completare il corso entro e non oltre 60 giorni dall assunzione. Considerato che la violazione sopra
elencata è stata eliminata spontaneamente in data 19.10.2018, quando i lavoratori hanno conseguito I attestato di
frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza luoghi di lavoro, si ammettono i trasgressori, al pagamento in sede amministrativa, di una somma ridotta di un quarto del! ammenda prevista .
QUALCUNO DI VOI GLI E' GIA' CAPITATO?
GRAZIE
SALUTI
L.

Postato il 08/04/2019 alle 11:31

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Nicolò Mastrilli
(nik_mas)

Voto utente:
3,0 

In risposta al messaggio di Ludovico ferrara:
L'azienda ha ricevuto questa sazione:
Le violazioni sopra elencate sono state eliminate ancor prima che siano state impartite le conseguenti
prescrizioni A seguito dell accesso ispettivo numero xxxxx eseguito in data 15.02.2019 I soci amministratori
xxxxx e xxxxxx hanno: Provveduto a sottoporre in data 19 ottobre 2018 a corso di formazione generale e specifica per una durata di 8 ore totali la lavoratrice Sig.ra xxxxxx, nato a xxxx xxxxx; consegnando relativa attestazione a questo ufficio in data 19.02.2019 come da verbale interlocutorio numero 1/606 datato 19.02.2019. Per quanto sopra, si contesta che i soci amministratori, hanno provveduto alla formazione della lavoratrice, in data 19.10.2018 esattamente dopo 352 giorni dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro avvenuto il O 1.11.2017 violando così la normativa sancita dall articolo 37 comma I d.lgs. 81/2008 Si fa presente che I art. 37 comma 4 ha stabilito che la formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e I accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21.12.2011, all art. IO precisa che il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risultasse possibile, contestualmente all assunzione. In ultima ipotesi, ove non fosse possibile completare il corso di formazione prima adibire il lavoratore all attività
lavorativa, completare il corso entro e non oltre 60 giorni dall assunzione. Considerato che la violazione sopra
elencata è stata eliminata spontaneamente in data 19.10.2018, quando i lavoratori hanno conseguito I attestato di
frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza luoghi di lavoro, si ammettono i trasgressori, al pagamento in sede amministrativa, di una somma ridotta di un quarto del! ammenda prevista .
QUALCUNO DI VOI GLI E' GIA' CAPITATO?
GRAZIE
SALUTI
L.
Beh, l'accertamento è da considerarsi valido. All'atto ispettivo del 15 / 2 la lavoratrice risultava sprovvista dell'adeguata formazione pur se vincolata da rapporto di lavoro. Ne consegue che la violazione di carattere penale esisteva al momento dell'accertamento. Data l'ottemperanza spontanea giusta la riduzione dell'ammenda e la sola contestazione amministrativa. Unico dubbio ( ma vado un po a memoria) circa il valore che se non erro é di un quarto dell'importo massimo, e non la riduzione di un quarto

Postato il 08/04/2019 alle 11:40


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