Rete anticaduta
Categoria: Ponteggi e opere provvisionali. Aperta il 04/04/2022 da Costanza Bacci. Messaggi postati: 4.
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Autore | Messaggio |
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Buonasera, desideravo sapere il riferimento normativo che implica l'obbligatorietà della rete anticaduta all'ultimo piano di impalcato di un ponteggio, in corrispondenza della pendenza della falda. Grazie Postato il 04/04/2022 alle 19:01 | |
In risposta al messaggio di Costanza Bacci: Una domanda semplice dalla risposta complessa.Buonasera, desideravo sapere il riferimento normativo che implica l'obbligatorietà della rete anticaduta all'ultimo piano di impalcato di un ponteggio, in corrispondenza della pendenza della falda. Grazie Ci sono diverse considerazioni da tenere presente. 1) il ponteggio se realizzato secondo schema tipo del costruttore, di norma non prevede un parapetto tale da resistere ad una caduta da rotolamento sulla falda, ma è pensato per prevenire la caduta dal piano di calpestio; 2) si considera che il parapetto normale debba essere 100 cm con corrente superiore intermedio e tavola fermapiede. 120 se ultimo piano (copertura direbbero alcuni art 125 comma 4 - 81/08); 3) in linea di gronda quindi il parapetto deve essere almeno di 120 cm o superiore in funzione della pendenza del tetto 4)In questo modo, il corrente superiore del parapetto sul ponteggio sarebbe ad una quota sicuramente superiore ai 100 cm canonici, rispetto al piano di calpestio del ponteggio stesso. 5) secondo una valutazione del rischio del datore di lavoro se prevede che i lavoratori possano rischiare di rotolare nel tetto, esso può ritenere che il foro da 60 x180 cm che si forma tra 2 correnti del ponteggio non sia sufficiente ad arrestare la caduta. (o il CSE può ritenerlo) 6) in questo caso quindi prevede l'installazione di una rete con maglie di 10 x10 cm 7) la rete aumenta notevolmente le sollecitazioni orizzontali del ponteggio a trazione sugli ancoraggi 8)risulta quindi necessario un calcolo del ponteggio poichè realizzato con scopi diversi dallo schema tipo del ponteggio. ( di solito soddisfatto con ancoraggio ogni montante, 180 cm, sotto la gronda) Postato il 06/04/2022 alle 14:33 | |
In risposta al messaggio di Emanuele Rizzato: Grazie dell'esauriente risposta.Una domanda semplice dalla risposta complessa. Ci sono diverse considerazioni da tenere presente. 1) il ponteggio se realizzato secondo schema tipo del costruttore, di norma non prevede un parapetto tale da resistere ad una caduta da rotolamento sulla falda, ma è pensato per prevenire la caduta dal piano di calpestio; 2) si considera che il parapetto normale debba essere 100 cm con corrente superiore intermedio e tavola fermapiede. 120 se ultimo piano (copertura direbbero alcuni art 125 comma 4 - 81/08); 3) in linea di gronda quindi il parapetto deve essere almeno di 120 cm o superiore in funzione della pendenza del tetto 4)In questo modo, il corrente superiore del parapetto sul ponteggio sarebbe ad una quota sicuramente superiore ai 100 cm canonici, rispetto al piano di calpestio del ponteggio stesso. 5) secondo una valutazione del rischio del datore di lavoro se prevede che i lavoratori possano rischiare di rotolare nel tetto, esso può ritenere che il foro da 60 x180 cm che si forma tra 2 correnti del ponteggio non sia sufficiente ad arrestare la caduta. (o il CSE può ritenerlo) 6) in questo caso quindi prevede l'installazione di una rete con maglie di 10 x10 cm 7) la rete aumenta notevolmente le sollecitazioni orizzontali del ponteggio a trazione sugli ancoraggi 8)risulta quindi necessario un calcolo del ponteggio poichè realizzato con scopi diversi dallo schema tipo del ponteggio. ( di solito soddisfatto con ancoraggio ogni montante, 180 cm, sotto la gronda) Saluti Postato il 12/04/2022 alle 15:55 | |
In risposta al messaggio di Costanza Bacci: Come giustamente è stato osservato "Una domanda semplice dalla risposta complessa."Buonasera, desideravo sapere il riferimento normativo che implica l'obbligatorietà della rete anticaduta all'ultimo piano di impalcato di un ponteggio, in corrispondenza della pendenza della falda. Grazie condivido anche quanto poi è seguito nella risposta. Quando si "tratta" della sicurezza il "riferimento normativo" non è sempre esplicito, come in questo caso. Una rete anticaduta implica che si è in presenza di un rischio di caduta dall'alto, che deve essere contrastato/eliminato. In un tale contesto il "riferimento" è la Valutazione dei rischi posta in essere dal datore di lavoro che evidentemente individua tale rischio lavorativo. Individuato tale rischi si hanno due opzioni per ovviarne/eliminarne gli effetti. > DPI individuali per ciascun lavoratore. > Dispositivi anticaduta collettivi, appunto la rete oppure una sinergia di entrambi Quindi una rete anticaduta è un dispositivo di sicurezza di tipo collettivo. La scelta del primo o del secondo sistema di sicurezza è funzione della tipologia di lavoro, dei lavoratori impiegati etcc, e dalla decisione di lenire in modo efficace il rischio in essere. Postato il 29/04/2022 alle 17:15 |
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