Quando elaborare il DUVRI e il PSC?
Categoria: Rischi interferenziali e DUVRI. Aperta il 03/10/2016 da Federica Gozzini. Messaggi postati: 2.
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Come devono essere gestiti i rischi da interferenza sul lavoro? Con quali documenti? Con il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e/o il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)? Che differenza c'è fra i due documenti? Postato il 03/10/2016 alle 11:38 | |
L'argomento è trattato in un articolo di Puntosicuro che vi invito a leggere: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/interviste-inchieste-C-117/gestione-delle-interferenze-quando-elaborare-il-duvri-il-psc-AR-16296/ L'articolo è stato commentato in modo interessante dall'Ing. Catanoso che spiega ulteriormente: “…a prescindere dall’esistenza o meno d’interferenze, l’art. 26 prevede, nei primi due commi, l’attuazione di una serie di obblighi da parte del datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’interno della propria azienda o unità produttiva. Se per l’esecuzione dei lavori si prevedono interferenze tra a) le attività, gli impianti, le strutture, ecc. del datore di lavoro committente e b) le imprese e tra le imprese presenti, allora il datore di lavoro committente deve procedere alla redazione del DUVRI. Se però uno di questi appalti da affidare riguarda l’esecuzione di lavori edili o d’ingegneria civile, il regime da applicare non sarà più quello dell’art. 26 ma quello del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008. Quindi, nella realtà, in uno stabilimento industriale potremmo avere N contratti d’appalto riguardanti lavori NON edili o d’ingegneria civile, dove i rischi interferenziali (tra le attività, impianti, strutture, ecc. del datore di lavoro committente e le imprese e tra le attività delle singole imprese), saranno governati con il/i DUVRI e un contratto d’appalto, riguardante lavori edili o d’ingegneria civile, che sarà gestito in regime d’applicazione del Capo I del Titolo IV. Nell’ipotesi che l’appalto di lavori edili o d’ingegneria civile preveda la presenza anche non contemporanea di più imprese, il PSC redatto dal CSP, come previsto al p.2.2 dell’allegato XV, dovrà prendere in considerazione i rischi che dall’esterno del cantiere possono incidere sullo stesso e i rischi che dal cantiere possono essere trasferiti all’esterno di esso. Postato il 03/10/2016 alle 11:47 |
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