A chi presentare il POS se non vi è obbligo di redazione del PSC?

Categoria: POS, PSC, PSS. Aperta il 11/07/2022 da Daniele -. Messaggi postati: 6.

Solo gli utenti registrati possono partecipare alla discussione.

Se fai già parte della community di PuntoSicuro effettua il Login, altrimenti iscriviti subito.

ACCEDIISCRIVITI
AutoreMessaggio
Immagine di profilo di Daniele - (Dani.8998)

Daniele -
(Dani.8998)

Voto utente:
1,0 

Verso ISO 45001
Buonasera a tutti,
se non scattano gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 dell'art 90 non vi è obbligo, da parte di un committente, della nomina di un CSP e CSE e dunque anche di redazione di un PSC.
Ciononostante, anche nel caso in cui in CANTIERE vi sia un unica impresa, sappiamo bene che quest'ultima è tenuta alla redazione del POS.
La domanda è: a chi dovrebbe trasmetterlo? chi verifica la coerenza e con cosa se non vi è un PSC?

Postato il 11/07/2022 alle 16:55

Immagine di profilo di Emanuele Rizzato (Quadrato)

Emanuele Rizzato
(Quadrato)

Voto utente:
4,0 

So di non sapere Socrate
In risposta al messaggio di Daniele -:
Buonasera a tutti,
se non scattano gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 dell'art 90 non vi è obbligo, da parte di un committente, della nomina di un CSP e CSE e dunque anche di redazione di un PSC.
Ciononostante, anche nel caso in cui in CANTIERE vi sia un unica impresa, sappiamo bene che quest'ultima è tenuta alla redazione del POS.
La domanda è: a chi dovrebbe trasmetterlo? chi verifica la coerenza e con cosa se non vi è un PSC?
In questi casi L'articolo 101 non può essere applicato appunto. Rimane comunque l'obbligo di cui all'articolo 96 comma 1 lettera g.
Ovvero va redatto il POS anche se l'impresa esecutrice è una sola.
Ne consegue che deve essere disponibile agli organi di vigilanza che in caso di ispezione ne verificheranno i contenuti.

Postato il 12/07/2022 alle 15:27

Immagine di profilo di Daniele - (Dani.8998)

Daniele -
(Dani.8998)

Voto utente:
1,0 

Verso ISO 45001
In risposta al messaggio di Emanuele Rizzato:
In questi casi L'articolo 101 non può essere applicato appunto. Rimane comunque l'obbligo di cui all'articolo 96 comma 1 lettera g.
Ovvero va redatto il POS anche se l'impresa esecutrice è una sola.
Ne consegue che deve essere disponibile agli organi di vigilanza che in caso di ispezione ne verificheranno i contenuti.
Gentile Emanuele, ringrazio per il pronto riscontro e spero di essere d'aiuto anche per coloro che leggeranno questa discussione.
La domanda che ho posto all'inizio deriva dal fatto che nell'azienda in cui lavoro stiamo per eseguire dei lavori di ristrutturazione della palazzina uffici (siamo sia committenti che impresa esecutrice dei lavori), quest'ultimi resi necessari a causa di alcune infiltrazioni che hanno reso alcuni uffici inagibili.
Tali lavori vedono l'impiego di un ponteggio che si sviluppa per circa 7 metri in altezza e le attività saranno di mero ripristino dei pluviali vecchi di 60 anni, sicuramente ostruiti.

La domanda che innanzitutto mi son posto è:
- siamo nell'ambito del titolo IV poiché tali lavori, di tipo edile o di ingegneria civile, sono tra quelli indicati nell'allegato X e fanno quindi parte della definizione di CANTIERE, così come indicato dall'art 89, co. 1, lett a?
Risposta: certamente si.
- Tali lavori dovrebbero far scattare gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 dell'art 90 se intendiamo svolgerli in totale autonomia?
Risposta: certamente no.
- Tali lavori potrebbero essere svolti valutando il rischio generico all'interno del nostro documento di valutazione (DVR) senza dover produrre uno specifico POS?
Risposta: no, perché se così facessimo staremo violando l'art 96, co. 1, lett. g, il quale impone la redazione del POS anche nel caso di unica impresa.

A questo punto però la domanda che mi faccio è: che senso ha il POS? cosa mi da, in termini di sicurezza, in più?
Se devo valutare i rischi e definire le dovute e necessarie misure di sicurezza non potrei già servirmi di tutti gli strumenti che il DVR (che peraltro è redatto sposando la letteratura ISO 45001) già mi offre per questo genere di attività, come procedure, moduli, ecc ecc ecc..?

Postato il 13/07/2022 alle 23:37

Immagine di profilo di Emanuele Rizzato (Quadrato)

Emanuele Rizzato
(Quadrato)

Voto utente:
4,0 

So di non sapere Socrate
In risposta al messaggio di Daniele -:
Gentile Emanuele, ringrazio per il pronto riscontro e spero di essere d'aiuto anche per coloro che leggeranno questa discussione.
La domanda che ho posto all'inizio deriva dal fatto che nell'azienda in cui lavoro stiamo per eseguire dei lavori di ristrutturazione della palazzina uffici (siamo sia committenti che impresa esecutrice dei lavori), quest'ultimi resi necessari a causa di alcune infiltrazioni che hanno reso alcuni uffici inagibili.
Tali lavori vedono l'impiego di un ponteggio che si sviluppa per circa 7 metri in altezza e le attività saranno di mero ripristino dei pluviali vecchi di 60 anni, sicuramente ostruiti.

La domanda che innanzitutto mi son posto è:
- siamo nell'ambito del titolo IV poiché tali lavori, di tipo edile o di ingegneria civile, sono tra quelli indicati nell'allegato X e fanno quindi parte della definizione di CANTIERE, così come indicato dall'art 89, co. 1, lett a?
Risposta: certamente si.
- Tali lavori dovrebbero far scattare gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 dell'art 90 se intendiamo svolgerli in totale autonomia?
Risposta: certamente no.
- Tali lavori potrebbero essere svolti valutando il rischio generico all'interno del nostro documento di valutazione (DVR) senza dover produrre uno specifico POS?
Risposta: no, perché se così facessimo staremo violando l'art 96, co. 1, lett. g, il quale impone la redazione del POS anche nel caso di unica impresa.

A questo punto però la domanda che mi faccio è: che senso ha il POS? cosa mi da, in termini di sicurezza, in più?
Se devo valutare i rischi e definire le dovute e necessarie misure di sicurezza non potrei già servirmi di tutti gli strumenti che il DVR (che peraltro è redatto sposando la letteratura ISO 45001) già mi offre per questo genere di attività, come procedure, moduli, ecc ecc ecc..?
Ogni impresa che opera in Cantiere in Titolo IV dovrebbe avere il proprio DVR e deve redigere il POS per ogni singolo cantiere appunto.
Nel vostro caso il ponteggio non è normalmente presente se non per il cantiere e i lavoratori non sono normalmente posti a 6 metri di altezza presso il vostro stabilimento. Quindi il POS identifica i rischi specifici derivanti dal cantiere e dalle fasi lavorative.
il DVR questo non può e non deve prevederlo.
aggiungo, se montate un ponteggio servirà anche il PIMUS. La vostra Impresa ha lavoratori formati?
Se non li ha, dovete subappaltare il montaggio del ponteggio, e quindi nominare un CSP CSE... ecc ecc

Postato il 21/07/2022 alle 09:56

Immagine di profilo di Daniele - (Dani.8998)

Daniele -
(Dani.8998)

Voto utente:
1,0 

Verso ISO 45001
In risposta al messaggio di Emanuele Rizzato:
Ogni impresa che opera in Cantiere in Titolo IV dovrebbe avere il proprio DVR e deve redigere il POS per ogni singolo cantiere appunto.
Nel vostro caso il ponteggio non è normalmente presente se non per il cantiere e i lavoratori non sono normalmente posti a 6 metri di altezza presso il vostro stabilimento. Quindi il POS identifica i rischi specifici derivanti dal cantiere e dalle fasi lavorative.
il DVR questo non può e non deve prevederlo.
aggiungo, se montate un ponteggio servirà anche il PIMUS. La vostra Impresa ha lavoratori formati?
Se non li ha, dovete subappaltare il montaggio del ponteggio, e quindi nominare un CSP CSE... ecc ecc
Buongiorno Emanuele,
mi sembra corretto che il DVR non debba affrontare i rischi derivanti dall'utilizzo di un ponteggio, a patto però che quest'ultimo lo si adoperi SOLO nell'ambito dei cantieri in Titolo IV dove, come giustamente ha detto, in questa circostanza occorre redigere POS specifico valutando il rischio legato all'uso del ponteggio e tralasciando, quindi, la valutazione su DVR, che non avrebbe senso.

Va però detto che, se adoperassimo un ponteggio nell'ambito delle normali attività aziendali (mi riferisco a quelle che non ricadono sotto titolo IV, quindi non rientranti nella definizione di cantiere) quest'ultimo meriterebbe una valutazione sul DVR, quantomeno legata ai rischi generici come:
- tagli, urti, abrasioni durante il montaggio e lo smontaggio degli elementi del ponteggio;
- rischio caduta dall'alto;
- rischio atmosferico;
- ecc...
rischi, questi succitati, che di fatto sono sempre gli stessi e possono essere valutati anche in maniera generica prevedendo determinate misure di sicurezza che devono valere sempre, mi riferisco a regole di massima e buone prassi come ad esempio le procedure operative di lavoro, piuttosto che i DPI da utilizzarsi, ecc..

Per quanto riguarda la sua domanda la risposta è Si, abbiamo redatto PIMUS e i lavoratori sono formati sia per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi che per lavori in quota (quest'ultimo devo ancora capire se necessario o meno quando si installa un ponteggio, posto che la stessa installazione del ponteggio, di fatto, porta gli operatori ad una quota superiore a 2 metri da piano stabile, pertanto io consiglio sempre di avere ambedue i corsi).
Abbiamo poi un preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio in possesso di corso formazione all.XXI (art 138, co. 8) + art. 37, co. 7.

Postato il 26/07/2022 alle 10:36

Immagine di profilo di Emanuele Rizzato (Quadrato)

Emanuele Rizzato
(Quadrato)

Voto utente:
4,0 

So di non sapere Socrate
In risposta al messaggio di Daniele -:
Buongiorno Emanuele,
mi sembra corretto che il DVR non debba affrontare i rischi derivanti dall'utilizzo di un ponteggio, a patto però che quest'ultimo lo si adoperi SOLO nell'ambito dei cantieri in Titolo IV dove, come giustamente ha detto, in questa circostanza occorre redigere POS specifico valutando il rischio legato all'uso del ponteggio e tralasciando, quindi, la valutazione su DVR, che non avrebbe senso.

Va però detto che, se adoperassimo un ponteggio nell'ambito delle normali attività aziendali (mi riferisco a quelle che non ricadono sotto titolo IV, quindi non rientranti nella definizione di cantiere) quest'ultimo meriterebbe una valutazione sul DVR, quantomeno legata ai rischi generici come:
- tagli, urti, abrasioni durante il montaggio e lo smontaggio degli elementi del ponteggio;
- rischio caduta dall'alto;
- rischio atmosferico;
- ecc...
rischi, questi succitati, che di fatto sono sempre gli stessi e possono essere valutati anche in maniera generica prevedendo determinate misure di sicurezza che devono valere sempre, mi riferisco a regole di massima e buone prassi come ad esempio le procedure operative di lavoro, piuttosto che i DPI da utilizzarsi, ecc..

Per quanto riguarda la sua domanda la risposta è Si, abbiamo redatto PIMUS e i lavoratori sono formati sia per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi che per lavori in quota (quest'ultimo devo ancora capire se necessario o meno quando si installa un ponteggio, posto che la stessa installazione del ponteggio, di fatto, porta gli operatori ad una quota superiore a 2 metri da piano stabile, pertanto io consiglio sempre di avere ambedue i corsi).
Abbiamo poi un preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio in possesso di corso formazione all.XXI (art 138, co. 8) + art. 37, co. 7.
Nel momento in cui vai a redigere un Pimus, sei senza ombra di dubbio in campo di applicazione del Titolo IV ovvero cantiere temporaneo o Mobile, e di conseguenza devi per forza redigere un POS.
ricordo inoltre quali indicazioni sono necessarie all'interno del POS che lo differenziano cantiere per cantiere:
- la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
-l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
-l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto

quindi seppure una impresa possa avere ogni attrezzatura sul mercato, dovrò redigere un POS su misura per gli interventi da eseguire in cantiere, che sarà molto più specifico del DVR generale.
O almeno questo è quello che dovrebbe venir fuori come senso logico del Coso 81 :D

Postato il 26/07/2022 alle 14:33


1

Torna all'elenco delle discussioni Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'