Obbligo del Preposto
Categoria: Lavoratori. Aperta il 25/06/2023 da Marco Sommacale. Messaggi postati: 11.
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Autore | Messaggio |
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Gentili colleghi, il D.lgs. 81/08 Art. 18 comma 1 lettera b-bis, ci informa che individuare il preposto è un obbligo del DL. Trovo assurdo che non sia prevista una deroga per piccole e piccolissime aziende dal rischio basso, voi come vi state comportando in merito? Postato il 25/06/2023 alle 13:29 | |
In risposta al messaggio di Marco Sommacale: Lo trovo sacrosanto l'obbligo, in quanto da mie esperienze sono in percentuale maggiori gli infortuni proprio nelle piccole e piccolissime aziende dal rischio basso, rispetto alle aziende più grandi e organizzate con un Preposto sempre presente. Gentili colleghi, il D.lgs. 81/08 Art. 18 comma 1 lettera b-bis, ci informa che individuare il preposto è un obbligo del DL. Trovo assurdo che non sia prevista una deroga per piccole e piccolissime aziende dal rischio basso, voi come vi state comportando in merito? Postato il 25/06/2023 alle 17:39 | |
In risposta al messaggio di Marco Sommacale: In realtà, se guarda la definizione di preposto, prima ancora degli obblighi a suo carico o a carico del datore di lavoro, vedrà che l'identificazione del preposto è una delle cose più naturali e meno controverse presenti all'interno dell'81/08 fin dalle sue origini. L'unica cosa che adesso si tende ad enfatizzare, è la designazione da parte del Datore di lavoro, che se ben ci pensa è una garanzia per il Dl stesso nonché per il preposto designato, in quanto si evitano equivoci interpretativi. Concordo inoltre con chi mi ha anticipato nel dire che è proprio nelle aziende meno complesse che si registrano il maggior numero di infortuni gravi, spesso proprio per la mancanza di designazioni nette di ruoli sulla sicurezza Gentili colleghi, il D.lgs. 81/08 Art. 18 comma 1 lettera b-bis, ci informa che individuare il preposto è un obbligo del DL. Trovo assurdo che non sia prevista una deroga per piccole e piccolissime aziende dal rischio basso, voi come vi state comportando in merito? Postato il 25/06/2023 alle 18:09 | |
Credo che una soluzione logica possa essere il mantenimento della vigilanza nella figura del DDLL. Non si può dimenticare che la funzione di vigilanza è originariamente in capo al DDLL . Volendo formalizzare la situazione il DDLL può individuarsi come preposto con un atto specifico o con una nota nel DVR. Altrettanto importante, però, ritengo la possibilità di dare evidenza dell'attività di vigilanza effettuata. E' un apsetto poco trattato dai commentarori ma fondamentale. Rispetto alla sistematica presenza di un preposto io non penso che la norma chieda questo. Se così fosse mi chiedo come verrebbe soddisfatta la condizione per i lavori tipcamente effettuati da singoli ( trasportatori, commessi, manutentori.....). Su questo punto, e su altri relativi al preposto, è illuminante la relazione intermedia approvata nella seduta del 20 aprile 2022 dalla commissione parlamentare di inchiesta che ha sollecitato le modifiche normative alla disciplina del preposto Postato il 26/06/2023 alle 12:50 | |
In realtà, ci tengo a sottolineare, non vige alcun "obbligo" di "nomina" del preposto. La legge prevede che, laddove vi siano lavoratori che svolgono un ruolo di preposto questi siano "individuati". Che è una cosa ben diversa. Nelle mini aziende dove, a causa del sistema poco strutturato e spesso della presenza diretta del DDL, è del tutto normale che non vi sia alcun preposto. Postato il 29/06/2023 alle 09:20 | |
In risposta al messaggio di Stefano B: Penso che sarebbe conveniente puntare alla sostanza della questione più che perdersi in discussioni sul significato dei termini.In realtà, ci tengo a sottolineare, non vige alcun "obbligo" di "nomina" del preposto. La legge prevede che, laddove vi siano lavoratori che svolgono un ruolo di preposto questi siano "individuati". Che è una cosa ben diversa. Nelle mini aziende dove, a causa del sistema poco strutturato e spesso della presenza diretta del DDL, è del tutto normale che non vi sia alcun preposto. E la sostanza penso possa essere riassunta così: - la vigilanza è funzionale all'applicazione sotanziale delle regole preventive? SI - la vigilanza da parte del DDL è obbligatoria? SI - è necessario che il DDL individui chi effettua l'attività di sorveglianza? SI. Ma ha la discrezionalità di decidere sulla base della propria organizzazione, anche decidendo di individuare solo se stesso - a che cosa serve l'individuazione? Una sana organizzazione non può prescindere da una chiara,e conosciuta, attribuzione di ruoli ( principio cardine dei Sistemi di Gestione, richiamato nella definizione normativa - art.30 dell'81 - del MOG/231 rekativo alla sicurezza). Che utilità sostanziale può avere un'individuazione non accompagnata da una formazione adeguata del sorvegliante, da un'attribuzione di poteri coerente, dalla comunicazione ai lavoratori dei soggetti che effettuano l'attività di vigilanza, infine da un controllo da parte del DDL sull'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza? - è necessaria la nomina del Preposto? NO, ma considerando quanto detto è assolutamente da consigliare per esplicitare l'incarico e poterlo tracciare, anche in funzione probatoria nel caso in cui possa essergli contestata una mancata sorveglianza Postato il 29/06/2023 alle 10:44 | |
In risposta al messaggio di CARLO TIMILLERO: "è necessaria la nomina del Preposto? NO". Penso che sarebbe conveniente puntare alla sostanza della questione più che perdersi in discussioni sul significato dei termini. E la sostanza penso possa essere riassunta così: - la vigilanza è funzionale all'applicazione sotanziale delle regole preventive? SI - la vigilanza da parte del DDL è obbligatoria? SI - è necessario che il DDL individui chi effettua l'attività di sorveglianza? SI. Ma ha la discrezionalità di decidere sulla base della propria organizzazione, anche decidendo di individuare solo se stesso - a che cosa serve l'individuazione? Una sana organizzazione non può prescindere da una chiara,e conosciuta, attribuzione di ruoli ( principio cardine dei Sistemi di Gestione, richiamato nella definizione normativa - art.30 dell'81 - del MOG/231 rekativo alla sicurezza). Che utilità sostanziale può avere un'individuazione non accompagnata da una formazione adeguata del sorvegliante, da un'attribuzione di poteri coerente, dalla comunicazione ai lavoratori dei soggetti che effettuano l'attività di vigilanza, infine da un controllo da parte del DDL sull'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza? - è necessaria la nomina del Preposto? NO, ma considerando quanto detto è assolutamente da consigliare per esplicitare l'incarico e poterlo tracciare, anche in funzione probatoria nel caso in cui possa essergli contestata una mancata sorveglianza Perfetto. Chiarito questo, ognuno poi può dire la sua. Postato il 29/06/2023 alle 14:51 | |
In risposta al messaggio di Stefano B: Io credo che l'obiettivo di chi si occupa di sicurezza sia creare le migliori condizioni possibili sostanziali, tecniche e organizzative, per la salute a prescindere dalle interpretazioni giuridiche. Purtroppo in tanti anni di lavoro, ed essendo di formazione giuridica, continuo a verificare che l'approccio del mondo della consulenza ( per la maggior parte composto da tecnici e non da giuristi), prima ancora che delle aziende, è quasi unicamente di tipo formale. Per questo mi sono permesso di andare oltre la differenza terminologica tra individuare e nominare, a mio avviso sterile, cercando di capire la "ratio", la motivazione soastanziale, che sta a monte del sistema di vigilanza/monitoraggio concepito dal legislatore e, soprattutto, recepito in documenti ampiamente diffusi ( 45001, 231) di carattere volontario. Diciamo che il tentativo era quello di portare la discussione a un livello diverso facendo nascere un dibattito tra tecnici. "è necessaria la nomina del Preposto? NO". Perfetto. Chiarito questo, ognuno poi può dire la sua. Postato il 29/06/2023 alle 15:08 | |
In risposta al messaggio di CARLO TIMILLERO: Tutto molto bello e molto giusto. Ma più grave è che in rete, su un portale molto seguito, rimangano delle inesattezze anche gravi come quelle del primo post.Io credo che l'obiettivo di chi si occupa di sicurezza sia creare le migliori condizioni possibili sostanziali, tecniche e organizzative, per la salute a prescindere dalle interpretazioni giuridiche. Purtroppo in tanti anni di lavoro, ed essendo di formazione giuridica, continuo a verificare che l'approccio del mondo della consulenza ( per la maggior parte composto da tecnici e non da giuristi), prima ancora che delle aziende, è quasi unicamente di tipo formale. Per questo mi sono permesso di andare oltre la differenza terminologica tra individuare e nominare, a mio avviso sterile, cercando di capire la "ratio", la motivazione soastanziale, che sta a monte del sistema di vigilanza/monitoraggio concepito dal legislatore e, soprattutto, recepito in documenti ampiamente diffusi ( 45001, 231) di carattere volontario. Diciamo che il tentativo era quello di portare la discussione a un livello diverso facendo nascere un dibattito tra tecnici. Letto quello, sono intervenuto a ribadire che nessun obbligo di nomina del preposto è stata chiarita. Bello impegnarsi a "creare le migliori condizioni possibili sostanziali, tecniche e organizzative, per la salute", però come consulente all'azienda le informazioni devo fornirle corrette. Poi, una volta fatto questo, ci si può ricamare su tutto quello che si vuole. Postato il 30/06/2023 alle 08:42 | |
Intendevo "nessun obbligo di nomina del preposto è stato inserito" Postato il 30/06/2023 alle 08:43 | |
concordo con Bouc, e mi sembra che come altre volte si stiano passando messaggi fuorvianti. a parte che la TU non parla di nomina, ma di individuazione. Ma poi il preposto o c'è, e allora va individuato, formato, ecc. o NON c'è. in un tessuto di PMI, dove spesso il DDL sta in produzione e lavora, non mi sembra cosi strano che possa non esserci Postato il 30/06/2023 alle 13:43 |
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