Macchine con spazi confinati
Categoria: Direttiva Macchine. Aperta il 01/02/2018 da Luca Ottolini. Messaggi postati: 3.
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Autore | Messaggio |
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Ricadono nell'applicazione del DPR 177/2011 i tanti spazi ristretti presenti nelle macchine e a cui si accede, ad esempio, per attività di manutenzione? Postato il 01/02/2018 alle 09:16 | |
In risposta al messaggio di Luca Ottolini: Buongiorno.Ricadono nell'applicazione del DPR 177/2011 i tanti spazi ristretti presenti nelle macchine e a cui si accede, ad esempio, per attività di manutenzione? Il nel campo di applicazione del DPR 177/2011 è fatto specifico riferimento all'allego IV comma 3 per la definizione di "ambienti confinati". Dove l'allegato IV riporta i requisiti dei luoghi di lavoro ed il comma 3 i requisiti che debbono avere "VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS", come luoghi di lavoro. Pertanto se per la manutenzione o riparazione dei macchinari si deve accedere (transitare, sostare, operare), in uno degli elementi citati, si ricade nel campo di applicazione del DPR 177/2011, se la manutenzione può avvenire senza accedere a tali elementi allora è fuori il del campo di applicazione del decreto. Spero di aver chiarito il tuo dubbio. Postato il 01/02/2018 alle 10:00 | |
In risposta al messaggio di Luca Ottolini: L'articolo di PuntoSicuro “Garantire la sicurezza delle macchine che presentano spazi confinati”, presenta un intervento che riporta l’opinione di ACIMAC riguardo alla risposta a questa domanda, in relazione alla manutenzione delle macchine in uso nel comparto ceramico.Ricadono nell'applicazione del DPR 177/2011 i tanti spazi ristretti presenti nelle macchine e a cui si accede, ad esempio, per attività di manutenzione? Il relatore indica che “a nostro avviso al fine dell’applicazione del DPR 177/2011, la definizione di ambiente confinato di cui all’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 va interpretata letteralmente e pertanto non sono da considerarsi lavori in ‘ambiente confinato’ ai sensi del DPR 177/2011 gli interventi di manutenzione effettuati all’interno di macchine, normalmente di grandi dimensioni quali quelle sopra citate”. Tuttavia resta ovviamente il necessario rispetto: - “di tutte le misure di sicurezza che in sede di valutazione dei rischi il progettista della macchina e l’azienda utilizzatrice, per quanto di rispettiva competenza, devono individuare (l’uno ai sensi del D.P.R. n.17/2010 di recepimento della Direttiva 2006/42/CE, l’altro ai sensi della valutazione dei rischi di cui all’art. 71, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81); - dell’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in merito ai casi in cui la manutenzione delle macchine venga dall’impresa committente ‘appaltata’ ad aziende esterne”. Può leggere l'intero articolo qui: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-alimentare-C-20/i-pericoli-le-malattie-nel-comparto-della-lavorazione-delle-carni-AR-16704/ Postato il 01/03/2018 alle 10:26 |
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