LAVORATORI DA AGENZIE TEMPORANEE IN CANTIERE (ES: ADECCO, ECT)

Categoria: Cantieri temporanei o mobili. Aperta il 14/09/2016 da D O. Messaggi postati: 5.

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AutoreMessaggio
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D O
(DOG)

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n.d. 
Buongiorno
Devo seguire come coordinatore della sicurezza la ristrutturazione di un negozio commerciale (a negozio chiuso ovviamente). Intervengono più imprese e ci sono lavori edili come definiti dall’allegato al D.lgs 81.08.
Non c’è dunque dubbio che ricadiamo in titolo IV e che il sottoscritto debba essere nominato come coordinatore.
A seguito della redazione del PSC, e le varie trasmissioni e accettazioni cogenti per legge, le imprese a seguito della consegna dei POS intervengono in cantiere (edili, elettricisti, idraulic, ect).
Fino a qui tutto normale.
Il mio quesito riguarda un impresa che interviene per montare gli arredi che mi ha chiesto di poter fare operare in cantiere personale messo a loro disposizione da agenzie temporanee (tipo RANDSTAND, ADECCO, ect…).
Questo personale non formato a che titolo potrebbe intervenire in cantiere?
E’ legittimo?
Come fa il committente a verificare l’idoneità tecnico professionale di tale soggetti?
E’ vero che il cantiere, quando si montano gli arredi, è ormai ad uno stadio avanzato (non ci sono di fatto più lavori edili ma solo finiture: tinteggiature, pulizie, ect).

Nel caso fosse legittimo in qualità di coordinatore cosa dovrei chiedere a livello documentale a questi soggetti estemporanei come coordinatore?

Vi ringrazio anticipatamente per la risposta. Cordialmente D.O.

Postato il 14/09/2016 alle 10:58

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Vincenzo V.
(Vincenzo)

Voto utente:
4,0 

In risposta al messaggio di D O:
Buongiorno
Devo seguire come coordinatore della sicurezza la ristrutturazione di un negozio commerciale (a negozio chiuso ovviamente). Intervengono più imprese e ci sono lavori edili come definiti dall’allegato al D.lgs 81.08.
Non c’è dunque dubbio che ricadiamo in titolo IV e che il sottoscritto debba essere nominato come coordinatore.
A seguito della redazione del PSC, e le varie trasmissioni e accettazioni cogenti per legge, le imprese a seguito della consegna dei POS intervengono in cantiere (edili, elettricisti, idraulic, ect).
Fino a qui tutto normale.
Il mio quesito riguarda un impresa che interviene per montare gli arredi che mi ha chiesto di poter fare operare in cantiere personale messo a loro disposizione da agenzie temporanee (tipo RANDSTAND, ADECCO, ect…).
Questo personale non formato a che titolo potrebbe intervenire in cantiere?
E’ legittimo?
Come fa il committente a verificare l’idoneità tecnico professionale di tale soggetti?
E’ vero che il cantiere, quando si montano gli arredi, è ormai ad uno stadio avanzato (non ci sono di fatto più lavori edili ma solo finiture: tinteggiature, pulizie, ect).

Nel caso fosse legittimo in qualità di coordinatore cosa dovrei chiedere a livello documentale a questi soggetti estemporanei come coordinatore?

Vi ringrazio anticipatamente per la risposta. Cordialmente D.O.
Buongiorno,
il problema degli interinali non è cosa semplice, anche se nel caso che descrivi la situazione mi sembra lineare, ovvero:
- se i lavori vengono svolti all'interno del periodo temporale di apertura del cantiere, sicuramente è compito del CSE verificare la regolarità dei lavoratori, anche dal punto di vista della sicurezza e quindi formazione. Se invece i lavori di arredo si svolgono dopo la comunicazione di fine lavori allora sarà compito del Committente verificare tutto quanto.
- di solito l'idoneità tecnico-professionale si autocertifica da parte del DL delle imprese, ma fossi in te mi farei trasmettere anche gli attestati di formazione in materia di sicurezza per verificarne la congruenza.
- se il personale è NON FORMATO non ha nessun titolo per intervenire in cantiere. Anzi non può entrare. E attenzione, non basta solo la formazione, ma serve anche la regolarità di assuzione, le visite mediche, i DPI, etc.

Come coordinatore devi richiedere tutti i documenti obbligatori necessari per poter lavorare, dal POS a tutti i richiami e gli allegati dello stesso. In mancanza di documentazione dovresti porre il veto a operare fino a quando tutto non è regolarizzato.

Saluti.
V.

Postato il 14/09/2016 alle 12:53

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A L
(antonella1967)

Voto utente:
n.d. 
Devo eseguire un intervento di ripristino di una recinzione.
Sono una Snc ma senza dipendenti e quindi equiparato ad un lavoratore autonomo.

Se nel corso dei lavori volessi avvalermi di manodopera prestatami da una snc (composta da due soci lavoratori) mi scatta l'obbligo di far fare al committente la notifica?

Postato il 10/05/2018 alle 12:15

Immagine di profilo di Emanuele Rizzato (Quadrato)

Emanuele Rizzato
(Quadrato)

Voto utente:
4,0 

So di non sapere Socrate
In risposta al messaggio di A L:
Devo eseguire un intervento di ripristino di una recinzione.
Sono una Snc ma senza dipendenti e quindi equiparato ad un lavoratore autonomo.

Se nel corso dei lavori volessi avvalermi di manodopera prestatami da una snc (composta da due soci lavoratori) mi scatta l'obbligo di far fare al committente la notifica?
snc vuol dire che siete almeno 2 persone che la costituiscono.
Uno si configura Datore di Lavoro ed uno lavoratore.
nel caso di appalto in cantiere in cui operino 2 imprese (SNC-SRL-SPA ad esempio) nasce l'obbligo da parte del committente di nominare il coordinatore della sicurezza.

La notifica preliminare è obbligatoria nei seguenti casi:
- cantieri con almeno 2 imprese
- cantieri con una sola impresa ma con importo lavori superiore a 200 uomini giorno.

due imprese che lavorano in tempi o spazi diversi sono sempre e comunque due imprese se l'appalto (l'opera da eseguire) è una per tutti.

Postato il 11/05/2018 alle 12:21

Immagine di profilo di Emanuele Rizzato (Quadrato)

Emanuele Rizzato
(Quadrato)

Voto utente:
4,0 

So di non sapere Socrate
In risposta al messaggio di D O:
Buongiorno
Devo seguire come coordinatore della sicurezza la ristrutturazione di un negozio commerciale (a negozio chiuso ovviamente). Intervengono più imprese e ci sono lavori edili come definiti dall’allegato al D.lgs 81.08.
Non c’è dunque dubbio che ricadiamo in titolo IV e che il sottoscritto debba essere nominato come coordinatore.
A seguito della redazione del PSC, e le varie trasmissioni e accettazioni cogenti per legge, le imprese a seguito della consegna dei POS intervengono in cantiere (edili, elettricisti, idraulic, ect).
Fino a qui tutto normale.
Il mio quesito riguarda un impresa che interviene per montare gli arredi che mi ha chiesto di poter fare operare in cantiere personale messo a loro disposizione da agenzie temporanee (tipo RANDSTAND, ADECCO, ect…).
Questo personale non formato a che titolo potrebbe intervenire in cantiere?
E’ legittimo?
Come fa il committente a verificare l’idoneità tecnico professionale di tale soggetti?
E’ vero che il cantiere, quando si montano gli arredi, è ormai ad uno stadio avanzato (non ci sono di fatto più lavori edili ma solo finiture: tinteggiature, pulizie, ect).

Nel caso fosse legittimo in qualità di coordinatore cosa dovrei chiedere a livello documentale a questi soggetti estemporanei come coordinatore?

Vi ringrazio anticipatamente per la risposta. Cordialmente D.O.
un lavoratore interinale è equiparato ad un lavoratore dell'impresa che "lo utilizza"
di fatti l'impresa deve adempiere a tutti gli obblighi sulla sicurezza sul lavoro alla pari che sia suo lavoratore.
tu come CSE devi verificare che il lavoratore sia indicato nel POS, con che mansione e che sia formato per quella mansione.
per farlo devi verificare il pos e gli attestati allegati al POS.
nei contratti interinali si esplicita sempre che la responsabilità è a capo dell'impresa fruitrice del lavoratore, non dell'agenzia interinale.

Postato il 11/05/2018 alle 12:24


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