Idoneità POS e attestati formazione

Categoria: POS, PSC, PSS. Aperta il 14/01/2020 da Michele Baldelli. Messaggi postati: 3.

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AutoreMessaggio
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Michele Baldelli
(Linos76)

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2,0 

Buongiorno,
mi trovo a dover fare la verifica dell'idoneità del POS di una ditta. Esaminando la documentazione inviatami dalla ditta stessa, è emersa la mancanza della formazione del RLS. Fatto notare ciò, il datore di lavoro mi ha risposto che avrebbe subito provveduto a far iscrivere il lavoratore eletto RLS al corso di formazione e che mi avrebbe fornito, nel frattempo, un certificato di iscrizione a tale corso rilasciato dall'ente formatore.
Quello che vorrei chiedere è: in mancanza di tale attestato di formazione (e quindi con il solo certificato di iscrizione rilasciato dall'ente formatore) posso comunque ritenere idoneo il POS ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 81?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.

Postato il 14/01/2020 alle 13:29

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Emanuele Rizzato
(Quadrato)

Voto utente:
4,0 

So di non sapere Socrate
Ammetto di non avere la risposta esatta, ma ti pongo un ragionamento. Non ci sono ad oggi sanzioni riportate nel TU per la mancata elezione del RLS o la mancata designazione del RLST a carico del datore di lavoro o all'impresa, se non un premio Inail Diverso, ma appunto su regolamento INAIL.
Tu come CSE, devi valutare la formazione dei lavoratori elencati nel POS.
CSE quale sei, dovresti quindi interfacciarti con gli RLS delle imprese per coordinare le interferenze.
Il RLS come rappresentante molte volte è anche preposto, o meglio, credo sia opportuno che un rappresentante sia anche colui che poi ha parte di gestione del cantiere e quindi chi meglio di un preposto.
nel POS vi sono dunque delle figure che ricoprono dei ruoli attivi nella funzione di sicurezza del cantiere. come i Lavoratori, addetti al primo soccorso, antincendio preposti ed "addetti all'uso di macchine che possono creare danni a terzi".
Personalmente mi soffermo a valutare questi poichè sono quelli che devo coordinare.
Se vuoi tutelarti, puoi appunto valutare idoneo con prescrizioni il POS, e fare una opportuna riunione di coordinamento con la-le imprese in oggetto.

Personalmente se fosse solo questa la mancanza non riterrei l'impresa non idonea all'ingresso in cantiere.

Postato il 14/01/2020 alle 14:25

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Michele Baldelli
(Linos76)

Voto utente:
2,0 

In risposta al messaggio di Emanuele Rizzato:
Ammetto di non avere la risposta esatta, ma ti pongo un ragionamento. Non ci sono ad oggi sanzioni riportate nel TU per la mancata elezione del RLS o la mancata designazione del RLST a carico del datore di lavoro o all'impresa, se non un premio Inail Diverso, ma appunto su regolamento INAIL.
Tu come CSE, devi valutare la formazione dei lavoratori elencati nel POS.
CSE quale sei, dovresti quindi interfacciarti con gli RLS delle imprese per coordinare le interferenze.
Il RLS come rappresentante molte volte è anche preposto, o meglio, credo sia opportuno che un rappresentante sia anche colui che poi ha parte di gestione del cantiere e quindi chi meglio di un preposto.
nel POS vi sono dunque delle figure che ricoprono dei ruoli attivi nella funzione di sicurezza del cantiere. come i Lavoratori, addetti al primo soccorso, antincendio preposti ed "addetti all'uso di macchine che possono creare danni a terzi".
Personalmente mi soffermo a valutare questi poichè sono quelli che devo coordinare.
Se vuoi tutelarti, puoi appunto valutare idoneo con prescrizioni il POS, e fare una opportuna riunione di coordinamento con la-le imprese in oggetto.

Personalmente se fosse solo questa la mancanza non riterrei l'impresa non idonea all'ingresso in cantiere.
Grazie mille della risposta Emanuele Rizzato.

Postato il 14/01/2020 alle 15:14


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