Firma del PIMUS

Categoria: Ponteggi e opere provvisionali. Aperta il 24/06/2025 da MARIO CANTONE. Messaggi postati: 3.

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AutoreMessaggio
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MARIO CANTONE
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Chi la dura la vince !
In premessa un saluto ai lettori
Il contesto concerne la presenza di più imprese in cantiere e che usano il medesimo ponteggio.

In una pagina web in rete, rinvengo la seguente frase:


Ho consultato gli articoli della norma che afferiscono e l’allegato specifico, ma in essi non si rinviene un tale obbligo come nella frase.
Ossia: in presenza di più imprese il PIMUS dovrà essere firmato dai datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte.

Potete confermarmi che sussiste tale obbligo?
Ma soprattutto qual è la fonte normativa che lo impone?

Postato il 24/06/2025 alle 08:37

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MARIO CANTONE
(marcanto)

Voto utente:
2,6 

Chi la dura la vince !
la frase incriminata è
Nel caso in cui operino più imprese, andrà realizzato un solo PiMUS, firmato dai diversi datori di lavoro

ma nel mio primo post non compare poiché l'avevo messa tra virgolette

Postato il 24/06/2025 alle 08:40

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Emanuele Rizzato
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4,1 

So di non sapere Socrate
In risposta al messaggio di MARIO CANTONE:
la frase incriminata è
Nel caso in cui operino più imprese, andrà realizzato un solo PiMUS, firmato dai diversi datori di lavoro

ma nel mio primo post non compare poiché l'avevo messa tra virgolette
iL COSO 81 DICE COSI:
Articolo 134 - Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 (LIBRETTO DEL PONTEGGIO) e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XXII del presente Titolo.

ALLEGATO XXII
......
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
......

Questo significa, che le imprese che montano il ponteggio possono essere una o più di una, ma che vi sarà un datore di lavoro che redige un Pimus per tutte, nel Pimus verranno indicati gli addetti al montaggio, che possono essere lavoratori, il Datore di lavoro stesso e anche lavoratori autonomi per quanto formati addestrati ecc.

Per l'uso del ponteggio non è necessaria formazione, ma è consigliabile che il datore di lavoro addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio, consegni il ponteggio in ordine e completo e che le imprese esecutrici si impegnino all'uso corretto e senza manomissione del ponteggio stesso, come il punto 9 dell'allegato XXII,

operativamente come si può dimostrare?

facendo firmare una lettera di consegna, una presa visione del Pimus, in cui chi lo utilizza dichiara di averlo visto, di non apportarvi modifiche e che il ponteggio è correttamente installato.

quindi firmare direttamente il PImus se non si ha la formazione adatta per modificare il ponteggio forse anche no, ma prendere atto che il ponteggio è conforme e che non lo si debba manomettere si.

Postato il 01/07/2025 alle 14:28


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