esito visita medica del lavoro

come dev'essere correlato il giudizio di inidoneità

Categoria: Lavoratori. Aperta il 07/02/2021 da Luciano Gelormini. Messaggi postati: 2.

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AutoreMessaggio
Immagine di profilo di Luciano Gelormini (Brelio)

Luciano Gelormini
(Brelio)

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n.d. 
ho ricevuto l'esito della visita di inidoneità sulla patologia del diabete tipo 1, il valore della glicemia glicata è 8% alto ma non elevato, non ho alcuna complicanza, inoltre non mi sono stati fatte esami che riguardano le complicanze del diabete!
Il giudizio di basa sull'unica parola NON IDONEO! Considerato che questo mi comporta il licenziamento, chiedo non dovrebbe essere correlato da analisi di complicanze? esiste una legge che recita che il valore 8% è da inidoneità?

Postato il 07/02/2021 alle 22:59

Immagine di profilo di michele michele (Babayaga)

michele michele
(Babayaga)

Voto utente:
n.d. 
Indipendentemente dai dati clinici e di laboratorio (che vanno giudicati da un medico) e dai rischi del suo lavoro (che non è specificato) si potrebbero dire tre cose:
La prima è che il licenziamento per inidoneità può avvenire solo quando si tratta di inidoneità permanente (non per la temporanea) e solo nel caso in cui l’azienda possa dimostrare di non potere adibire il lavoratore ad altre mansioni
La seconda riguarda la possibilità di richiedere un giudizio “al di sopra” di quello del medico competente, rilasciato da un Ente Pubblico
• Sia il lavoratore che l’azienda possono fare ricorso all’Organo di vigilanza (SPRESAL, SPISAL, SPSAL ecc: hanno nomi diversi nelle varie regioni) al giudizio di idoneità rilasciato dal medico competente ai sensi dell’art. 41 comma 9 del D.lgs 81/08, entro 30 giorni dal rilascio del giudizio.
• La sola azienda può far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dei lavoratori, senza limiti di tempo precisi.
• Se il lavoratore è assunto dalle liste di collocamento obbligatorio, è possibile, sia al lavoratore che all’azi
enda e senza particolari limiti di tempo richiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni affidate al lavoratore disabile.
Se l’azienda dovesse licenziare il lavoratore prima di avere ricevuto il parere dell’Ente pubblico e se questo parere non confermasse la non idoneità permanente espressa dal medico competente, l’azienda potrebbe dover reintegrare il lavoratore e pagare i danni.
La terza riguarda il giudizio del medico competente. Da un lato il giudizio non deve essere arbitrario, cioè non basta che provenga da un professionista qualificato ad emetterlo, ma deve avere “delle basi scientifiche” che in qualche modo spieghino perché quel problema di salute potrebbe essere pericoloso per la salute e la sicurezza del lavoratore svolgendo quello specifico compito (l’art. 25 comma 1 lettera b del D.lgs 81/2008 recita: “il medico competente…effettua la sorveglianza sanitaria … attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati “) . Da un altro lato deve anche salvaguardare la possibilità di mantenere l’occupazione del lavoratore, “proteggerne l’accesso al mondo del lavoro”: come indicato tra gli obiettivi e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)”, (l’art. 39 del D.lgs 81/08 recita: “L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)).
Si potrebbe consigliare, comunque, di richiedere al medico competente una copia della propria cartella sanitaria e di rischio, per verificare i motivi della non idoneità nonché di presentare, eventualmente con l’aiuto di un Patronato, un ricorso al giudizio del medico competente

Postato il 08/02/2021 alle 08:18


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