DM Antincendio 02/09/2021: requisiti del docente

Quali devono essere i requisiti del docente rispetto ai corsi per addetto antincendio?

Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 27/10/2021 da Matteo Chatrian. Messaggi postati: 1.

Solo gli utenti registrati possono partecipare alla discussione.

Se fai già parte della community di PuntoSicuro effettua il Login, altrimenti iscriviti subito.

ACCEDIISCRIVITI
AutoreMessaggio
Immagine di profilo di Matteo Chatrian (Matteo VdA)

Matteo Chatrian
(Matteo VdA)

Voto utente:
n.d. 
Il decreto, in oggetto, entra in vigore nell’ottobre 2022.
Ho, quindi, due domande secche da porvi:
- Alla data del 10/11/2022, un tecnico che ha svolto in passato docenze all’interno dei corsi per addetti antincendio, per continuare ad esercitare, deve possedere i requisiti riportati nel comma 1 (titolo di studio + esperienza di 90h di docenza in materia antincendio o corso presso VVF) oppure quelli riportati nel comma 4 (esperienza di almeno 5 anni in corsi antincendio) dell’art. 6 del decreto ministeriale?
- Nel comma 4 dell’art. 6 il “minimo di quattrocento ore all’anno di docenza” si intende relativo al monte ore di docenza antincendio o in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in senso lato?

Riporto l’estratto dell’art. 6 del decreto del 02/09/2021
“Art. 6. Requisiti dei docenti
1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.
3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto; avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto; iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.”

Postato il 27/10/2021 alle 22:40


1

Torna all'elenco delle discussioni Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'