DM Antincendio 02/09/2021: requisiti del docente
Quali devono essere i requisiti del docente rispetto ai corsi per addetto antincendio?
Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 27/10/2021 da Matteo Chatrian. Messaggi postati: 1.
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Il decreto, in oggetto, entra in vigore nell’ottobre 2022. Ho, quindi, due domande secche da porvi: - Alla data del 10/11/2022, un tecnico che ha svolto in passato docenze all’interno dei corsi per addetti antincendio, per continuare ad esercitare, deve possedere i requisiti riportati nel comma 1 (titolo di studio + esperienza di 90h di docenza in materia antincendio o corso presso VVF) oppure quelli riportati nel comma 4 (esperienza di almeno 5 anni in corsi antincendio) dell’art. 6 del decreto ministeriale? - Nel comma 4 dell’art. 6 il “minimo di quattrocento ore all’anno di docenza” si intende relativo al monte ore di docenza antincendio o in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in senso lato? Riporto l’estratto dell’art. 6 del decreto del 02/09/2021 “Art. 6. Requisiti dei docenti 1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati. 3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto; avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto; iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento. 4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.” Postato il 27/10/2021 alle 22:40 |
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