consultazione del RLS

Categoria: RLS. Aperta il 01/02/2018 da Giovanna Galimberti. Messaggi postati: 5.

Solo gli utenti registrati possono partecipare alla discussione.

Se fai già parte della community di PuntoSicuro effettua il Login, altrimenti iscriviti subito.

ACCEDIISCRIVITI
AutoreMessaggio
Spesso si parla nel decreto 81 di consultare l’RLS, ad esempio in merito alla valutazione dei rischi. Ma cosa si intende con consultare?

Postato il 01/02/2018 alle 08:30

Immagine di profilo di Bruno Molino (bmolino)

Bruno Molino
(bmolino)

Voto utente:
1,3 

In risposta al messaggio di Giovanna Galimberti:
Spesso si parla nel decreto 81 di consultare l’RLS, ad esempio in merito alla valutazione dei rischi. Ma cosa si intende con consultare?
Buongiorno Giovanna,
le rispondo come RLS.
Con consultare si intende l'accezione più classica del termine, cioè proprio 'farsi una chiacchierata' con uno o più RLS di modo che anche questi ultimi possano sia consigliare in base alle proprie conoscenze, che venire a loro volta a conoscenza di ulteriori punti di vista o di cose che comunque non sanno (che queste siano poi utili o pertinenti è da vedere).

In ogni caso è sempre possibile riferirsi direttamente ai preposti, in quanto gli RLS non hanno 'de facto' nessun obbligo particolare.

Buona giornata

Postato il 01/02/2018 alle 08:39

Immagine di profilo di GIOVANNI QUARTARONE (GIOVANNI)

GIOVANNI QUARTARONE
(GIOVANNI)

Voto utente:
3,0 

Consultare significa chiederti un parere

Postato il 01/02/2018 alle 23:26

Immagine di profilo di CARLO TIMILLERO (CARTIM)

CARLO TIMILLERO
(CARTIM)

Voto utente:
4,3 

OGGI PIU' SICURO DI IERI E MENO DI DOMANI
Consultare significa chiedere un parere..... con tempi e modalità tali che lo rendano utile. Nel senso che chiedere un parere, ad esempio, a cose fatte o senza dare indicazioni sufficienti sul tema o senza concedere un tempo adeguato perché il soggetto consultato possa esprimersi, di fatto rende inutile la richiesta.
Va fatta un valutazione del rumore? Lo comunico in anticipo al RLS perché possa espimere un parere.
Tutto questo è ben chiarito in un vecchio articolo pubblicato su Punto Sicuro :https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/rls-C-72/-articolo-19-n.-2/2015-la-consultazione-dei-rls-AR-14860/
La verità, per esperienza, è che nella stragrande maggioranza di casi la consultazione non ha carattere sostanziale ma si limita, quando va bene, all'apposizione della firma sul DVR. E in questo senso va ricordato che la firma del RLS sul DVR, ma anche del Medico, per esplicita indicazione dell'81(art.28 c.2) ha il solo valore, in combinazione con le altre, di attribuire una data certa.
Mutatis mutandis la stessa situazione si pone per la "collaborazione" del Medico alla valutazione dei rischi. Quando è effettiva?

Postato il 02/02/2018 alle 09:31

Immagine di profilo di Federica Gozzini (fg)

Federica Gozzini
(fg)

Voto utente:
2,5 

In risposta al messaggio di Giovanna Galimberti:
Spesso si parla nel decreto 81 di consultare l’RLS, ad esempio in merito alla valutazione dei rischi. Ma cosa si intende con consultare?
L’articolo di PuntoSicuro “Rischio stress: linee di indirizzo per la consultazione degli RLS“ nel presentare un documento della Regione Lombardia, approvato con decreto, vuole proprio rispondere a questa domanda.

Riprendo alcuni stralci dell’articolo.

Occorre chiarire che “consultazione non equivale e non significa solamente informare, cioè dare/ricevere notizie, né tanto meno ‘decidere insieme’; infatti il datore di lavoro o dirigente che consulta l’RLS lo fa per raccogliere notizie e informazioni che gli serviranno per poi assumere autonomamente le proprie decisioni e responsabilità”.

Dunque l’attività di consultazione è “espressione di quella collaborazione tra due soggetti: uno che deve decidere (e ha quindi la necessità di cercare e raccogliere tutte quelle conoscenze che gli possono essere utili per prendere la decisione migliore) e l’altro, il cui comportamento orienta/aiuta il primo a prendere le decisioni più razionali ed adeguate dal punto di vista preventivo”. In sostanza consultare “non significa comunicare decisioni già assunte o far firmare verbali di presa visione dei documenti di valutazione; consultare significa ‘fare domande finalizzate ad acquisire notizie e conoscenze al fine di prendere la decisione più affidabile possibile’. Essere consultati significa dare il proprio apporto in qualità di rappresentante dei lavoratori fornendo al datore di lavoro elementi di conoscenza sul vissuto/percepito dai lavoratori”.

In definitiva il coinvolgimento dei lavoratori e/o del RLS è finalizzato, nel rispetto dei reciproci ruoli, “all’acquisizione da parte del datore di lavoro di ulteriori elementi per una più completa ricognizione dei fattori di contenuto e contesto, in quanto fattori oggettivi, ma che comprendono anche il percepito dei lavoratori, rispetto ai dati acquisiti autonomamente dal datore di lavoro medesimo, con la collaborazione dei diversi soggetti aziendali ordinariamente coinvolti nella valutazione”.

Può leggere l'articolo qui:
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischio-psicosociale-stress-C-35/rischio-stress-linee-di-indirizzo-per-la-consultazione-degli-rls-AR-16763/

Postato il 01/03/2018 alle 10:28


1

Torna all'elenco delle discussioni Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'