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Inail: la qualificazione del formatore alla sicurezza sul lavoro

Inail: la qualificazione del formatore alla sicurezza sul lavoro
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Formatori

03/08/2016

Una nuova pubblicazione Inail affronta il tema della qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro e propone una check list con un set di indicatori per la valutazione della qualità.  Le aree di competenza del formatore.


Roma, 3 Ago – La Comunicazione della Commissione Europea relativa al quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014 - 2020 ha riconosciuto che l’apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze sono elementi chiave per rispondere alle problematiche correlate alla crisi economica, all’invecchiamento demografico e comunque alle strategie sociali dell’Unione europea. Ma se il ruolo e la rilevanza della formazione e dell’apprendimento sono sottolineati costantemente in Europa, anche in relazione al miglioramento della sua qualità e efficacia, anche in Italia emerge dal Decreto legislativo 81/2008 l’importanza della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: solo se tutti i protagonisti della gestione e tutela di salute e sicurezza sono adeguatamente informati e formati possono svolgere un ruolo attivo nella prevenzione aziendale. E in questo contesto è fondamentale la figura del formatore, la cui qualificazione diventa un requisito essenziale dell’efficacia dell’azione formativa e del raggiungimento dei suoi obiettivi.
Qualificazione che è stata rimarca e sottolineata anche nel nuovo Accordo relativo alla formazione di RSPP/ASPP approvato il 7 luglio (ma non ancora in vigore) in cui si indica come “in tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013” (entrato in vigore il 18 marzo 2014) con cui sono stati recepiti i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consultiva permanente.

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In questo clima di attenzione verso la formazione e la figura e qualificazione del formatore si inserisce una nuova pubblicazione realizzata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale dell’ Inail e a cura di Mauro Pellici, Cristina Dentici, Antonio Pizzuti, Cinzia Milana, Sara Stabile, Ghita Bracaletti, Enrico Lo Scrudato (INAIL - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale) e Silvia Brena, Stefano Tomelleri e Ivo Lizzola (Università degli studi di Bergamo - Dipartimento scienze umane e sociali).

 

In “La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro tra idealizzazione e valutazione” viene presentata, in particolare, una ricerca svolta in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo che vuole dare “carattere di concretezza” ai requisiti individuati dal decreto del 6 marzo 2013, “cercando di trasformare caratteristiche qualitative in quantitative, rendendole pertanto misurabili”.

 

Stiamo parlando del progetto di ricerca “Individuazione di criteri e requisiti per la definizione di un sistema di qualificazione della figura del formatore sulla salute e sicurezza sul lavoro”, di durata biennale, che si è posto principalmente, partendo dalle ricerche già implementate dall’Inail, i seguenti obiettivi:

- “definire criteri e requisiti per valutare e ottimizzare le competenze dei formatori nel settore della SSL (salute e sicurezza sul lavoro);

- sperimentare e, successivamente, ridefinire tali criteri di riferimento, con la finalità di elevare ed uniformare il livello qualitativo della formazione sul tema”.

 

Questa attività ha permesso di “identificare delle aree di competenza del formatore e di declinarle in indicatori di qualità, finalizzati alla valutazione del formatore a 360 gradi”. E ha portato a individuare un “set di indicatori (check list) che possono essere utilizzati dagli enti formatori, dai discenti e dal docente stesso sotto forma di autovalutazione”. E tali criteri - si indica nell’introduzione del documento - possono essere considerati “elementi utili per la qualificazione del formatore-docente, non solo per coloro i quali svolgeranno tale ruolo come consulenti, ma anche nel caso in cui saranno impegnati in azioni formative all’interno della propria realtà lavorativa”.

 

Rimandando a futuri articoli l’approfondimento della nuova pubblicazione Inail e, specialmente, degli indicatori per la valutazione della qualità di un formatore alla SSL, riportiamo oggi brevemente le aree di competenza dei formatori alla SSL.

 

In particolare l’idea di competenza alla base della ricerca “rimanda all’insieme di conoscenze e abilità messe in pratica da un soggetto per interagire in modo attivo e dinamico durante ogni attività. I formatori rispondono all’incertezza degli eventi con le loro competenze e secondo uno stile unico e singolare, che emerge dalla relazione tra la situazione e le persone presenti in aula. La competenza si apprende in situazione, perché si tratta di una forma specifica di sapere che si costruisce attraverso l’azione e la riflessione sulla pratica. Perciò sperimentare, mettere alla prova, giocare con le approssimazioni diventa fondamentale per l’apprendimento di nuove competenze”.

 

Questo il quadro delle aree di competenza frutto dell’analisi sui dati raccolti durante la ricerca.

 

Area socio-comunicativa:

- “capacità nel leggere bisogni e specificità dei gruppi e nel costruire adattamenti formativi;

- capacità di essere coltivatore di relazioni;

- capacità di scegliere il proprio posizionamento rispetto all’aula (non troppo asimmetrico);

- capacità di interrogarsi sulle proprie competenze, sui propri stili e posizionamenti;

- capacità di favorire scambio culturale tra/con i partecipanti”.

 

Area dei saperi tecnici e di contesto:

- “conoscenze della normativa vigente in relazione agli specifici ambiti (aggiornamento continuo);

- conoscenze dei rischi specifici dei settori di competenza;

- capacità di orientarsi rispetto ai documenti come DVR, registro infortuni, verbali riunione ex art. 35 ecc.;

- capacità di declinare le conoscenze teoriche nei contesti specifici (facendo esempi idonei, adattamento del linguaggio specifico);

- conoscenze, dirette o indirette, dei contesti lavorativi dei formandi (processi produttivi, dimensioni culturali);

- conoscenza dei ruoli e delle funzioni degli attori del sistema sicurezza (aziendale e territoriale)”.

 

Area metodologica:

- “capacità di leggere e gestire le dinamiche di gruppo;

- capacità di progettare e gestire strumenti metodologici in grado di favorire partecipazione e apprendimento;

- capacità di scegliere in modo equilibrato gli strumenti per favorire integrazione tra teoria e pratica, apprendimenti formali e informali;

- capacità di favorire ascolto e dialogo attraverso l’uso di dispositivi metodologici;

- capacità di innovare ciclicamente le metodologie;

- capacità di valutare l’impatto degli strumenti sull’aula”.

 

La figura del formatore è molto articolata e rischia di assumere i “tratti del formatore multitasking che si muove agilmente tra competenze molto diverse, dentro e fuori l’aula, con tipologie di corsisti e stakeholder molto differenti”; con una visione “idealizzata del formatore, in grado appunto di muoversi agilmente tra competenze tra loro molto differenti”.

Nella ricerca - su cui ci soffermeremo - la valutazione della qualità di un formatore SSL ha perciò comportato un “processo circolare di sperimentazione e ridefinizione dei criteri e degli indicatori in modo da comprenderne l’appropriatezza nei contesti di pratica professionale, senza cadere in un ulteriore mitizzazione o idealizzazione delle competenze del formatore”.

 

Riportiamo, in conclusione, l’indice del documento Inail:

 

Introduzione

 

Qualificazione della formazione alla salute e sicurezza sul lavoro: le ragioni del progetto

Valutare il formatore alla salute e alla sicurezza: aspetti normativi

La formazione alla salute e sicurezza in ambito europeo: il progetto ENETOSH

Breve storia di una ricerca: dalla testimonianza alla partecipazione

Le interviste: l’identificazione delle questioni fondamentali

I focus group: le aree di competenza del formatore alla salute e alla sicurezza

La valutazione delle competenze del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro

Conclusioni: qualificare la formazione alla salute ed alla sicurezza sul lavoro

 

Bibliografia

Riferimenti normativi

 

 

Inail, “ La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro tra idealizzazione e valutazione”, pubblicazione realizzata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale e a cura di Mauro Pellici, Cristina Dentici, Antonio Pizzuti, Cinzia Milana, Sara Stabile, Ghita Bracaletti, Enrico Lo Scrudato (INAIL - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale) e Silvia Brena, Stefano Tomelleri e Ivo Lizzola (Università degli studi di Bergamo - Dipartimento scienze umane e sociali), edizione 2016 (formato PDF, 2.37 MB).

 

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro”.

 

 

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Rispondi Autore: Michele Ranno - likes: 0
03/08/2016 (08:18:48)
Quale criterio di competenza professionale (requisiti professionali, criteri di qualificazione) del Formatore per la Sicurezza nei luoghi di lavoro potrebbe essere applicata una norma tecnica internazionale, la ISO/IEC 17024. Inoltre, in Italia è in vigore la L. 4/2013 che disciplina le professioni non organizzate da Ordini e/o Collegi professionali (es: Docente Formatore per la Sicurezza) al fine di garantire i consumatori. Mi domando, la certificazione delle competenze professionali non dovrebbe essere il requisito dei formatori e pertanto essere inserita opportunamente all'interno del DM 06/03/2013 ss.mm.ii.? in questa maniera il professionista verrebbe valutato attraverso un esame da un Organismo Terzo, sotto accreditamento di ACCREDIA, per le sue competenze professionali, relazionali e compliance ad una legge dello stato italiano.
Rispondi Autore: Carmelo catanoso - likes: 0
03/08/2016 (08:38:28)
Più che i soliti pezzi di carta con tanto di "bollino blu" , come formatore, conta chi sei, cosa hai fatto, con chi l'hai fatto, quali risultati hai raggiunto, ecc.,ecc..Il tutto dimostrabile con evidenze oggettive documentate. Sara' poi il cliente a scegliere. Tutto il resto sono chiacchiere perché non sarà certo una "certificazione" a dare reali garanzie al cliente. Oggi c'è in giro gente che non riesce neanche ad esprimersi in un italiano corretto con tanto di "certificazione". Infine, va ricordato che nell'ambito delle "certificazioni", quando queste vengono fatte diventare obbligatorie, in Italia finisce sempre atarallucci e vino".
Rispondi Autore: Claudio Stellato - likes: 0
03/08/2016 (09:16:13)
La certificazione delle competenze lascia il tempo che trova. Conosco personalmente una persona che non sa parlare in italiano, non conosce l'inglese, non sa esprimersi con quattro parole unite in senso compiuto ed è stato certificato *** prima e *** dopo. Scusate gli asterischi. Vi assicuro che la certificazione non serve a NULLA!! Le donne scelgono il parrucchiere perchè è bravo. Il cliente sceglie il consulente perchè sembra competente. Gli azzeccagarbugli esistono ed esisteranno sempre. Conta chi sei e come ti presenti per poi dimostrare quanto sei competente.
Rispondi Autore: Michele Ranno - likes: 0
03/08/2016 (09:42:00)
Comprendo il suo punto di vista, è altrettanto vero che tra gli Organismi di Certificazione necessita distinguere tra quelli seri e quelli meno seri.... Tale compito è di Accredia e degli Organi di Vigilanza istituzionalmente previsti....
É vero anche che, tra un sistema empirico ed uno verificato da Ente Terzo, quest'ultimo è certamente più efficace, anche in sede giudiziaria. Solo per rammentare che, un Organismo di Certificazione delle Competenze Professionali per certificare un Docente Formatore per la Sicurezza richiede tra i requisiti tutte le evidenze oggettive da Lei accennate e altre in aggiunta. É ovvio, comunque, che tutti debbano rispettare le regole.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
03/08/2016 (11:33:57)
Renno, in sede processuale sono ben altri gli aspetti che vengono valutati dal giudice a fronte di un procedimento penale ex artt. 589 e 590 cp che l'attestato di un docente formatore certificato visto l'evento avvenuto. Se c'è stata una carenza formativa, un giudice a questa si attiene nella valutazione delle responsabilità dei vari soggetti e il fatto che il docente fosse certificato o meno non conta nulla quale scarico di responsabilità del datore di lavoro e del dirigente. Ovviamente, lo stesso vale per docente scelto con i criteri da me prima indicati.L'accadimento dell'evento, a meno di comportamenti abnormi del lavoratore, e' di per se' tale da qualificare come insufficiente e inadeguata la formazione ricevuta. Per valutare l'efficacia della formazione ( che è quella che realmente conta), si deve valutare l'effettivo trasferimento al lavoro delle conoscenze e delle capacità acquisite e l'effettivo ricadute sull'organizzazione. Quanti formatori, oggi, vendono al cliente progetti formativi che, dopo l'erogazione del corso, prevedono periodi di "osservazione" e strumenti per valutare quanto sopra, invece di limitarsi al solito questionarietto di fine corso.
Rispondi Autore: Riccardo Gianforme - likes: 0
03/08/2016 (13:01:10)
E' per i motivi di cui parla Carmelo che mi sono cancellato da un famoso registro nazionale di formatori iscritti ai sensi della L. 4/2013
Al cliente non interessa niente, benefici concreti e differenzianti non ne dà. Idem per quanto riguarda il punto di vista del giudice.
Rispondi Autore: matteo - likes: 0
03/08/2016 (15:16:12)
Grazie Carmelo, grazie Riccardo, grazie Claudio. Avete espresso il mio pensiero.. mi sento meno solo... sono sempre più spaventato dal meccanismo auotoreferenziale con cui si creano i business del "permettere di fare" a chi sa già fare..
Rispondi Autore: matteo - likes: 0
03/08/2016 (15:25:02)
resto inoltre di un'idea.. servono meno convegni, meno seminari, meno tavole rotonde, meno pubblicazioni, meno studi universitari; più umiltà, più tempo nelle aziende, più colloqui reali con i lavoratori, con i preposti, con i dirigenti, con i datori di lavoro, più studio tecnico, più.... professionalità
Rispondi Autore: Lua - likes: 0
03/08/2016 (16:29:56)
Ormai si cerca di legiferare spaccando il capello in quattro e poi ancora in quattro senza mai una fine. Non dico di copiare del tutto gli USA ma almeno imparare da chi ha inventato la valutazione dei rischi come noi la conosciamo. La competenza del lavoratore va valutata sul campo e non sui pezzi di carte. le abilitazioni formali, RSPP - CSE- patentino, devono essere ricondotte ad una valutazione abilitativa in capo alla PA ( vedi idoneità tecnica o patenti di guida ) tutto il resto deve essere il sistema di prevenzione aziendale a valutare i bisogni e progettare corsi idonei con l'utilizzo delle professionalità necessarie. Non servono bollini ma professionalità idonee allo scopo, competenti e riconosciute autorevoli dai lavoratori
Rispondi Autore: Giuseppe Scalzo - likes: 0
03/08/2016 (16:30:02)
Sono pienamente d'accordo che il sapere e'piu' inportante del titolo ma come fa un cliente a valutare se un tizio e' un bravo formatore o un bravo venditore di fumo? Il vero problema e' che per conseguire il titolo di RSPP e di formatore i corsi previsti sono ridicoli. Per fare un paragone ricordo che per esercitare l'attivita'di Esperto Qualificato (e' un analogo dell'RSPP per le radiazioni ionizzanti) e'ncessaria la laurea in Fisica o ingegneria, un tirocinio di 120 giorni e un esame di abilitazione presso il Ministero del Lavoro che viene superato, mediamente, da un candidato su cinque.
Rispondi Autore: Angelo Freni - likes: 0
03/08/2016 (16:44:50)
Gentili Colleghi, mi permetto di inserirmi nella Vs. dotta discussione solo per affermare che il Formatore Sicurezza sul Lavoro è una «professione non organizzata in ordini o collegi» e come tale è regolamentata dalla L. 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate). La legge per definizione si deve applicare.
Posso affermare che la maggior parte dei colleghi, non essendo certificati ed aggiornati, non conosce il presente requisito della L. 4/2013: Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 (Formatore sicurezza sul Lavoro) contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.
Solo in riferimento a questo requisito, i Formatori sono spesso NON CONFORMI, per mera non conoscenza legislativa. In riferimento alla Certificazione, essa è un mezzo volontario (come indicato nella L.4/2013), per fornire evidenza della competenza nella mansione. La mia esperienza è che la maggior parte dei Formatori che si presentano in esame di certificazione, non passa l'esame stesso perché non conoscono la L.4/2013, non conoscono le tecniche di comunicazione, non conoscono i requisiti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non conoscono i Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro. La certificazione è il mezzo che oggi in Italia fa da argine all'improvvisazione diffusa di chi opera nell'ambito della Formazione per la Sicurezza, con gli oggettivi disastri che registriamo nell'ambito di incidenti e malattie professionali.
In ultimo, se avete evidenze oggettive su Formatori Sicurezza sul Lavoro certificati che non soddisfano i requisiti minimi dello schema di certificazione, perché non fate formale reclamo all'Organismo che li ha certificati?
Vi ringrazio per l'attenzione.
Rispondi Autore: matteo - likes: 0
03/08/2016 (17:14:19)
riformulo una domanda: CHI e COME ha modo di valutare la competenza, esperienza, capacità specialistica, comunicativa e organizzativa per formare lavoratori, dirigenti, preposti (tra l'altro target molto diversi tra loro)?
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
03/08/2016 (17:35:21)
Freni,
basta che un datore di lavoro scelga un formatore con la stessa logica con cui sceglie una macchina per la sua azienda. Chi gliela vende l'ha immessa sul mercato dichiarando di rispettare una serie di norme tecniche. Il datore di lavoro si informa sulle prestazioni, sui risultati raggiunti, magari va a vedere come sta funzionando presso un altro datore di lavoro, ecc.. Per scegliere un formatore dovrebbe fare lo stesso ....... ma sempre ammesso che ne senta il bisogno reale ...... perché è questo il vero problema e cioè percepire l'acquisto di un corso di formazione come qualcosa su cui sta investendo e che gli porterà, preferibilmente nel breve o al max, nel medio periodo, un ritorno tangibile dell'investimento che ha fatto.
Rispondi Autore: matteo - likes: 0
03/08/2016 (17:50:24)
Carmelo, come prima ha espresso il mio pensiero più lucidamente di me
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0
04/08/2016 (11:40:51)
INAIL fa quello che la legge gli assegna di fare (osservo, per inciso, che all'art. 9 Dlgs. 81/08 nessuno si preoccupato di modificare le parti relative a ISPESL e IPSEMA, che non ci sono più).
Ciò, entro i limiti di una produzione “scolastica”, male non fa.
Per il resto, il dibattito sin qui svolto ne mostra concretamente i limiti. Evidenziando il conosciuto stato dell'arte: una minoranza appassionata, cosciente e competente contro un magma dove si trova letteralmente di tutto.
Catanoso, al solito, sulla base della sua esperienza ed intelligenza sintetizza valutazioni condivisibili. Anche se non sembrano risolvere lo iato tra il mondo come dovrebbe essere e come, invece, effettivamente è.
Pongo, per ora, due semplici domande:
Quali enti di certificazione delle competenze si preoccupano oggi di verificare -in un qualche modo- i risultati delle competenze certificate?
Quando -e come- gli organi di vigilanza si preoccupano di verificare il livello di formazione erogata?
cordialmente
Rispondi Autore: Marco Piva - likes: 0
04/08/2016 (12:52:09)
Ricordo che poco tempo fa si parlava di un corso tenuto in un ristorantino.
In questo caso cosa si dovrà accerditare?
L'ente di formazione ed il formatore con Accredia (come dice Ranno)?
Oppure il ristorante e lo chef con la guida Michelin o Trip Advisor?
O entrambi?
FILASTROCCA DELLA CARTA
CARTA DA LETTERE O PER GIORNALI,
CARTA DA MUSICA O DA REGALI,
CARTA CHE PARLA, CARTA CHE CANTA,
CARTA MONETA CHE VALE CINQUANTA,
CARTA CHE TAGLIO, CARTA CHE GIOCO,
CARTA NEMICA GIURATA DEL FUOCO…
CARTA CHE DANZA, STELLE FILANTI,
SPESSO CARTONE PER PESI PESANTI,
CARTA, UNA COSA SOLA LA SO:
CHE CON LA CARTA TUTTO SI PUO’!

Ciao
Rispondi Autore: Fabio Fivoli - likes: 0
04/08/2016 (14:14:42)
Mi permetto di ricordare al signor Freni, e a tutti gli utenti, che l’attuale disciplina in materia di sicurezza sul lavoro prevede che la qualificazione dei docenti avvenga per mezzo di autocertificazione dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013. Null’altro.

Vorrei altresì specificare che la Legge 14 gennaio 2013 , n. 4 specifica, all’art. 1, comma 4. che “L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista”.
Si prevede poi, all’art. 2, comma 1, che i professionisti che esercitano professioni non organizzate in ordini e collegi possano “costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva […]” . Possano associarsi, non debbano.
Ora, far passare come un obbligo quello della certificazione o dell’adesione ad associazioni professionali di cui alla Legge 14 gennaio 2013 , n. 4 per poter esercitare la professione di formatore in materia di sicurezza, sarebbe scorretto, sia dal punto disciplinare che etico professionale.
Inoltre nel caso in cui da affermazioni di tal genere il dichiarante riceva un profitto, verrebbe di fatto a configurarsi il reato della truffa, così come disciplinato dall’art. 640 codice penale. La pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni “se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità”.

Ora, non mi è chiaro cosa intenda il signor Freni quando afferma che i formatori sono “NON CONFORMI” in riferimento alla Legge 14 gennaio 2013 , n. 4; non credo fosse sua intenzione indurre alcuno in errore; credo sia tuttavia opportuno ribadire che per poter esercitare la professione di ”formatore in materia di sicurezza” non è necessaria alcuna certificazione o iscrizione ad associazioni di alcun tipo. Basta possedere i requisiti di cui al Decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

A tutti un saluto
F. F.
Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0
04/08/2016 (15:04:05)
Cosa ci si poteva aspettare dal Presidente UNIQUALITY e Responsabile degli Schemi di Certificazione KHC?

Gentile Freni qualora avanzasse del tempo mi spieghi, per cortesia, la relazione fra il comma 3 art 1 della L.4/2013, da lei citato, con la sua esplicita sponsorizzazione verso la certificazione come "conditio sine qua non" per celebrare il rito.
Comprendo che ognuno tiri acqua al suo mulino, ma leggo domande interessanti come la seguente:
"Quali enti di certificazione delle competenze si preoccupano oggi di verificare -in un qualche modo- i risultati delle competenze certificate?"
Che traduco in questo modo:
c'è qualche ente certificatore che invia qualche auditor, una tantum, in qualche azienda in cui un suo certificato (di qualunque tipo) ha erogato una prestazione professionale?

PS Qualora avessi tradotto male, l'autore della domanda (P. Ferrari) mi corregga, grazie.

Certo di una sua risposta, Freni, la ringrazio anticipatamente.
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0
04/08/2016 (15:57:40)
tranquillo KO Tecnico, ha capito bene.
ferrari
Rispondi Autore: Angelo Freni - likes: 0
04/08/2016 (16:36:05)
Colleghi, rispondo per l'ultima volta solo per precisare ciò che è scritto in riferimento alla Legge 4/2013. Se rileggete il mio testo scoprite che non ho scritto che la Certificazione è obbligatoria (peraltro da sempre tutte le certificazioni sono per definizione volontarie) e non ho scritto che l'Attestazione dell'Associazione (Art.7) è obbligatoria. Ho scritto e lo ripeto che i Formatori sicurezza sul Lavoro sono spesso NON CONFORMI, per mera non conoscenza legislativa. Il requisito cogente cui mi riferisco, e per cui i Formatori sono spesso NON CONFORMI, è il seguente: Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 (Formatore sicurezza sul Lavoro) contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. Detto in altri termini, avete mai visto in Azienda un Verbale di Formazione firmato dal Formatore Sicurezza sul Lavoro con l'espresso riferimento: "Professione disciplinata ai sensi della L.4/2013 ? " Ogni altra considerazione è fuori luogo. Grazie per l'attenzione.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
04/08/2016 (17:17:07)
Io li ho visti firmati dal formatore con scritto "Formatore in possesso dei requisiti di cui a D.I. 6 marzo 2013" ed in moltissimi casi accompagnati dal timbro dell'ordine o collegio di appartenenza.
Restiamo poi in attesa di una risposta a quanto chiesto da Ferrari e KO Tecnico.
Rispondi Autore: Fabio Fivoli - likes: 0
04/08/2016 (20:30:55)
Freni, ma lei sta scherzando o cosa? Secondo lei un verbale di formazione in materia di sicurezza deve riportare il riferimento alla legge 4/2013 per essere conforme?
Secondo il suo ragionamento, quindi, un atto di un avvocato, per essere conforme, dovrebbe riportare il riferimento alla Legge n. 1938 del 1874? Il progetto di un ingegnere il riferimento alla Legge n.1395 del 1923? Il parere di uno psicologo quello alla 56 del 1986?
Guardi che queste affermazioni, a seconda dei contesti in cui dovessero essere presentate, potrebbero arrecare danni ingiusti, dal punto di vista economico ed immagine, a professionisti che operano nel pieno delle proprie attribuzioni.
Per essere chiari, se lei andasse a dire ad un mio cliente che un mio verbale di formazione non è conforme perché privo di riferimento alla legge 4/2013, si beccherebbe una querela.
Rispondi Autore: Antonio Cappa - likes: 0
04/08/2016 (21:28:01)
Concordo al 100% con Fabio Fivoli.
Rispondi Autore: Vincenzo Falcone - likes: 0
14/08/2016 (12:24:07)
Buongiorno a tutti, è tutto perfetto quanto riportato nei precedenti commenti, Formatore significa formare e per formare bisogna mettere in pratica la teoria!!!!!! Il vero formatore deve avere non solo il pezzo di carta ma si deve formare sui luoghi di lavoro.
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0
20/08/2016 (09:01:07)
Certificare le competenze di un formatore "dimostrando" di possedere almeno un diploma, e capacità didattica, esperienza e competenza per avere la qualifica di docente in ciascuna di queste aree tematiche:
Area normativa/giuridica/organizzativa
Area rischi tecnici
Area rischi igienico-sanitari
Area relazioni/comunicazione?
Mi risulta difficile immaginare come si possa fare seriamente.... per ogni area poi.

Eppure così facendo, secondo il legislatore, le aziende si potrebbero dotare di docenti competenti e capaci e si aumenterebbe la efficacia della informazione e quindi la sicurezza sui posti di lavoro.
Si disquisisce ora sulle modalità di "certificare" sulla carta le competenze di probabili incompetenti.
Fortuna che c'é un il corso su internet di sole 24 ore che è ammesso dallo stesso legislatore per "certificare" il possesso tutti i requisiti ....anche se non li avesse di suo riducendo il requisito del formatore al possesso del solo diploma scolastico che, come si sa, non si nega a nessuno.
Come dire con 24 ore e 150 euro acquisisci per incanto capacità didattica, esperienza e competenza (in tutte le tematiche!)
Se è questa l'aria che tira, mi domando se valga la pena contrastare questo disfacimento culturale o prenderne atto con serenità e rassegnazione senza crearsi problemi.

Rispondi Autore: Leonardo Lione - likes: 0
25/08/2016 (08:48:16)
più di tutte le certificazioni date ai singoli, condivido molte delle osservazioni fatte sulle certificazioni "da bollino blu". Direi che è necessario sottoporre l'ente di formazione ad una valutazione complessiva. Solitamente, quando dobbiamo scegliere la scuola/l'università per i nostri figli, un giudizio di qualità lo diamo prima di tutto sull'istituto scolastico nel suo insieme, e poi sul singolo insegnate.
Tuttavia, prima di tutto occorre stabilire chi fa cosa e chi verifica che le cose da fare vengano fatte correttamente.
Si assiste ad un proliferare di iniziative "virtuali", ad essere eleganti, di attività formative, della serie: basta pagare per vedersi recapitare l'attestato a casa, per lasciare le cose come stanno. E solo la magistratura con le sue lunghe indagini può controllare ed eventualmente sanzionare. Al punto in cui siamo sarebbe opportuno, quanto necessario, stabilire delle procedure di controllo da affidare agli SPRESAL/DTL per la verifica sugli Enti e sui singoli corsi.
Forse, però, andrebbe anche semplificata la portata della formazione ed individuare con maggiore determinazione chi e come formarlo. E' indubbio che il preposto è la figura cardine della sicurezza e del rispetto delle norme da parte dei lavoratori.
Altro che formazione on-line, che viene certificata anche a lavoratori che non sanno leggere e scrivere.

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