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I requisiti dei docenti sulla sicurezza: le novità dell’Accordo 2025
Per garantire la qualità e la validità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’ Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 definisce requisiti precisi per i docenti, differenziandoli in base alla tipologia di corso e ai contenuti formativi erogati. La scelta del docente diventa quindi un elemento centrale per la conformità dei percorsi formativi.
Il requisito di base: docente qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013
Per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il nuovo Accordo Stato‑Regioni 2025 conferma come requisito imprescindibile che il docente sia qualificato ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, che disciplina i criteri per la qualificazione dei formatori in materia di sicurezza.
Il Decreto individua un pre-requisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) e sei criteri alternativi di qualificazione.
Si considera qualificato il docente-formatore che possieda sia il pre-requisito sia uno dei criteri sottoelencati:
Primo criterio:
Almeno 90 ore di docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro effettuate negli ultimi 3 anni.
Secondo criterio:
Laurea coerente con le materie della salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- percorso formativo in didattica della durata minima di 24 ore;
- precedente esperienza di almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, come docente in materia di sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, come docente in qualunque materia;
- corso formativo in qualunque materia in affiancamento a docente per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.
Terzo criterio:
Attestato di frequenza a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza e almeno una delle specifiche previste dal Secondo criterio.
Quarto criterio:
Attestato di frequenza a corsi di formazione della durata minima di 40 ore in materia di sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza e ad almeno una delle quattro specifiche previste dal Secondo criterio.
Quinto criterio:
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle quattro specifiche previste dal 2° criterio.
Sesto criterio:
Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi come ASPP (con limitazione al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno una delle quattro specifiche previste dal 2° criterio.
Quali corsi può erogare un docente qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013?
La qualifica di docente formatore ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 è condizione sufficiente per l’erogazione dei corsi rivolti a:
- Datore di Lavoro
- Datore di Lavoro che svolge i compiti di RSPP
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- RSPP e ASPP
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE)
Per altre tipologie di corsi, invece, il nuovo Accordo 2025 richiede requisiti aggiuntivi, legati alla specificità dei contenuti e alla necessità di un’esperienza pratica diretta. Scopriamoli insieme.
Requisiti aggiuntivi per corsi con contenuti specialistici
Spazi confinati
Per i corsi relativi agli spazi confinati, oltre alla qualificazione ai sensi del D.I. 06/03/2013, sono previsti requisiti distinti in base ai moduli formativi:
- Modulo giuridico-tecnico
È richiesta un’esperienza professionale nel settore di almeno 3 anni. - Modulo pratico
È necessaria un’esperienza professionale pratica di almeno 3 anni nel settore di riferimento.
Attrezzature di lavoro
Per i corsi di formazione dedicati all’uso delle attrezzature di lavoro, sono previsti requisiti specifici che tengono conto della distinzione tra contenuti teorici e attività pratiche.
Anche in questo caso, il requisito di base è la qualifica di docente formatore ai sensi del D.I. 06/03/2013, alla quale si aggiungono ulteriori competenze:
- Modulo teorico-tecnico
È richiesta una conoscenza tecnica specifica dell’attrezzatura oggetto del corso. - Modulo pratico
È necessaria un’esperienza professionale pratica di almeno 3 anni nelle tecniche di utilizzo dell’attrezzatura.
Questa impostazione mira a garantire che la parte pratica della formazione sia svolta da docenti con un’esperienza diretta e consolidata nell’uso delle attrezzature, elemento fondamentale per l’efficacia dell’addestramento.
Il datore di lavoro come docente: quando è ammesso
L’Accordo riconosce poi, per alcune tipologie di corsi, la possibilità che sia il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione a svolgere l’attività di docenza. Si tratta dei corsi di formazione rivolti ai lavoratori, preposti e dirigenti della propria azienda.
Alice Gugliotta
Fonte: eLearningNews
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Federica Mar | 04/02/2026 (09:52:22) |
| Buongiorno un docente qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013 può anche erogare corsi ai lavoratori (generale e specifica), preposti e dirigenti giusto? indicando come soggetto organizzatore il datore di lavoro | |
| Rispondi Autore: Claudio | 04/02/2026 (09:55:07) |
| Quali corsi può erogare un docente qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013? Con riferimento a questo capitolo mi pare se non erro che non sia indicato che chi ha questa qualifica può erogare anche corsi per Lavoratori , Preposti , Dirigenti che invece pare solo prerogativa del Datore di Lavoro che svolge direttamente l'incarico anche di Rspp. Sarebbe peraltro molto utile un approfondimento circa l'aggiornamento previsto per il docente formazione con particolare riferimento al requisito di ottenere ( nelle modalità previste dalla normativa tra cui in particolare con la partecipazione a corsi o convegni ) 24 ore nel triennio per le tre aree tematiche. ; risulta infatti a mio parere è ingiustificato un monte ore molto oneroso per chi non fa solo docenza . ( addirittura P es un Rspp che fa l'aggiornamento delle 40 ore , dovrebbe integrare ulteriori corsi per raggiungere il monte ore previsto 72 totali nel triennio per le tre aree tematiche ). Per questo motivo, molti docenti che non svolgono continuamente questa attività , alla fine del triennio ( ancorché soluzione non vista di buon occhio ma non direttamente vietata) rifanno il corso da docente formatore da capo di 24 ore Ringrazio per il riscontro e l'attenzione | |
| Rispondi Autore: FILIPPO FINOCCHIARO | 04/02/2026 (11:06:17) |
| Buongiorno, ritengo che un docente qualificato ai sensi del D.I. 06/03/2013 può anche erogare corsi ai lavoratori (generale e specifica), preposti, RLS e dirigenti giusto? indicando come soggetto organizzatore il datore di lavoro, ma ritengo inoltre che anche i corsi per i lavoratori che svolgono lavori in altezza possano essere svolti da tali docenti, così come i corsi per lavoratori in luoghi confinati, purchè siano in possesso degli ulteriori requisiti richiesti. giusto? | |
| Rispondi Autore: Federica Mar | 04/02/2026 (11:45:45) |
| per Claudio. l'aggiornamento RSPP vale anche come aggiornamento formatore e aggiornamento CSE e viceversa. Pertanto se fai il docente e sei anche un RSPP, con il corso di aggiornamento RSPP aggiorni anche quello da formatore. | |
| Autore: Maurizio Rizzo | 07/02/2026 (06:18:01) |
| Dove è scritto che con le 40 ore di aggiornanento per Rspp aggiorni anche la qualifica di formatore? Quale area aggiorni? | |
| Rispondi Autore: Francesco | 04/02/2026 (23:33:12) |
| Dal testo dei commenti e, ahimè, anche dal testo dell'articolo stesso, si evince che c'è anche troppa confusione e incertezza. A questo punto mi chiedo: non sarebbero opportune delle linee guida, come in passato sono uscite per gli accordi precedenti? | |
| Rispondi Autore: Dario | 05/02/2026 (08:16:14) |
| Trovare un docente per la parte pratica delle attrezzature di lavoro sarà molto difficile: se non ho capito male deve essere un lavoratore che ha fatto il corso da formatore? | |
| Rispondi Autore: fausto pane | 05/02/2026 (14:35:02) |
| Buongiorni. Ma l'accreditamento regionale, sparito? Grazie. Fausto Pane | |
| Rispondi Autore: Federica Mar | 09/02/2026 (10:42:41) |
| accordo stato regioni 2025 PARTE V -RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, è da ritenersi valida e viceversa Questa regola era gia presente nell'accorso 2016 en nel 2021 e non è stata modificata | |
| Rispondi Autore: Francesca | 10/02/2026 (11:52:28) |
| Esattamente, l'aggiornamento RSPP vale come aggiornamento formatore, ma in quale area? Normativa?. L'RSPP formatore può erogare formazione ai dipendenti della propria azienda dove il DL funge da "ente formatore". Oltre alla Formazione Generale/specifica/preposto può erogare anche formazione tecnica (es. CEI 11-27, atex, lavori in quota) in caso abbia frequentato a sua volta formazione in quell'ambito? | |
