Quali corsi sicurezza si possono fare online?
La sicurezza sul lavoro è un argomento di estrema importanza per qualsiasi azienda o impresa. Garantire un ambiente di lavoro sicuro per i dipendenti è un obbligo legale, ma anche una questione etica e morale.
In Italia, la normativa sulla sicurezza sul lavoro prevede che i lavoratori debbano ricevere una formazione adeguata ai rischi connessi alla loro attività lavorativa. Tali corsi devono essere erogati da organismi accreditati, svolti da docenti qualificati e rispettare determinati requisiti tecnici e didattici.
Scegliere l’eLearning per fare la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro permette ai lavoratori di seguire i corsi in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Tuttavia, la formazione online non sempre viene proposta con il rigore didattico o in modo conforme a quanto previsto dalla normativa.
Poiché c’è spesso confusione su questa tematica, e alcune realtà propongono corsi online non validi dal punto di vista normativo, in questo articolo faremo chiarezza su quali corsi sulla sicurezza, per legge, possono essere erogati online (e quali no).
Dunque, se stai cercando un corso online sulla sicurezza e vuoi essere certo di rispettare le normative vigenti, leggi bene questo articolo e scegli con attenzione il tuo fornitore di formazione.
Parleremo di:
- Corsi sulla sicurezza in aula, in eLearning e in videoconferenza: cosa sapere
- Corsi di formazione online sulla sicurezza: quali sono validi?
- Corsi di aggiornamento online sulla sicurezza: quali sono validi?
- Corsi sulla sicurezza: quali non si possono fare online?
- Corsi sicurezza online: quali requisiti per essere validi?
- I corsi online sulla sicurezza di Mega Italia Media
Corsi sulla sicurezza in aula, in eLearning e in videoconferenza: cosa sapere
Per prima cosa, chiariamo le differenze tra le diverse modalità di erogazione della formazione.
Formazione in aula
La formazione in aula (anche detta formazione in presenza) è la metodologia di formazione tradizionale in cui si riunisce un gruppo di studenti in un’aula guidata da un docente.
Questa modalità di erogazione della formazione è sempre consentita per i corsi sulla sicurezza.
Formazione in videoconferenza
La formazione in videoconferenza (o formazione online sincrona) consente di organizzare “aule virtuali” in cui docenti e discenti interagiscono online.
Il Decreto-legge 24 marzo 2022 ha riconosciuto la possibilità di erogare la formazione sulla sicurezza sul lavoro in modalità videoconferenza sincrona (ad esclusione delle attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che dovranno continuare a svolgersi obbligatoriamente in presenza).
Formazione in eLearning
La formazione eLearning (o formazione online asincrona) consente agli utenti di accedere ai contenuti didattici in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, poiché i corsi sono strutturati in moduli fruibili online secondo i propri ritmi.
La formazione eLearning è valida solo per alcuni corsi sulla sicurezza.
Corsi di formazione online sulla sicurezza: quali sono validi?
I corsi sulla sicurezza sul lavoro che si possono svolgere in modalità eLearning sono:
CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA EROGABILI ONLINE | |
CORSO | DURATA |
Formazione generale Lavoratori | 4 ore |
Formazione generale Lavoratori – Rischio Basso | 4 ore |
Formazione Dirigente | 16 ore |
Formazione RSPP - Modulo A * | 28 ore |
Formazione ASPP - Modulo A ** | 28 ore |
Formazione Datore di Lavoro RSPP – Rischio Basso – Moduli 1 e 2 *** | 8 ore |
Formazione Datore di Lavoro RSPP – Rischio Medio – Moduli 1 e 2 *** | 16 ore |
Formazione Datore di Lavoro RSPP – Rischio Alto – Moduli 1 e 2 *** | 24 ore |
Formazione Preposto – parziale **** | 5 su 8 ore |
Formazione RLS (solo se previsto da CCNL) | 32 ore |
* La formazione RSPP in modalità eLearning deve essere completata con la partecipazione ai corsi “Modulo B – 48 ore” e “Modulo C – 24 ore” erogabili solo in presenza.
** La formazione ASPP in modalità eLearning deve essere completata con la partecipazione al corso “Modulo B – 48 ore”, erogabile sono in presenza.
*** La formazione del Datore di Lavoro RSPP in modalità eLearning deve essere completata con la partecipazione ai Moduli 3 e 4, erogabili esclusivamente in presenza.
**** La formazione per Preposti in modalità eLearning deve essere completata con una parte di formazione in aula di 3 ore.
Corsi di aggiornamento online sulla sicurezza: quali sono validi?
I corsi di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro che si possono svolgere in modalità eLearning sono:
CORSI DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA EROGABILI ONLINE | |
CORSO | DURATA |
Aggiornamento Lavoratori | 6 ore |
Aggiornamento Dirigente | 6 ore |
Aggiornamento Preposto | 6 ore |
Aggiornamento RSPP | 40 ore |
Aggiornamento ASPP | 20 ore |
Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro – Rischio Basso | 6 ore |
Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro – Rischio Medio | 10 ore |
Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro – Rischio Alto | 14 ore |
Aggiornamento RLS (solo se previsto da CCNL) | 4 o 8 ore |
Corsi sulla sicurezza: quali non si possono fare online?
I corsi sulla sicurezza che non possono essere svolti in eLearning sono:
- Formazione Addetto Primo soccorso
- Formazione Addetto Antincendio
- Aggiornamento Addetto Primo Soccorso
- Aggiornamento Addetto Antincendio
- Formazione Datore di Lavoro RSPP - Moduli 3 e 4
- Formazione RSPP - Moduli B e C
- Formazione ASPP - Modulo B
- Formazione Preposti (restanti 3 argomenti su 8)
Corsi sicurezza online: quali requisiti per essere validi?
Per essere validi, i corsi sulla sicurezza sul lavoro devono rispettare determinati requisiti tecnici e organizzativi (così come indicato nell’Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016). In particolare, devono essere erogati tramite piattaforme eLearning in grado di monitorare e certificare:
- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning.
Inoltre, ogni modulo didattico deve essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM.
Infine, il soggetto formatore deve:
- essere soggetto accreditato;
- essere dotato di ambienti e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità eLearning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo;
- garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy;
- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
- garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico);
- redigere, per ogni corso, un documento progettuale dettagliata
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Rispondi Autore: Marcello Addeo - likes: 0 | 02/08/2023 (21:36:13) |
Una curiosità. L'art. 9 bis della Legge n. 59 del 2022, che cosi cita "Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro puo' essere erogata sia con la modalita' in presenza sia con la modalita' a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalita' sincrona, tranne che per le attivita' formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza" è stato volutamente tralasciato, visto che illustrava l'e-learning secondo le norme in vigore, o è una dimenticanza? Grazie |