Testo Unico: gli emendamenti della maggioranza
Proseguono i lavori per l’approvazione del disegno di legge che conferisce al Governo la delega per l’emanazione di un testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Come anticipato nell’intervista all’avv. Dubini, pubblicata nei giorni scorsi dal nostro quotidiano, la legge delega non si limiterà a definire i principi generali ma introdurrà immediatamente modifiche da subito vigenti al D.Lgs.626/94.
L’avv. Dubini, che collabora con alcuni parlamentari della XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati per la stesura dei nuovi provvedimenti legislativi, ci ha fornito il testo degli emendamenti concordati all’interno della maggioranza e che saranno esaminati in Commissione lavoro al Senato.
Dovrebbe, ad esempio, divenire immediatamente operativa la possibilità per il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale (di qualunque tipo, non solo nei cantieri) qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni.
Modifiche sono previste anche per il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006). L’emendamento al ddl delega prevede che il comma 3-bis dell’art. 86 sia sostituito dal seguente:
“3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta."
Uno stimolo alle attività di prevenzione di competenza delle istituzioni regionali viene invece da un nuovo articolo della Legge Delega. L'articolo prevede, per le regioni che non adempiono all'obbligo di destinare alla prevenzione in materia di sicurezza e salute del lavoro la quota percentuale di risorse fissata dal Piano Sanitario Nazionale, la preclusione dell'accesso ai finanziamenti integrativi a carico dello Stato in ambito sanitario.
È anche corretta una norma della Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) che prevedeva “Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.”
Il comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle intenzioni della maggioranza, dovrebbe essere sostituito escludendo la sospensione delle eventuali ispezioni e verifiche per quanto riguarda gli aspetti concernenti la tutela della salute e sicurezza del lavoro.
Infine è dato agli organismi paritetici il potere “di effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a verificare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.”
Gli organismi paritetici possono altresì chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
Il testo degli emendamenti è consultabile qui.