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Sulla responsabilità del direttore dei lavori
Commento a cura di Gerardo Porreca.
Bari, 26 Sett - Viene ribadito in questa sentenza della Corte di Cassazione quanto già la stessa Corte suprema ha avuto modo di sostenere in precedenti sue espressioni e cioè che i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti e che il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sulla esecuzione fedele del capitolato d’appalto e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche salvo che non risulti accertata una sua ingerenza nella organizzazione del cantiere. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l’attribuzione degli obblighi di prevenzione degli infortuni al direttore dei lavori, intesa come estensione dei suoi compiti, deve essere rigorosamente provata attraverso l’individuazione di comportamenti che possono testimoniare, in modo inequivoco, la sua ingerenza nella organizzazione del cantiere.
Il Caso ed il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha condannato il direttore dei lavori di un cantiere edile in ordine al delitto di omicidio colposo in danno di un dipendente della ditta che operava nel cantiere stesso vittima di un infortunio mortale individuando per lo stesso una sua penale responsabilità. La Corte di Appello ha successivamente riformata in parte la sentenza del Tribunale riducendo la pena inflitta all’imputato ed individuando il concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento nella misura del 50%. L’infortunio del lavoratore era accaduto in quanto lo stesso, nel tentativo di riparare la spina terminale di una prolunga, aveva toccato un conduttore in tensione ed era rimasto folgorato a causa della corrente elettrica che aveva attraverso il suo corpo.
Avverso la sentenza della Corte di Appello il direttore dei lavori ha proposto ricorso per cassazione contestando la sentenza stessa nella parte in cui veniva affermata la sua ingerenza nell'organizzazione del lavoro. Secondo lo stesso, infatti, i giudici di merito avevano erroneamente individuata tale ingerenza nella stesura di un verbale con il quale dallo stesso erano state contestate all’impresa esecutrice delle violazioni antinfortunistiche ed era stata emessa una disposizione di sospendere le attività, circostanze queste ritenute dal direttore dei lavori inidonee ad affermare che lo stesso avesse, in via di fatto, poteri gestori in materia di sicurezza del cantiere mentre dovevano nel caso particolare individuare l’obbligo del rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro a carico dell'appaltatore e del datore di lavoro.
L’esito del ricorso e le decisioni della suprema Corte
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. Nel far ciò la stessa Corte ha ribadito, secondo quelli che sono ormai i dettami consolidati della giurisprudenza, che “i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti; e che il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere”. “Una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori”, ha quindi proseguito la suprema Corte, “comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare, in modo inequivoco, l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere”.
La Sez. IV ha quindi ritenute corrette le determinazioni assunte dalla Corte di Appello la quale, condividendo la decisione del primo giudice, aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato, in veste di direttore dei lavori, per essersi direttamente ingerito nell'attività decisionale ed organizzativa attinente alle misure antinfortunistiche. Il Collegio aveva posto infatti in evidenza che l'imputato aveva verificato la carenza delle misure antinfortunistiche nel cantiere in argomento il giorno antecedente l'infortunio mortale tanto da avere ordinato alla ditta appaltatrice di ovviare a dette carenze e di sospendere le lavorazioni. La stessa Corte territoriale aveva, inoltre, osservato che l'imputato si era recato diverse volte presso il cantiere, aperto già da settanta giorni rispetto alla data dell'infortunio, nonché che gli operai avevano ripetutamente utilizzato apparecchiature elettriche nel corso dei lavori e che l’imputato aveva constatato la situazione di assoluta carenza in cantiere di misure antinfortunistiche.
“Sulla scorta di tali rilievi”, ha così concluso la suprema Corte, “il Collegio ha del tutto conferentemente rilevato che l'imputato si era effettivamente ingerito nelle decisioni organizzative del lavoro, con conseguente assunzione di fatto della relativa posizione di garanzia”.
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Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0 | 26/09/2011 (09:09:29) |
E questo è uno dei problemi! DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE 24 GIUGNO 1992, N. 57 Art. 2 - Definizioni Ai sensi della presente direttiva si intende per: c) responsabile dei lavori: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente; Non mi pare che il legislatore del nostro Paese sia conforme... |
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0 | 26/09/2011 (11:13:42) |
Da profano credo di aver capito la sentenza ma di non riuscire ad accettarla. Un lavoratore (nello specifico il direttore lavori) segnala più volte delle condizioni di pericolo al punto di sospendere le attività e viene condannato. Oltretutto non sarebbe nemmeno compito suo. Sono io "fuori dal mondo" o qualcuno ha la stessa mia impressione? Cordiali saluti. |
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0 | 26/09/2011 (18:00:09) |
Ti seguo Gabriele. Colpevole al 50% perchè aveva dato disposizioni ale imprese relative alla tutela della sicurezza. Assurdo? Reato di evento e reato di pericolo, li la risposta probabilmente. A parte che mi piacerebbe sapere l'altro 50% a chi è andato, perchè mancano almeno il Datore di lavoro ed il coordinatore. Dall'articolo non si capisce tutto l'evento. Può essere che il DL sia stato anche CSE? La questione è che il DL, a mio parere, dovrebbe sempre ricoprire la funzione di Responsabile dei Lavori in fase esecutiva (ed il progettista in fase progettuale) e così non è...Comunque se il DL fosse restato nel suo ambito, disinteressandosi completamente della tutela della sicurezza non sarebbe stato chiamato in causa. Concordo con te, per quello che passa l'articolo qui riportato: ASSURDO, PARADOSSALE, PESSIMO SEGNALE. La collaborazione tra progettista e CSP organizzata dal committente, normato e sanzionata (almeno al CSP famigerato 90 comma 1 b-bis) sparisce in fase esecutiva che non prevede più nessun rapporto tra DL e CSE. Beh se sei DL devi scegliere da che parte stare, la scelta di non coinvolgerli è ovviamente dettata da questioni di lobbye, parlo di Ordini e Collegi. Ciao e buon lavoro. |
Rispondi Autore: Edgar - likes: 0 | 27/09/2011 (10:21:36) |
No, non accetto la sentenza. Da quanto evinco dall'articolo, quel Direttore dei Lavori andrebbe premiato. Ho la tua stessa impressione Brion. Sono veramente sconcertato. |