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Sui ponteggi in sicurezza
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Per i trabattelli (ponteggi su ruote), relativamente alla redazione del Pi.M.U.S., è sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.
Lo chiarisce la Circolare del 3 novembre 2006 del Ministero del Lavoro relativa agli obblighi del datore di lavoro previsti dall’art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94.
La circolare fornisce inoltre chiarimenti sulla formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi.
Per quanto concerne i trabattelli, il datore di lavoro deve dare “attuazione a quanto già previsto dall'art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94, tenendo comunque presente, per ciò che riguarda l'addestramento, i contenuti generali di cui al secondo e al quarto punto del modulo pratico dell'Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006.”
Sempre a proposito di formazione, il Ministero precisa che il termine di due anni entro i quali gli addetti alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione (come previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94) decorre dal 23 febbraio 2006.
L'obbligo di partecipazione a tali corsi non si estende ai semplici utilizzatori dei ponteggi.
“Nel periodo transitorio, la pregressa esperienza biennale e triennale, rispettivamente per i lavoratorie per i preposti, che consente l'attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi, nelle more dell'effettuazione della formazione di cui al succitato art. 36-quater, può essere autocertificata ai sensi di legge dallo stesso lavoratore sotto la propria responsabilità. Tale autocertificazione dovrà fare riferimento all'attività lavorativa svolta presso imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato in un settore compatibile con l'attività d'uso dei ponteggi.”
La parte conclusiva della circolare riguarda i ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, i ponti sospesi, i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti e ponti a sbalzo. Per tali attrezzature secondo il Ministero “ non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006.”
La circolare precisa infine le norme specifiche alle quali sono soggette tali attrezzature e i relativi obblighi di formazione dei lavoratori.
Il testo integrale della Circolare è consultabile in Banca Dati
Per i trabattelli (ponteggi su ruote), relativamente alla redazione del Pi.M.U.S., è sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.
Lo chiarisce la Circolare del 3 novembre 2006 del Ministero del Lavoro relativa agli obblighi del datore di lavoro previsti dall’art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94.
La circolare fornisce inoltre chiarimenti sulla formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi.
Per quanto concerne i trabattelli, il datore di lavoro deve dare “attuazione a quanto già previsto dall'art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94, tenendo comunque presente, per ciò che riguarda l'addestramento, i contenuti generali di cui al secondo e al quarto punto del modulo pratico dell'Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006.”
Sempre a proposito di formazione, il Ministero precisa che il termine di due anni entro i quali gli addetti alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione (come previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94) decorre dal 23 febbraio 2006.
L'obbligo di partecipazione a tali corsi non si estende ai semplici utilizzatori dei ponteggi.
“Nel periodo transitorio, la pregressa esperienza biennale e triennale, rispettivamente per i lavoratorie per i preposti, che consente l'attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi, nelle more dell'effettuazione della formazione di cui al succitato art. 36-quater, può essere autocertificata ai sensi di legge dallo stesso lavoratore sotto la propria responsabilità. Tale autocertificazione dovrà fare riferimento all'attività lavorativa svolta presso imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato in un settore compatibile con l'attività d'uso dei ponteggi.”
La parte conclusiva della circolare riguarda i ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, i ponti sospesi, i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti e ponti a sbalzo. Per tali attrezzature secondo il Ministero “ non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006.”
La circolare precisa infine le norme specifiche alle quali sono soggette tali attrezzature e i relativi obblighi di formazione dei lavoratori.
Il testo integrale della Circolare è consultabile in Banca Dati
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