Sicurezza in cantiere: progettista, responsabile e direttore dei lavori
Brescia, 2 Ago – Nei cantieri sono tante le figure, oltre ai coordinatori per la sicurezza ( coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - CSP, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - CSE), che possono essere presenti con compiti operativi, direttivi o di controllo e che sono importanti per il loro impatto, diretti e indiretto, sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
A ricordarlo è il documento, nella versione aggiornata del 2021, “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza” elaborato dall’Ing. Brunello Camparada.
La pubblicazione segnala anche che “il committente, il responsabile dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori possono coincidere sia col CSP, sia col CSE”.
Riguardo alle tante figure presenti in cantiere l’articolo si sofferma oggi sui seguenti argomenti:
- Le figure presenti in cantiere: il responsabile dei lavori
- Le figure presenti in cantiere: il direttore dei lavori
- Il progettista, il direttore operativo e l’ispettore di cantiere
Le figure presenti in cantiere: il responsabile dei lavori
Innanzitutto parliamo del responsabile dei lavori, un soggetto “designato dal committente ed avente l’incarico di seguire la progettazione e/o l’esecuzione e/o il controllo dell’esecuzione dell’opera”.
Si ricorda che il responsabile dei lavori “può sostituire il committente nei compiti suoi propri qualora gli siano stati delegati (cioè può designare i coordinatori, individuare le imprese esecutrici, inviare la notifica preliminare, valutare le proposte pervenutegli dal CSE). Il responsabile dei lavori è responsabile delle attività che gli sono state delegate dal committente”.
Si sottolinea tuttavia che la designazione del responsabile dei lavori è facoltativa, “ossia il committente che ha competenza ed esperienza sufficienti per svolgere autonomamente i compiti suoi propri può fare a meno di designare il suddetto responsabile dei lavori. Nel caso di contratti pubblici, il responsabile dei lavori coincide col responsabile unico del procedimento (RUP), in genere con la qualifica di quadro”.
Il documento riporta anche le risposte a vari quesiti, ne riprendiamo brevemente alcuni:
- “Il responsabile dei lavori può essere ritenuto responsabile di gravi infortuni in cantiere? Sì, se a fronte di macroscopiche carenze delle misure di sicurezza non interviene. Si può vedere al riguardo la sentenza della Cassazione Penale n. 41993 del 15/11/2011”;
- “Il responsabile dei lavori che ha designato i coordinatori è esonerato da responsabilità? No, perché, in analogia con quanto visto a proposito del committente, il responsabile dei lavori deve verificare che i coordinatori adempiano l’incarico loro conferito e che i conseguenti adempimenti vengano tutti eseguiti. È pertanto possibile che al responsabile dei lavori si addebiti qualunque omissione imputabile al CSP e/o al CSE se egli non ha verificato l’adempimento dei loro obblighi (responsabilità concorsuale nel caso di infortuni).
Le figure presenti in cantiere: il direttore dei lavori
Il documento dell’Ing. Camparada indica che il direttore dei lavori è “quella figura che, designata dal committente (o dal responsabile dei lavori), si deve preoccupare che l’opera venga realizzata così come la desidera il committente, ossia secondo il progetto, salvo le modifiche che si rendono necessarie in corso d’opera; al riguardo esegue i necessari controlli tecnici, contabili ed amministrativi”.
In relazione a questo suo compito, il direttore dei lavori “non è tenuto ad occuparsi di sicurezza, a meno che sia anche CSE; al riguardo sono chiare le numerose sentenze che ormai si sono accumulate sull’argomento”.
Il documento riporta, a questo proposito, l’estratto della sentenza del 16 giugno 2011 emessa dalla sezione IV della Corte di Cassazione e relativa ad un infortunio mortale occorso in un cantiere ad un lavoratore deceduto per folgorazione nel tentativo di riparare la presa di una prolunga: “Invero, questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti; e che il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull’esecuzione fedele del capitolato di appalto e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere. La Corte regolatrice ha in particolare evidenziato che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano testimoniare, in modo inequivoco, l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12993 del 25/06/1999, dep. 12/11/1999, 215165)”.
Chiaramente – continua il documento – il direttore dei lavori, in quanto “persona competente ed esperta, può segnalare al CSE situazioni e condizioni a suo giudizio pericolose e, anche se non tenutovi, può operare o ordinare interventi urgenti (ad esempio la sospensione dei lavori) nel caso di pericolo grave ed immediato, dandone subito notizia al CSE”.
Inoltre “nel caso dei lavori pubblici e se provvisto dei requisiti necessari, il direttore dei lavori può svolgere la funzione di CSE. Egli può avvalersi di collaboratori denominati “direttori operativi” e “ispettori di cantiere”; anche se queste due dizioni valgono, a rigore, soltanto per i lavori pubblici, nulla osta ad utilizzarle anche nei lavori privati.
Riprendiamo dal documento la risposta ad un quesito.
È obbligatoria la nomina, da parte del committente, del direttore dei lavori? “Sì e no. È obbligatoria per i lavori pubblici, salvo che per i contratti delle cosiddette ‘attività escluse’; nei lavori privati è obbligatoria soltanto se ci sono lavori relativi alle opere strutturali (ad esempio è obbligatoria per la ristrutturazione di un fabbricato comportante anche interventi sui pilastri, sulle solette e simili, mentre non lo è se gli interventi riguardano soltanto le tramezze divisorie o l’impianto elettrico) o se si eseguono opere in zone sismiche o se è prevista da disposizioni di legge”.
Il progettista, il direttore operativo e l’ispettore di cantiere
Ricordiamo poi la figura del progettista.
Il documento indica che il progettista, “in particolare quello delle opere edili ed architettoniche, deve prevedere anche gli accorgimenti utili per la manutenzione futura dell’opera da costruire. Il contatto preliminare col CSP (ma anche col CSE) è quindi fondamentale. Tra detti accorgimenti (chi più ne ha, più ne metta!) si ricordano i sistemi cui agganciare l’imbracatura anticaduta da montare sulle coperture (per consentire in seguito, in tutta sicurezza, i lavori di manutenzione dell’antenna, dei camini, eccetera), i sistemi di aggancio del ponteggio con ganci di vario genere (ad esempio a scomparsa, con prigioniero filettato e gancio da conservare a parte, eccetera) per la futura ritinteggiatura del fabbricato o per altri lavori che richiedono un ponteggio”.
Veniamo, infine, a due figure già citate nella presentazione del ruolo del direttore dei lavori:
- Direttore operativo: “è un assistente del direttore dei lavori col quale collabora nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Il direttore dei lavori gli può affidare vari compiti di verifica, programmazione, analisi, esame e controllo”.
- Ispettore di cantiere: “è un assistente del direttore dei lavori col quale collabora nella sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato d’appalto; deve essere presente in cantiere a tempo pieno durante lo svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano nonché durante le fasi del collaudo e delle eventuali manutenzioni. Il direttore dei lavori gli può affidare vari compiti di verifica, controllo ed assistenza”.
Se direttore operativo e ispettore di cantiere sono previsti soltanto nei lavori pubblici, “nulla vieta di ricorrervi anche nei lavori privati”.
Concludiamo segnalando che, per un approfondimento su queste due ultime figure, l’Ing. Camparada invita a leggere l’articolo 101 del D. Lgs. 50/16 e che nel documento sono presenti diverse schede e quesiti con ulteriori dettagli su vari figure e ruoli connessi al lavoro in cantiere.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
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Rispondi Autore: Bacchetta Adriano Paolo - likes: 0 | 02/08/2022 (09:47:39) |
Su ruolo e responsabilità del Direttore Lavori, segnalo la recente sentenza di Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2022, n. 29022 che precisa: "Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto". |
Rispondi Autore: Luca - likes: 0 | 03/08/2022 (08:17:11) |
In questi anni mi è capitato più volte di chiamare in causa le responsabilità del direttore dei lavori in caso di rischio incidenti-infortuni, ricordo alcuni scavi in prossimità di immobili non dotati di fondazioni col conseguente rischio di crollo degli stessi all’interno dell’area di lavoro, idem in caso di muri di confine (qui l’incidente-crollo è avvenuto ma senza infortuni) ma se in queste situazioni appena citate la responsabilità del direttore dei lavori può essere discutibile, ritengo che probabilmente è più evidente in quest’altri che hanno riguardato la scarsità di puntellature per i casseri getto soletta, l’utilizzo di puntelli tradizionali o di cavalletti da ponteggio in presenza di solette “importanti” e la insufficienza dei ferri di chiamata che in un caso hanno causato il cedimento di una bocca da lupo e nell’altro il crollo di un grande muro di contenimento (in entrambi, purtroppo, vi è stata la morte di un lavoratore). Logicamente non è mia intenzione dettare sentenze ma credo possa essere utile parlare di questi fatti per farci quattro ragionamenti sopra specialmente da parte di chi vive il cantiere ed a volte, per mille anche giustificati motivi, pensa che “sia esclusivamente compito dell’altro”. |
Rispondi Autore: Luca - likes: 0 | 03/08/2022 (08:19:46) |
Ad integrazione della precedente: nel caso delle puntellature vi era stato il benestare del direttore. |
Rispondi Autore: carosielli.silvio@virgilio.it - likes: 0 | 05/08/2022 (09:45:42) |
il committente puo' incaricare un professionista come RL-CSP-CSE- CSI? grazie silvio ing carosielli |
Rispondi Autore: Celestino - likes: 0 | 22/09/2023 (11:30:15) |
Nella sostituzione di una copertura del tetto di uno stabile (sostituzione coppi e inserimento guaina e coibente) di valore inferiore ai 100k€, con CILA è possibile per il committente nominare Responsabile Lavori il Direttore Lavori? in caso affermativo può egli ricoprire anche i ruoli di CSP e CSE? grazie |