Novità sui rapporti tra Direttore dei Lavori e Coordinatore
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018 il decreto 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante l’«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», ovvero quello che comunemente è conosciuto come “Regolamento del Direttore dei Lavori”.
Tale decreto che sarà in vigore dal 30 maggio 2018 riguarda le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione e pertanto riguarda in generale gli aspetti legati alla direzione dei lavori nell’ambito dei lavori pubblici.
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Dalla lettura del Decreto emergono alcuni passaggi che chiariscono una serie di dubbi che in passato si erano evidenziati relativamente ai rapporti tra Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza del cantiere, in particolare:
- Art. 2 - Rapporti con altre figure
Dove al comma 3 viene precisato che laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia. Ovvero viene confermato il concetto di piena autonomia del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva che molte volte era invece visto come un soggetto subalterno al Direttore dei Lavori ed con il quale il Coordinatore stesso doveva relazionarsi prima di effettuare ogni tipo di scelta legata ai compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Ciò chiaramente non vuol dire che il C.S.E. non deve tenere conto e rapportarsi regolarmente con il Direttore dei Lavori, ma non con un ruolo subordinato a quest’ultimo, ma mediante una effettiva cooperazione tra i soggetti.
- Art. 8 - Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Dove al comma 8 viene affrontato l’aspetto delle modifiche e varianti e dove viene sottolineato che tali modifiche al progetto iniziale devono mantenere inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Ovvero viene sottolineata la necessità, durante la stesura delle varianti o l’effettuazione di modifiche progettuali, di un corretto confronto tra Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva per determinare le effettive condizioni di sicurezza che tali modifiche andrebbero a comportare.
Certamente un rammarico rimane per non aver visto l’evidenziazione di un effettivo coinvolgimento del Coordinatore della Sicurezza nella valutazione del «programma di esecuzione dei lavori», ovvero del documento presentato dall’esecutore (impresa) e che fondamentalmente risulta il vero “Storyboard” delle attività che si andranno ad eseguire in cantiere, interferenze comprese. Il solo riferimento che tale documento deve essere redatto “in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante” non è certamente significativo di una corretta valutazione degli aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), del codice, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 (TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Stefano Farina
Consigliere Nazionale AiFOS - Referente Nazionale Gruppo di Lavoro AiFOS Costruzioni
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