Linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi
Roma, 20 Giu – Considerando le bombe, circa 378.900 tonnellate, che hanno raggiunto il nostro territorio nazionale durante le due guerre mondiali e le successive campagne di risanamento del territorio, si valuta che in Italia “ci siano, attualmente, ancora 15.000 tonnellate circa di ordigni inesplosi”. E l’entità del fenomeno è “tale da far sì che ogni anno in Italia vengano rinvenuti circa 60mila ordigni bellici”.
A ricordarcelo, sottolineando la dimensione del rischio degli ordigni bellici in Italia, è una recente linea guida approvata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e dal titolo “Linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi”.
Il documento - realizzato attraverso il lavoro di Gaetano Fede, Stefano Bergagnin, Rocco Sassone, del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del CNI e di altri collaboratori – è finalizzato (come ricordato in una Nota del CNI) “ad indirizzare gli approcci dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione (CSP) riguardo all'obbligo di valutazione del rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi (obi)”.
In particolare le linee guida, che recepiscono quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs.81/2008, come modificato dalla legge n. 177/2012, recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”, introducono un insieme di raccomandazioni sviluppate sulla base delle conoscenze disponibili, ed è “redatto allo scopo di rendere appropriato, e con elevati standard di qualità, l'approccio e il comportamento del CSP, che è investito, a partire dal 26 giugno 2016, dell'obbligo di valutare il rischio di rinvenimento di obi”. In particolare tali linee guida rappresentano “la base di partenza per progettare le più adeguate misure di prevenzione e protezione in analogia all'adozione di approcci, comportamenti e ‘modus operandi’ commisurati agli scenari di rischio prevedibili”.
Si indica che qualora a seguito della valutazione del rischio da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione venga indicata “come necessaria l’attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici (di seguito indicata come Bonifica Bellica), il Committente provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo” contenuto nell’Appendice 2 del documento. E si sottolinea che poiché l’eventuale attivazione della procedura di bonifica “comporta tempi tecnico-amministrativi e costi è fondamentale che il progettista dell’opera (primo interlocutore del committente) ed il CSP caldeggino una rapida attivazione della procedura senza attendere che la progettazione dell’opera sia completata o che l’intero appalto sia già aggiudicato”.
Le linee guida, che non hanno e non possono avere “alcun intento finalizzato ad evidenziare e influenzare possibili modifiche all’impianto normativo”, ricordano innanzitutto la normativa a partire dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 177 che introduce nel D.Lgs. 81/2008 “precise azioni che il committente e il CSP, devono mettere in campo, al fine di valutare sia la possibilità di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, durante operazioni di scavo, sia il rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo”.
Si ricordano poi:
- “il disciplinare tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (agg. 2015) e la direttiva n. 001/B.TER./2015 della Direzione dei Lavori e del Demanio, che definiscono il procedimento tecnico-amministrativo inerente ‘il rilascio del parere vincolante, la sorveglianza, la verifica di conformità relativi al servizio di bonifica bellica sistematica terrestre da ordigni bellici esplosivi residuati bellici eseguita, a scopo precauzionale, da soggetti interessati a norma dell’art. 22 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66 – come modificato dal D.Lgs. 24 febbraio 2012 n.20’”;
- il D.M. 11 maggio 2015, n. 82 ‘Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni inesplosi residuati bellici, ai sensi dell’art.1 c.2 della legge 177/2011’;
- l’ Interpello n. 14/2015 del 29 dicembre 2015 che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici”.
Ci soffermiamo oggi brevemente su quanto riportato nelle linee guida in relazione ai contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in riferimento alla valutazione del rischio ordigni bellici.
Si ricorda che il tema ordigni bellici “richiede l’inserimento nel PSC di un ‘capitolo’ dedicato a riassumere l’attività di valutazione del rischio effettuata dal CSP”. E la prima attività del CSP è la “valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, dopodiché, qualora tale rischio non sia escludibile, il CSP procederà a segnalare al Committente la necessità di attivare la bonifica degli ordigni bellici che dovrà essere rigorosamente effettuata secondo i disposti normativi” riportati nelle appendici della Linea Guida. E “resta inteso che il PSC dovrà contenere le misure di prevenzione e quant’altro previsto dal punto 2.2.4 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008”.
Il documento indica poi che per valutare il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi il CSP “potrà partire da una ricerca storico documentale” ed eventualmente “avvalersi di un’analisi strumentale”; gli esiti di tali analisi “dovranno essere correlati alle lavorazioni di scavo previste per la realizzazione dell’opera ed alla presenza di preesistenze antropiche (fondazioni, cisterne, condutture, ecc). Successivamente dovrà valutare se vi siano possibilità che i danni derivanti da eventuale esplosione siano limitati alle zone di intervento o possano propagarsi alle aree limitrofe (esempio: residenze, pubblica viabilità, fabbricati sensibili, ecc)”.
E qualora la valutazione del rischio del CSP evidenzi necessaria l’attività di Bonifica Bellica, il Committente, come abbiamo visto, “provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo”.
Qualora poi il CSP valuti che “si renda necessario attivare la procedura di bonifica, dovrà prevedere le misure di prevenzione e protezione da adottare durante tali attività e relative ai soli rischi interferenti. Ad esempio dovrà valutare in quali aree del cantiere non interessate da attività di bonifica sarà comunque necessario interrompere le attività di cantiere, come perimetrare la zona di bonifica qualora non coincida con l’intera area di cantiere, con quali precauzioni svolgere attività propedeutiche alla bonifica quali ad esempio lo sfalcio di erbe o arbusti o la rimozione di materiali pre-esistenti”.
Infine qualora il CSP valuti non necessario attivare la procedura di bonifica “è comunque opportuno che preveda una procedura ben precisa che imprese e lavoratori autonomi dovranno seguire in caso di ritrovamento accidentale”.
Concludiamo riportando l’indice del documento:
1 - Premessa
2 - Riferimenti normativi
3 - Campo di applicazione
4 - Le figure coinvolte: ruoli e responsabilità
5 - Contenuti minimi del PSC
6 - Analisi preliminari: storica, documentale e strumentale
7- Costi della sicurezza
ALLEGATI
Appendice 1 – Modifiche al testo unico sulla sicurezza introdotte dalla L. 177/12
Appendice 2 – Procedura tecnico-amministrativa prevista dal Ministero della Difesa
Appendice 3 – Giurisdizioni dei reparti infrastrutture del Ministero della Difesa
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “ Linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi”, documento realizzato dall’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI responsabile GdL Sicurezza), l’Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI), l’Ing. Rocco Sassone (GdL Sicurezza CNI), del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del C.N.I. e con il contributo dell’Ing. Fabiano Bondioli (Consigliere Ordine Ingegneri Bologna), Ing. Michaela Suppa (Consigliere Ordine Ingegneri di Caserta), Col. g.Gua. Ettore Motti (Comandante 21° reggimento Genio Guastatori – Caserta), Colonnello Ing. Luca Bombonato (ex Genio Infrastrutture Esercito Italiano – Padova), aprile 2017, documento contenuto nella circolare n. 69 (formato PDF, 1.41 MB).
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: giampaolo ceci - likes: 0 | 20/06/2017 (11:05:00) |
Secondo la definizione classica , la probabilità di rinvenire ordigni bellici inesplosi si calcola dividendo il numero di ordigni bellici trovati negli ultimi anni (o nell'ultimo anno) rispetto a numero dei cantieri attivati. Prudenza di valutazione meriterebbero le zone ove si sono attestate linee difensive stanziali (linea gotica) con riferimento alle postazioni militari. Al più si potrebbe indagare nei pressi delle zone ove in passato si sono rinvenuti ordigni inesplosi anche se non risulta una statistica significativa di ritrovamenti vicini). La magnitudine sembrerebbe elevata ma non mi risulta che sia elevato il numero delle vittime causate dalla esplosione accidentale di ordigni bellici durante i valori di scavo di ordigni bellici. Diciamo Probabilità 1 Magnitudo 2/3. L'indice max é 3 su 12 . mi pare un indice di rischio basso per il quale non si richiederebbero ulteriori azioni per la sua riduzione. Bisogna fare comunque la bonifica? |
Rispondi Autore: Pier Luigi Urbani - likes: 0 | 20/06/2017 (11:21:58) |
due precisazioni importanti: la prima sull'aggiornamento delle Linee Guida, da considerarsi immediatamente superate con l'emissione della Direttiva GEN-BST 001 di maggio 2017 che ha modificato profondamente l'iter burocratico per la Bonifica Bellica. Secondo, il ragionamento del collega Ceci: non so da dove abbia tratto la definizione, che non mi trova assolutamente in accordo. Dovremmo partire dal fatto che tutti gli ordigni vengano segnalati e poi dal fatto di poter ricostruire con gli Enti il ritrovamento; poi ci sono aree di campagna (ad esempio a fianco di ponti o ferrovie) che potrebbero essere state oggetto di bombardamento senza aver mai fatto un cantiere. |
Rispondi Autore: giampaolo ceci - likes: 0 | 20/06/2017 (11:32:31) |
La definizione cui faccio riferimento non bisogna essere d'accordo . Cito la definizione di "probabilità" che è appunto il rapporto tra gli venti favorevoli rispetto a quelli possibili. In una economia di riduzione dei rischi, a mio avviso (ma anche di quello del legislatore) sarebbe saggio allocare le risorse scarse per ridurre i rischi che hanno maggiori probabilità di verificarsi piuttosto che in quelli rari o meglio, con basso indice. E' la mia modesta opinione. Tutto Qui. |
Rispondi Autore: Giuseppe Fraccalvieri - likes: 0 | 16/02/2021 (19:42:21) |
Un quesito: il CSP dimentica la valutazione del rischio dal rinvenimento di ordigni bellici inseplosi. Il Psc redatto in fase di progettazione va in gara e successivamente viene validato dal gruppo di verifica e dal Rup. La DL effettua la consegna dei lavori. Il CSE segnala tale mancanza e riceve come risposta che la valutazione del suddetto rischio proprio perchè non esplicitata nel PSC non ha ragion d'essere. Il CSE come si comporta? Blocca le lavorazioni di scavo e procede autonomamente alla valutazione di tale rischio oppure da per assodato che, essendo in carico al CSP, la non escplicitazione della valutazione del rischio equivale a dichiarare l'insussistenza dello stesso? |
Autore: michele maggio | 22/01/2024 (22:49:55) |
Sono curioso di sapere come è finita tra cse, csp, dl, eccc |