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La strategia antincendio e la sicurezza delle aree a rischio specifico
Roma, 17 Set – Negli ambienti di lavoro, in particolare in quelli che non rientrano nella classificazione di ‘luoghi a basso rischio di incendio’, in conformità al DM 3 settembre 2021, è possibile “individuare degli ambiti caratterizzati da un rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell’attività, cioè rispetto a quello che potrebbe essere valutato non considerando gli specifici pericoli di incendio presenti in tali aree (es: un’area di deposito di materiale combustibile con un carico di incendio elevato, o comunque, sostanzialmente maggiore rispetto a quello presente nel resto dell’attività)”.
E le disposizioni più recenti che regolano la progettazione della sicurezza antincendio, “in virtù della loro tipicità, definiscono tali aree come ‘aree a rischio specifico’”.
A ricordarlo e a parlarne con riferimento alle strategie antincendio è il contenuto di una dispensa, la “Dispensa per corsi 3-FOR - Corsi di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (durata 16 ore, compresa verifica di apprendimento)” che è allegata, con altre due dispense, alla nota DCPREV n. 12301 del 07 settembre 2022 con riferimento al contenuto del Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021.
Segnaliamo che tale dispensa è predisposta “quale supporto didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione 3-FOR per gli addetti antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della Legge 28 novembre 1996, n. 609, con le modalità di cui al D.M. 2 settembre 2021, al D.M. 14 ottobre 1996 ed alla nota DCPREV 8274 del 31/05/2022”.
In relazione al contenuto della dispensa, ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Strategia antincendio: l’individuazione delle aree a rischio specifico
- Strategia antincendio: le misure per mitigare il rischio di incendio
- Strategia antincendio: l’esempio di un deposito di materiali per l’edilizia
Strategia antincendio: l’individuazione delle aree a rischio specifico
Nel Modulo 2 relativo alla “Strategia antincendio” nella dispensa si indica che la presenza delle “aree a rischio specifico” (G.1.16 Area a rischio specifico: ‘ambito dell’attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell’attività’, dal DM del 3 agosto 2015) all’interno dei luoghi di lavoro “deve essere individuata dal progettista della sicurezza antincendio sulla base delle regole tecniche di prevenzione incendi, della valutazione del rischio incendio e di alcuni criteri definiti dalle regole di progettazione generale della sicurezza antincendio:
- aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili, in quantità significative;
- aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;
- aree in cui vi è presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (es: impianti di produzione e\o trasformazione dell’energia elettrica; impianti di riscaldamento, …)
- aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto;
- aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura;
- aree in cui vi è presenza di superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere;
- aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell’incendio;
- ambiti dell’attività con rischio ambiente significativo”.
La dispensa ricorda che in considerazione dei criteri indicati si possono avere aree a rischio specifico in numerosi luoghi di lavoro e sono presentati alcuni casi ed esempi.
Nel secondo esempio riportato (rif. “criteri” lett. d) si fa riferimento a “un grande deposito di materiali per l’edilizia, prevalentemente destinato a attrezzature, prodotti e materiali non particolarmente rilevanti ai fini del rischio di incendio (attrezzature, carpenteria metallica, prodotti inerti; pertanto area caratterizzata, ai fini del Rvita, da una “velocità di crescita” di tipo indicativamente lenta)”, dove “sono presenti aree/locali, di estensione limitata rispetto al deposito, nei quali sono depositati grandi quantitativi di materiale combustibile, immagazzinato anche con altezze di impilamento superiori a 3 / 4 metri (legname, polistirolo, teli in plastica, ecc) il cui carico di incendio specifico è nettamente superiore a 1200 MJ/m2 (nota: carico di incendio localizzato, in relazione alla distribuzione non uniforme del materiale combustibile).
In tale area, pertanto – continua l’esempio – “a differenza del resto del deposito, in considerazione del materiale e della modalità di stoccaggio, la ‘dinamica dell’incendio’ sicuramente comporterebbe, laddove fosse innescato, una ‘velocità di crescita’ molto rapida, sicuramente molto più veloce che nel restante deposito”.
Ricordiamo che con Rvita si intendono i profili di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana.
Strategia antincendio: le misure per mitigare il rischio di incendio
Si indica poi che l’individuazione di “aree a rischio specifico” consente di “concentrare una particolare attenzione, progettuale e gestionale, della sicurezza antincendio a tali zone, senza coinvolgere l’intero ambiente di lavoro, nel quale potranno essere progettate misure di sicurezza antincendio commisurate al concreto, e mediamente più basso, rischio incendio presente”.
Si indica che, definita la presenza di tali aree a rischio specifico, “le misure utili a mitigare il rischio di incendio ‘puntuale’ presente in tali aree (strategia antincendio) sono indicate nelle specifiche regole tecniche di progettazione della sicurezza antincendio ovvero, dove non esplicitate, devono essere individuate dal progettista della sicurezza antincendio, sempre sulla base della valutazione del rischio incendio, con riferimento ad un elenco di misure proposte dalle regole di progettazione generale della sicurezza antincendio:
- inserimento delle aree a rischio specifico in compartimenti distinti per ambiti aventi caratteristiche di rischio omogenee, interposizione di distanze di separazione, riduzione delle superfici lorde di compartimento, ubicazione fuori terra o su piani poco interrati;
- controllo dell’incendio, mediante l’adozione almeno di impianti manuali di spegnimento (naspi/idranti);
- installazione di sistemi manuali o automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio a bordo macchina per la protezione specifica degli impianti e delle apparecchiature a rischio specifico di incendio;
- installazione di un impianto di rilevazione ed allarme automatici, anche localizzati solo sull’area interessata
- installazioni di sistemi a bordo macchina per il rilevamento automatico di anomalie o guasti che comportino la deviazione dai parametri di funzionamento ordinario degli impianti e delle attrezzature di processo, con le funzioni automatiche di allarme ed intercettazione delle alimentazioni elettriche e dei fluidi pericolosi;
- effettuazione della valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive, nel caso di presenza di sostanze infiammabili;
- adozione di accorgimenti impiantistici e costruttivi per limitare e confinare i rilasci di sostanze o miscele pericolose (Nota: ad esempio: bacini di contenimento, disponibilità di polveri o dispositivi assorbenti, inserimento di valvole di eccesso di flusso, intercettazioni automatiche e manuali dei sistemi di distribuzione, incamiciatura delle tubazioni, …);
- adozione di accorgimenti per limitare l’impatto esterno di eventuali rilasci di sostanze o miscele pericolose (Nota: ad esempio: distanze di separazione che tengano conto della propagazione degli effluenti nelle matrici ambientali, …);
- adozione di sistemi di rilevazione ed allarme, di procedure gestionali per la sorveglianza ed il controllo dei parametri critici dei processi (Nota: ad esempio: allarmi di massimo livello per i serbatoi, …);
- formazione, informazione ed addestramento degli addetti alla gestione delle lavorazioni e dei processi pericolosi (Nota: Tale formazione, informazione ed addestramento deve prevedere nozioni riguardanti i parametri critici di funzionamento delle lavorazioni e dei processi pericolosi, le modalità e le procedure di avvio e fermo degli impianti in sicurezza, la gestione degli stati di allarme e di emergenza, …);
- disponibilità di specifiche attrezzature di soccorso, dispositivi di protezione collettiva ed individuale.
Strategia antincendio: l’esempio di un deposito di materiali per l’edilizia
In definitiva, sulla base dei criteri forniti, e con riferimento al caso sopra esemplificato, possono trovare applicazione le seguenti soluzioni progettuali:
- Grande deposito di materiali per l’edilizia, con area dedicata all’immagazzinamento di materiale combustibile in grandi quantità: “anche in questo caso il progettista potrà valutare e progettare l’adozione di una o più misure in precedenza elencate; in particolare:
- collocazione dei materiali in un compartimento distinto” (rif. ‘elenco misure’ - lett. a);
- impianti ‘rilevazione e allarme incendio’ (solo nell’area a rischio specifico; rif. ‘elenco misure’ lett. d);
- sistema di controllo dell’incendio mediante impianto con rete idranti (solo nell’area a rischio specifico; rif. ‘elenco misure’ lett. b).
Si ricorda che alle misure “tecniche” dovranno poi sempre corrispondere “specifiche procedure gestionali nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento degli addetti alla gestione della lavorazione e dei processi pericolosi nonché la disponibilità di idonee attrezzature di soccorso e dispositivi di protezione individuale e collettiva”.
Rimandiamo alla lettura integrale del Modulo 2 della dispensa che, oltre a soffermarsi su vari altri temi (protezione contro le esplosioni, misure antincendio, …), riporta anche l’esempio delle ‘aree a rischio specifico’ presenti in uno stabilimento meccanico.
RTM
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