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Impianti elettrici di cantiere: i dispositivi di protezione individuali

Impianti elettrici di cantiere: i dispositivi di protezione individuali
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

14/03/2018

Un progetto multimediale si sofferma sull’impiantistica elettrica dei cantieri edili. Focus sui dispositivi di protezione individuali: la scelta dei dispositivi, i rischi aggiuntivi e i principali DPI adottabili a seguito della valutazione dei rischi.

 

Bologna, 14 Mar – Riguardo alla scelta dei dispositivi di protezione individuali (DPI) l’articolo 77 del D. Lgs. n. 81/2008 indica che il datore di lavoro:

a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’uso degli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

In pratica si ricorre all’uso dei dispositivi di protezione individuale “solo quando, dopo aver adottato le misure generali di tutela quali misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i rischi ‘residui’, prevalentemente di natura igienico-ambientale e di sicurezza, non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti”.

 

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Dispositivi di Protezione Individuale
Formazione sui rischi specifici per chi utilizza i dispositivi di protezione individuale (Art. 37 D.Lgs. 81/08)
 

A ricordarlo, soffermandosi sul settore dell’impiantistica elettrica nei cantieri, è un documento correlato al progetto multimediale Impresa Sicura - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna, Inail e validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013 – che fornisce agli installatori degli impianti e alle imprese utilizzatrici utili informazioni sui rischi, sulle buone prassi, sulle misure di prevenzione, sui DPI e sulla sorveglianza sanitaria.

 

 

cartello dispositivi di protezione

 

DPI e valutazione dei rischi nell’impiantistica elettrica

In materia di DPI il documento “ ImpresaSicura_Impiantistica elettrica di cantiere”, dopo una lunga digressione generale su quanto richiesto dalla normativa, si sofferma proprio sui dispositivi di protezione individuali utilizzabili nel settore “ impiantistica elettrica”.

 

Si indica che il comparto “ impiantistica elettrica in cantiere” è caratterizzato da varie tipologie di rischi, la cui “prevenzione” comporta, come riportato nell’introduzione, “l’adozione di misure tecniche di prevenzione, di mezzi di protezione collettiva, di misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro”. E si ricorre ai dispositivi di protezione individuale “solo quando i rischi, prevalentemente di natura igienico-ambientale e di sicurezza, non possono essere evitati o sufficientemente ridotti”.

 

Ed è pertanto fondamentale “la completezza, coerenza e correttezza della specifica ‘valutazione dei rischi’, nella quale siano esplicitati i criteri adottati per la valutazione stessa”, che permette di definire la natura ed entità del “rischio residuo” in ogni fase del ciclo produttivo e “di conseguenza la necessità o meno di adozione di DPI, la loro tipologia e le loro caratteristiche specifiche”.

 

Rischi e dispositivi di protezione individuali

Nel documento sono riportati schematicamente i principali DPI che possono essere adottati a seguito delle risultanze della valutazione dei rischi:

  • polveri, fibre; proiezione di schegge; gas tossici o infiammabili; ambienti confinati; rischio seppellimento: dispositivi di protezione delle vie respiratorie, dispositivi di protezione degli occhi e del viso, dispositivi di protezione del corpo, dispositivi per la comunicazione con l’esterno;
  • caduta dall’alto, inciampo, scivolamento: dispositivi di protezione del corpo, dispositivi di protezione contro la caduta dall’alto;
  • caduta di oggetti o detriti dall’alto; lavori con mezzi meccanici: dispositivi di protezione della testa, dispositivi di protezione del corpo, dispositivi di protezione dei piedi;
  • punture di chiodi o elementi metallici; urti contro oggetti, attrezzature o materiali; colpi o tagli da attrezzature; elettrocuzione; scottature e bruciature; proiezione di schegge; schiacciamento delle dita: dispositivi di protezione degli occhi e del viso, dispositivi di protezione delle mani, dispositivi di protezione del corpo, dispositivi di protezione dei piedi;
  • rumore: dispositivi di protezione dell’udito;
  • vibrazioni: dispositivi di protezione delle mani.

 

Si indica poi che un “indefinito numero di DPI è oramai presente sul mercato”. E che i DPI si differenziano “non solo per costi, ma anche per grado di protezione, comfort, peso. È quindi utile cercare il modello che sia non solo più idoneo in funzione del rischio valutato, ma anche più ‘comodo’. E sarà importante coinvolgere nella scelta anche i lavoratori in quanto utilizzatori, sia per avere il loro parere sul modello del DPI scelto in base alle caratteristiche individuali, sia per farli partecipare attivamente e prevenire così eventuali successive ‘scuse’ per il non utilizzo”.

 

Inoltre “si consiglia, laddove sia possibile e/o fattibile, un impiego graduale del DPI, specialmente se è previsto un uso continuativo, al fine di ridurre il senso di disagio collegato al primo utilizzo. Qualora il senso di disagio non sparisca né si riduca sensibilmente, sarà utile verificare se il DPI adottato è effettivamente adatto al lavoro espletato o alle caratteristiche del lavoratore”.

 

DPI inidonei e mancati infortuni

Come ricordato poi anche nell’articolo 77 del D.Lgs. 81/2008 “l’uso di un DPI non perfettamente ‘idoneo’ al suo impiego e/o l’uso scorretto dello stesso possono rappresentare un rischio aggiuntivo come per esempio il trascinamento di un guanto dagli organi in movimento di un impianto”. Ed è “compito del Datore di Lavoro, in collaborazione con i lavoratori, mantenere in efficienza e in buone condizioni igieniche i DPI organizzando un programma di pulizia, manutenzione e verifica dell’efficienza degli stessi con appropriati controlli periodici”.

 

Si ricorda, infine, che l’informazione sugli infortuni avvenuti per il mancato uso dei DPI ma anche sui mancati infortuni è “uno strumento educativo che assieme alla formazione e l’addestramento permettono di far capire ai lavoratori quali possono essere le conseguenze reali dei rischi cui possono essere esposti, con conseguente modifica del comportamento d’uso e miglior comprensione e condivisione delle regole interne” (con riferimento alle “regole interne di approvvigionamento” relative, in questo caso, alla verifica, consegna, utilizzo, custodia, controllo pulizia, aggiornamento, manutenzione dei dispositivi di protezione individuale).

 

 

 

RTM

 

 

Vai al sito da cui è tratto l'articolo:

Il sito “ Impresa Sicura”: l’accesso via internet è gratuito e avviene tramite registrazione al sito.

 

Scarica i documenti di riferimento:

Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Buone Prassi -Documento approvato nella seduta del 27 novembre 2013 – Impresa Sicura



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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
14/03/2018 (07:12:11)
Si tratta di norme di protezione generali, valide per tutto il personale in cantiere: che senso ha definirle "DPI per Impiantistica elettrica di cantiere" ?
E aggiungo: si tratta delle attività di preparazione impianti elettrici di cantiere o della realizzazione degli impianti elettrici di tutta l'opera ?
Grande confusione da parte di Enti che "creano" carta e disattendono le verifiche serie.

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